Tano contro i fantasmi della sotto-Commissione elettorale.

Il mio Nipotino Davide ha preso ottimi voti e per premio a scuola lo hanno inserito nel cast del teatro scolastico e i suoi Genitori nel ponte della Liberazione lo portano sulla tomba di Dante a Ravenna e a Sant’Apollinare in Classe.
Prima di partire mi ha chiesto dello zio Tano e io gli ho spiegato che sta lottando contro i fantasmi.
Si è messo a ridere.
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Finora ci ho scherzato sopra e per farlo ridere gli ho raccontato le strabilianti imprese di Tano contro i fantasmi della sotto-Commissione elettorale.
Adesso però è venuto il momento di fare sul serio, con la Legge non si scherza.
La Legge è il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223 e s.m. e i. meglio conosciuta come “Testo Unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”
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Gli articoli che interessano sono il 21 che dice come nasce una sotto-Commissione elettorale, il 22 come vive e il 23 come muore.
Riporto il testo dei tre articoli, così potete vedere anche voi gli spiriti come ce li fa apparire il medium prefettizio nelle sue sedute spiritiche al TAR Liguria.
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Articolo 21.
“In ogni comune capoluogo di mandamento giudiziario, dopo l’insediamento del Consiglio provinciale, è costituita, con Decreto del Presidente della Corte di Appello, una Commissione elettorale mandamentale, presieduta dal Presidente del Tribunale, nelle sedi o ove esista, o dal Pretore nelle altre sedi, e composta da quattro membri effettivi e da quattro membri supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal Prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale.
La Commissione rimane in carica sino all’insediamento della nuova Commissione.”
Tra le “s.m. e i.” (successive modificazioni e integrazioni) c’è la sostituzione del Magistrato con il dirigente prefettizio alla presidenza della Commissione e l’introduzione della possibilità di spacchettare la Commissione in più sotto-Commissioni circondariali, come nel caso di Bordighera e di Ventimiglia.”
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Articolo 22.
“I componenti della Commissione elettorale mandamentale designati dal Prefetto sono scelti tra i dipendenti dello stato della carriera direttiva in attività di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la designazione deve cadere su funzionari della Prefettura appartenenti al personale amministrativo direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
In caso di trasferimenti, il Prefetto provvede a nuove designazioni.
I componenti, la cui designazione spetta al Consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei Comuni del mandamento estranei all’amministrazione dei Comuni medesimi, semprechè siano forniti almeno del titolo di studio di una scuola media di primo grado ovvero che abbiano già fatto parte di Commissioni elettorali per almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, né dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio.
Alla designazione da parte del Consiglio provinciale si provvede mediante votazione nella seduta successiva alla elezione del Presidente e della Giunta provinciale.
Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ciascuna Commissione, ogni consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purchè non inferiore a tre.
A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.
Con votazione separata, e con le stesse modalità, si procede alla elezione dei membri supplenti.
I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione elettorale mandamentale soltanto IN MANCANZA DEI COMPONENTI EFFETTIVI e, per quelli designati dal Consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti.
Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nelle Regioni nelle quali non esistano i Consigli provinciali vengono espletati dagli organi cui sono devolute le attribuzioni dei Consigli provinciali medesimi.
I componenti della Commissione elettorale mandamentale possono essere rieletti.”
Nota bene: MANCANZA non ASSENZA.
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Articolo 23.
“I membri della Commissione elettorale mandamentale che senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.
La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Presidente della Corte d’Appello, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all’interessato della proposta di decadenza.
Qualsiasi cittadino dei Comuni del Mandamento può promuovere la dichiarazione di decadenza.
Quando, per qualsiasi causa, i MEMBRI EFFETTIVI E SUPPLENTI della Commissione elettorale mandamentale si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la VALIDITÀ DELLE RIUNIONI, la Commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall’ultima vacanza.
In attesa della costituzione della nuova commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l’assistenza del segretario, dal Magistrato presidente.”
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Superfluo dire che la VALIDITÀ DELLE RIUNIONI in un Collegio perfetto è considerata con riguardo al PLENUM DI CINQUE MEMBRI (effettivi o loro sostituti) in carica da non confondere con il numero legale che può essere a maggioranza semplice della metà più uno oppure qualificata in un rapporto maggiore.
Nel caso della sotto-Commissione circondariale di Ventimiglia il plenum di cinque è sceso a quattro per effetto della decadenza “PER QUALSIASI CAUSA” e in questo caso a causa della incompatibilità di quattro membri su otto e, come dice la Legge “LA COMMISSIONE DECADE”.
Oggi al TAR c’è una seduta spiritica dove si giudicano gli atti di un fantasma che ci ha fatto spaventare tutti.
Brrrrr!!!!
Bruno Giri

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