In un precedente articolo (Franchigia per i frontalieri a regime) ho evidenziato che la Legge di stabilità per il 2014 (L. 147/2013) ha previsto che la franchigia per i frontalieri, pari a 6.700 euro, spetti a regime a partire dal periodo di imposta 2014. Nello stesso articolo mi sono brevemente soffermato sulle differenti disposizioni delle varie Convenzione internazionali in materia, mettendo in risalto la differenza notevole tra la Convenzione Italia-Francia, applicabile ai frontalieri ventimigliesi, e quella tra l’Italia e la Svizzera.
Credo sia utile ricordare il funzionamento di quest’ultima Convenzione, applicabile ai frontalieri italiani che vanno a lavorare in Svizzera, per ricordare che esistono delle differenze non da poco. Chissà che da un’analisi comparata non fuoriesca qualche idea che possa aiutare i nostri frontalieri ventimigliesi.
Con lo Stato svizzero vige un apposito Accordo stipulato il 3 ottobre 1974 che disciplina la situazione dei frontalieri e rappresenta una appendice della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra Italia e Svizzera. In particolare, l’Accordo prevede la tassazione esclusiva nello Stato ove è svolta l’attività da lavoro dipendente, con esclusione da imposizione nello Stato di residenza. Si pagano, quindi, le imposte in Svizzera e non in Italia (al contrario di quanto accade per chi va a lavorare in Francia).
Attenzione però, questo Accordo non si applica a tutti i frontalieri italiani che lavorano in Svizzera. Con la Svizzera, infatti, si deve distinguere, fra i frontalieri in senso stretto (oggetto del suddetto Accordo), che abitano e lavorano nelle rispettive fasce di confine dei due Paesi e gli altri frontalieri, quelli c.d. “fuori zona”, che abitano al di fuori della fascia di confine.
Rientrano nella prima categoria (frontalieri in senso stretto), e sono tassati solo in Svizzera, i dipendenti che risiedono nei Comuni compresi nella fascia di confine, nel raggio di 20 km, e lavorano nei limitrofi Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese. A tali Comuni la Confederazione Svizzera provvede poi a ristornare parte del gettito conseguente alle tasse pagate solo in Svizzera, in virtù del suddetto accordo, dai frontalieri italiani. L’elenco di tali Comuni, che individua quindi quelli rientranti nella fascia di confine, è stabilito con apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ricadono nella categoria residuale di frontalieri, invece, gli altri soggetti che abitano fuori dalla fascia di confine (per esempio a Milano) e che quotidianamente oltrepassano la frontiera per lavorare in zone di confine svizzere. Questi lavoratori (a cui non si applica il suddetto Accordo) sono assoggettati a tassazione sia in Svizzera che in Italia, dove hanno diritto a fruire della franchigia di 6.700 euro e scomputare il relativo credito di imposta, al fine di evitare una doppia tassazione.
Più in generale ricordo ancora che le aliquote di imposizione fiscale elvetiche sono tra le più basse in Europa, se volete saperne di più cliccate su questo articolo de Il Sole 24 Ore
Ultimissima curiosità, sapete quanto guadagnano mediamente i frontalieri italiani che lavora in Svizzera? Guadagnano mediamente il triplo degli italiani perché percepiscono lo stipendio in franchi svizzeri. Ad esempio un muratore può guadagnare in media circa 4.000 euro al mese, un manovale 3.000 e una commessa 2.500.
4 gennaio 2014 – Marco Prestileo