Guarda cosa ho trovato nella carta al macero della differenziata.
Studio Legale Baby Yoda
Galassia “Via Lattea”
Saturno
Anello B
27 Febbraio 2018
Egregio Signore,
facendo seguito alla Sua richiesta di parere “pro veritate” sulla legittimità del procedimento avviato dal comune di Sanremo per un Progetto di finanza ai sensi dell’articolo 183 c. 15 del D. Lgs. 50/2016 relativo alla realizzazione in concessione delle opere e dei lavori di riordino e di riqualificazione del comparto marittimo sanremese comprendente il bacino del porto storico e aree adiacenti di cui alle due proposte prot. n. 8023 del 31.01.2018 e n. 12151 del 14.02.2018, formulo qui di seguito le mie considerazioni in ordine ai quesiti sottoposti riguardanti i possibili vizi pregiudiziali e dirimenti.
Primo quesito
1°. Il Regolamento 509/1997 (“regionalizzato” ma tuttavia ancora da applicarsi quando una Regione, come la Liguria, non ha esercitato la propria competenza legislativa esclusiva in materia ai sensi dell’art. 117 della Costituzione), contiene la disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto e prevede un percorso istruttorio completamente diverso da quello seguito dal Comune.
In base ad esso i destinatari della domanda con allegato il progetto preliminare conforme al “Codice dei contratti pubblici” sono il Capo del Compartimento Marittimo, titolare del procedimento, e il Sindaco per conoscenza e seguito.
Segue infatti la pubblicazione per 90 giorni allo scopo di acquisire osservazioni o di ricevere altre domande.
Segue quindi la Conferenza dei Servizi convocata dal Sindaco per verificare i requisiti della domande dal punto di vista urbanistico, edilizio, tecnico, ambientale, paesaggistico, storico e culturale.
Con preavviso di 90 giorni il Sindaco chiama a partecipare alla Conferenza di servizi e ad esprimere la propria valutazione nell’esercizio della rispettiva sfera di attribuzioni qualsiasi Ente o Ufficio titolare di uno specifico interesse di rilievo pubblico e in particolare la Regione alla quale spetta il giudizio di “ammissibilità del progetto sotto il profilo urbanistico e pianificatorio”, il Comune che si pronuncia su quello di “ammissibilità sotto il profilo urbanistico edilizio”, e via via la Circoscrizione Doganale, l’Autorità portuale ove esistente, l’Ufficio del Genio Civile, ed ogni altra amministrazione che “in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici” coinvolti dall’iniziativa.
In questo caso la Conferenza dei Servizi non è organo collegiale ma si limita alla colletta dei pareri, ognuno dei quali mantiene l’autonomia del proprio consenso/dissenso e dei propri rilievi con effetto interruttivo e preclusivo.
2°. Il Regolamento a questo punto prevede due possibilità: A) scegliere -con provvedimento motivato- un progetto oppure B) “procedere a pubblica gara” nel solo caso, però, in cui non vi siano ragioni di preferenza per il primo richiedente o per una delle domande concorrenti presentate e a questo punto il prescelto deve fare il progetto definitivo.
3°. Segue l’approvazione o con Conferenza di servizi decisoria se il progetto è conforme agli strumenti urbanistici oppure con “Accordo di programma” in caso di variante.
4°. Una volta approvato il progetto definitivo il percorso si conclude con il rilascio della concessione demaniale e con l’immissione del concessionario nel possesso dei beni oggetto della concessione, con l’esecuzione delle opere e, dulcis in fundo, con il collaudo finale.
5°. Tutto questo senza mai dimenticare, voi terrestri, le indispensabili garanzie di trasparenza, di libera circolazione dei servizi, di “par condicio”, d’imparzialità e di non discriminazione che la procedura competitiva deve in ogni casi offrire nel rispetto della normativa comunitaria.
6°. Infine poiché il valore delle opere supera la soglia, dovranno, ovviamente, trovare applicazione anche le norme del “Codice dei contratti pubblici” in sede di realizzazione delle infrastrutture portuali.
7°. Per comodità trascrivo il titolo n. 16 del “Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime” approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 18 del 9 aprile 2002:
“16) Il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime o la loro variazione per nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni di strutture portuali turistiche che ricadono nella tipologia di cui all’articolo 2, primo comma lettere a) e b) del D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509 è subordinato al rispetto indicazioni contenute nel PTC della Costa con riferimento ai porticcioli turistici ed agli impianti nautici minori.”
Trascrivo anche la definizione legislativa contenuta in detto articolo 2, primo comma lettere a) del D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509:
a) il “porto turistico”, ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari;
Aggiungo, infine, lo stralcio del comma 2 dello stesso articolo:
2. La concessione demaniale marittima per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui al comma 1, lettere a) e b), è rilasciata:
a) con atto approvato dal direttore marittimo, nel caso di concessioni di durata non superiore a quindici anni;
b) con atto approvato dal dirigente generale preposto alla Direzione generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione, nel caso di concessioni di durata superiore a quindici anni.
Secondo quesito
Vista la strada opposta imboccata dal Comune, la risposta serve a chiarire come una cantonata del genere abbia potuto verificarsi e la spiegazione è nella “Parte IV – Partenariato pubblico privato e contraente generale ed altre modalità di affidamento” (articoli dal 179 al 191) del Codice dei contratti pubblici che contiene una vasta casistica di strumenti finanziari per pagare un’opera pubblica.
Il project financing è uno di quelli e le norme in questione precisano che tra le opere pubbliche pagabili con questa formula vi sono anche “le strutture dedicate alla nautica da diporto”.
Questo significa che qualora il progetto definitivo risultato aggiudicatario della concessione demaniale contemplasse il pagamento delle opere con la formula del project financing il Comune esperirebbe la procedura di legge.
In conclusione: le modalità di pagamento non cancellano le procedure di istruttoria delle opere pubbliche ma sono eventuali, accessorie e complementari e soprattutto non possono confliggere con esse.
Terzo quesito
Nel ricordo di Oscar Wilde quando sconsigliava di discutere con un idiota perchè ti trascina al suo livello e ti batte con l’esperienza, l’unica difesa di chiunque abbia imboccato la strada giusta è il TAR Liguria.
Potrebbe farlo chi abbia depositato al Capo del Compartimento Marittimo e al Sindaco “su modello approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione”, la domanda di concessione demaniale con gli allegati richiesti dall’articolo 3, comma 2, del D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509 con l’aggiunta della documentazione relativa al pagamento delle opere con la formula del project financing.
Oltre tutto la legge, come dicevo sopra, dà una certa priorità al “primo richiedente” e prima o poi le cantonate vengono a galla.
Alla luce di quanto sopra argomentato, posso concludere con un invito: “Pop corn, coca cola e un buon libro.”
Nel restare a Sua disposizione per qualsivoglia chiarimento/integrazione occorrer possa, porgo distinti saluti.
Baby Yoda.
Bruno Giri