La nuova franchigia per i frontalieri

frontalieriIl trattamento fiscale in Italia del reddito di lavoro dipendente prodotto dai frontalieri ha sempre suscitato particolare interesse e spesso molta confusione. Provo qui a riassumere la situazione attuale, in estrema sintesi, ricordando che con la Legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 690) la franchigia di cui beneficeranno i frontalieri per l’anno di imposta 2015 è stata incrementata a 7.500 euro (in luogo dei 6.700 euro applicabili fino al 2014 e degli 8.000 euro applicabili fino al 2012). Chiariamo quindi subito che la franchigia più favorevole di euro 7.500, pertanto, produrrà i più rilevanti effetti pratici in sede di dichiarazione 2016 relativa al periodo di imposta 2015. Attenzione quindi che è vero che la così detta franchigia opera a regime dal 2014 in avanti ma ad euro 6.700, quindi l’innalzamento a 7.500 attualmente vale solo per il 2015 e se non vi sarà un’apposita prorogata, scenderà nuovamente a 6.700 per l’anno 2016.

Ricordo che detta franchigia non opera (incredibilmente) per i pensionati frontalieri e che secondo l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria (C.M. n. 1/E/2001 e n. 2/E/2003) è frontaliere il (solo) lavoratore dipendente che quotidianamente oltrepassa la frontiera e si reca a lavorare dall’Italia all’estero, in zone di confine e Paesi limitrofi (come per esempio la Francia e il Principato di Monaco).

Vi sono Convenzioni per evitare le doppie imposizioni che prevedono per i frontalieri che si muovono in zone di confine, che questi siano tassati solo nel Paese di residenza: è il caso per esempio delle Convenzioni stipulate con Austria e Francia. Quest’ultima, peraltro, precisa che per “zone di frontiera” si devono intendere per l’Italia le regioni confinanti (ossia Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria) e, per ciò che concerne la Francia, i dipartimenti confinanti (nel nostro caso il Dipartimento delle Alpi Marittime). Quindi i residenti in Italia che lavorano in Francia devono fare la dichiarazione dei redditi solo in Italia.

Discorso a parte, invece, deve essere fatto per i frontalieri con la Svizzera, i quali, in virtù dell’Accordo stipulato nel 1974 e parte integrante della Convenzione, sono tassati in via esclusiva nel Paese dove è svolta l’attività (nel caso degli italiani, pertanto, in Svizzera) qualora si muovano nella c.d. “fascia di confine” di 20 Km.

Per le modalità di imposizione per i nostri frontalieri che si recano a lavorare in Francia e nel Principato di Monaco valgono ancora le indicazioni date con i precedenti articoli qui pubblicati, uno dei più letti è: “Un nostro lettore che inizierà a lavorare in Francia ci pone un quesito di interesse generale”.

21 febbraio 2015 – Marco Prestileo

P.S. I cattivi dicono che la franchigia a regime (cioè non fissata con validità per un solo anno) sia stata introdotta dai nostri governanti nel 2014 per garantirsi il consenso elettorale dei frontalieri. Volutamente hanno fissato una somma bassa, per poterla incrementare, di anno in anno, come è già successo nel 2015, in modo che i frontalieri debbano sempre essere riconoscenti al politico di turno! Diversamente non si comprenderebbe, dicono i cattivi, perché nel 2012 era a euro 8.000, per poi passare a euro 6.700 nel 2014 e poi aumentarla a euro 7.500 dal 2015.

 

 

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