A distanza di 4 anni dalla norma modificativa (il D.L. 78/2010) il nuovo redditometro pare essere davvero ai nastri di partenza. La C.M. 6/E/2014 dovrebbe infatti costituire l’ultimo atto di una lunga e articolata sceneggiatura
Dalla lettura della citata Circolare è possibile osservare come l’Agenzia delle Entrate abbia in gran parte accolto le censure del Garante della Privacy, confermando la portata ridimensionata delle “spese Istat” nella ricostruzione sintetica del reddito. Queste, infatti, non saranno prese in considerazione, tanto nella fase di selezione quanto in quella dell’accertamento. Al contrario, le spese derivanti dal possesso di determinati beni indice (l’autovettura o l’abitazione, nella maggior parte dei casi) potranno essere determinate con riferimento al dato statistico, ferma restando la possibilità del contribuente di dare prova di una diversa situazione di fatto.
Attenzione invece al così detto “fitto figurativo” che sarà attribuito al contribuente, solo nel contraddittorio, qualora lo stesso non detenga un immobile in proprietà o altro diritto reale di godimento, locazione o leasing, uso gratuito, nel comune in cui risiede.
Dobbiamo sapere anche tutto sulla nostra “lifestage”, sembra essere una cosa complicata ma traducendo si dovrà sostanzialmente prendere in considerazione la situazione del contribuente con riferimento alla “famiglia anagrafica” e non più alla “famiglia fiscale”. In altre parole, per valutare la coerenza del reddito dichiarato con la spesa sostenuta, occorrerà verificarne la compatibilità con i redditi dichiarati dai familiari conviventi, ivi compresi i figli maggiorenni, nonché dai conviventi di fatto, non fiscalmente a carico. L’Amministrazione Finanziaria si interfaccerà con l’Anagrafe comunale, prima di invitare il contribuente al contraddittorio.
27 marzo 2014 – Marco Prestileo
Ma come parli difficile…!!! Almeno fai degli esempi, apri delle parentesi, spiega le parole tecniche o inglesi con dei sinonimi comprensibili ai più….!