E’ stato pubblicato il D.L. 30/11/2013, n. 133 (G.U. 281/2013) che contiene:
- novità concernenti il versamento del SALDO IMU per il 2013;
- modifiche alla misura e al termine degli acconti per i soggetti IRES (società di capitali).
Verificate se dopo gli ultimi cambiamenti avete pagato correttamente.
PER L’IMU
Ricordo che non pagano IMU:
a) le Abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle di categoria catastale A/1, A/8, A/9 (che continuano a pagare perché di “lusso”);
b) i Terreni agricoli, ancorché non coltivati, purchè posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli;
professionali iscritti nella previdenza agricola;
c) i Fabbricati rurali ad uso strumentale;
d) immobili equiparati all’abitazione principale dai comuni.
Sulla prima casa, i contribuenti dovranno comunque versare l’IMU, entro il 16 gennaio 2014, il 40% della differenza tra l’imposta calcolata applicando le aliquote e detrazioni in vigore per il 2013, e le aliquote e detrazioni di base (ne riparleremo più avanti).
SOLO PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI, RICALCOLARE GLI ACCONTI.
Gli Acconti IRES/IRAP passano al 102,5%. Non è un errore di battitura; avete capito bene, l’acconto è del 102,5%.
Per tute le deleghe già pagate dobbiamo prevedere il versamento aggiuntivo pari alla differenza tra quanto ricalcolato con le nuove percentuali e quanto originariamente dovuto e pagato. Ecco perché alle società di capitali era stata concessa la proroga per il versamento dal 2 al 10 dicembre 2013!
2 dicembre 2013 – Marco Prestileo