La Corte dei conti ha ritenuto configurabile quale danno erariale il danno all’economia nazionale, inteso come lesione dell’interesse generale alla salvaguardia, all’incremento e al progresso dell’economia nazionale, oppure il danno all’immagine della pubblica amministrazione, inteso come grave perdita di prestigio a seguito del detrimento dell’immagine e della personalità pubblica dello stato o altro ente pubblico derivante da un’azione delittuosa di un suo amministratore o dipendente (WIKIPEDIA)
Recente autorevole dottrina ha apprezzato l’esistenza di danno erariale diretto in connessione con l’interruzione di contratti con società strumentali da parte dell’ente affidante con successiva messa in liquidazione delle stesse qualora tale decisione non sia “adeguatamente motivata” ed escludendosi solo il caso in cui “dalla messa in liquidazione della società affidata a seguito di revoca di contratti non scaduti possa derivare un esplicito vantaggio economico per l’Ente”. In pratica, pur nell’ottica spending review, la prematura messa in liquidazione e cancellazione di una società già precedentemente affidata potrebbe, se non adeguatamente motivata, essere foriera di danno erariale. Mi pare assolutamente condivisibile.
24 ottobre 2013 – Albino Dicerto