Tempi più lunghi per le pratiche di rientro dei capitali dall’estero, ma l’istanza di collaborazione volontaria deve essere presentata comunque non oltre il 30 settembre 2015. Nel frattempo le banche monegasche e quelle svizzere stanno chiamando i loro clienti italiani per metterli in guardia; conviene procedere con la “collaborazione volontaria” (voluntary disclosure)..
Con il provvedimento n. 116808/2015 del 14/9/2015, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito una proroga parziale unicamente per l’invio della relazione di accompagnamento e della relativa documentazione allegata. La trasmissione della relazione di accompagnamento all’istanza di accesso alla procedura (e della relativa documentazione a supporto) potrà essere effettuata fino a 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza che deve essere però sempre presentata entro il 30 settembre 2015.
Chi presenterà l’istanza a ridosso della scadenza del 30 settembre potranno quindi avvalersi di ulteriori 30 giorni per trasmettere la relazione e l’intera documentazione. Nulla di più.
Il provvedimento uscito il 14 settembre scorso precisa altresì che è possibile beneficiare delle tutele penali previste dalla c.d. voluntary disclosure anche “per gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’accertamento”.
Nel frattempo anche le banche monegasche e quelle svizzere stanno chiamando i loro clienti italiani per metterli in guardia.
Per chi non avesse dichiarato gli immobili ma anche i capitali e altri investimenti (esempio i conti correnti bancari) detenuti all’estero, alla luce della nuova legge e dei conseguenti chiarimenti ministeriali, conviene sanare la propria posizione. Per ciò che attiene i profili sanzionatori derivanti dall’inosservanza della normativa sul monitoraggio fiscale (cioè la mancata dichiarazione nel quadro RW), la disciplina sulla voluntary disclosure (volontaria collaborazione) garantisce una riduzione delle sanzioni ai contribuenti in difetto. I reati penali conseguenti sono anch’essi sanati.
Per ciò che attiene le violazioni reddituali, si rileva che i redditi derivanti dagli immobili situati all’estero sono inclusi nella categoria dei redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera f) e sono tassati in modo diverso a seconda che l’immobile sia o meno locato e che sia o meno soggetto a tassazione nello Stato in cui è situato.
Per chi avesse ancora dei dubbi se procedere a sanare oppure no, si rammenta la nuova legge che sanziona penalmente il reato di autoriciclaggio.
18 settembre 2015 – Marco Prestileo
P.S. Qualcuno mi ha fatto notare che le ferie richiamate nell’ultimo articolo pubblicato ad agosto erano finite da un pezzo