La zona franca urbana di Ventimiglia, nata sotto l’amministrazione Scullino nel 2009, è stata gravemente penalizzata sotto la gestione commissariale nel 2013, quando la zona franca urbana di Ventimiglia non è stata finanziata perché i soldi sono stati destinati solo alle zone franche urbana, istituite insieme a Ventimiglia, del meridione d’Italia.
La zona franca di Ventimiglia è comunque una risorsa importante, anche se inizialmente saranno stanziati per essa non molti soldi. Non bisogna mollare, bene quindi agisce il Sindaco Ioculano quando insiste sull’importanza di questa iniziativa. Sulla zona franca come su altri grandi progetti le forze politiche dovrebbero convergere nell’interesse della Città. Arrivati i primi finanziamenti, anche se modesti, si avrà tempo negli anni successivi per ottenerne di nuovi, come è già accaduto nel resto d’Italia. Certo bisogna dimostrare che siamo in grado di far funzionare bene la zona franca e che all’interno di essa si avvii un rilancio economico. Intorno alla zona franca dovranno essere realizzati altri progetti di sviluppo sostenibile.
Vediamo però alcune novità pubblicate in questa settimana in Gazzetta Ufficiale, a seguito della recente pubblicazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) del giugno 2017, che modifica i termini delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle ZFU (zone franche urbane) delle regioni dell’obiettivo Convergenza, sostanzialmente per le sole regioni del Sud Italia.
I vantaggi fiscali derivanti dalla zona franca sono noti: aiuti sulle imposte sui redditi, IRAP, IMU per immobili posseduti e utilizzati per attività d’impresa e, speriamo siano confermati, i contributi su lavoro dipendente. Oggi, con il recente decreto ministeriale 2017, le agevolazioni per le zone franche meridionali sono state estese anche ai professionisti.
Aspettiamo di leggere il decreto ministeriale per Ventimiglia, ma non dovrebbe discostarsi di molto da quello delle zone meridionali, salvo che per gli stanziamenti. Quindi è probabile, questa è una novità, che fra i beneficiari delle agevolazioni siano compresi i professionisti, però solo quelli iscritti agli ordini o aderenti alle associazioni professionali nell’elenco tenuto dal MiSE.
Anche i professionisti interessati, come le micro e piccole imprese, devono avere la sede in cui viene svolta l’attività nel territorio della ZFU. La sede deve essere quella comunicata all’Agenzia delle Entrate. Personalmente escludo che sia sufficiente avere in ZFU solo la sede legale, ma deve esserci un centro effettivo in cui viene svolta l’attività principale o secondaria e sarà agevolabile solo l’utile fiscale prodotto in ZFU e non anche quello prodotto da altre sedi o unità locali fuori dalla zona franca.
Quindi se l’impresa o il professionista svolge un’attività anche fuori dalle ZFU, deve tenere una contabilità separata. L’obbligo della contabilità separata sarà quindi obbligatorio tranne che per l’anno di imposta in corso nel momento in cui il ministero dello Sviluppo Economico pubblica gli importi massimi dell’agevolazione; in questo unico caso sarà certamente consigliabile comunque predisporre un prospetto riepilogativo di tutti gli elementi utili ai fini della determinazione del reddito prodotto nella ZFU, differenziandolo dall’utile prodotto fuori dalla ZFU che non sarà quindi agevolabile.
Queste sono solo alcune delle problematiche tecniche da risolvere, aspettiamo però il decreto e poi vedremo.
Tra le notizie lette ravviso alcune imprecisioni, ad esempio quando si richiama come limite dimensionale massimo per le imprese il numero di dipendenti pari a 25.
In realtà occorre vedere se il decreto Zona franca di Ventimiglia sarà rivolto solo alle micro imprese, come a volte letto, oppure anche alle piccole imprese. I limiti dimensionali per rientrare nella prima o nella seconda categoria sono fissati dal regolamento dell’Unione Europea che ci dice:
Ø microimpresa – a) meno di 10 occupati e, b) un fatturato annuo (corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo la vigente norma del codice civile) oppure, un totale di bilancio annuo (corrispondente al totale dell’attivo patrimoniale) non superiore a 2 milioni di euro;
Ø piccola impresa – a) meno di 50 occupati e, b) un fatturato annuo, oppure, un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
Nelle due tipologie sopra indicate i due requisiti sub a) e b) sono cumulativi, nel senso che entrambi devono sussistere. naturalmente per occupati si intendono i dipendenti delle imprese a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza. Il loro numero corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), quindi, al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali costituiscono frazioni di ULA. Il periodo da considerare ai fini del calcolo delle ULA è – di norma – quello relativo all’ultimo esercizio contabile chiuso e approvato precedentemente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
13 ottobre 2017 – Marco Prestileo