Irregolarità con il Fisco? Dal 2015 il contribuente potrà ricorrere al ravvedimento operoso

ravvedimentoTra le novità che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2015 troveremo la possibilità di sanare volontariamente errori e omissione, senza troppe limitazioni di tempo e senza che ciò sia impedito da eventuali accessi ispettivi della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Entrate: un nuovo regime del “ravvedimento operoso”.

Vediamo quali sono le novità.

Oggi il contribuente può già ricorrere al ravvedimento operoso, solo però nel caso in cui «la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, verifiche, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento» da parte del Fisco di cui il contribuente sia stato formalmente messo a conoscenza. La nuova manovra economica limita le preclusioni solo ed esclusivamente alla notifica degli atti di liquidazione e accertamento. Significa che se è in corso un’attività ispettiva o contestazione limitata, ad esempio al processo verbale di contestazione, il contribuente nonostante abbia ancora in casa la Guardia di Finanza (o sia appena andata via) può ancora sanare ricorrendo al ravvedimento operoso.

La norma va incontro alla nuova esigenza di aumentare la “compliance” fiscale, di cui abbiamo già parlato in un precedente articolo, ovvero la collaborazione fra Fisco e contribuente.

 Avremo anche più tempo per ravvederci.  Al regime attuale si aggiungono tre opzioni:

  • entro 90 giorni: sanzioni al 3,3% (1/9 del minimo, pari al 30%),
  • entro 2 anni (o 2a dichiarazione successiva): sanzioni al 4,2%,
  • oltre 2anni (oltre la 2a dichiarazione successiva): sanzioni al 5%.

Ad esempio, se mi accorgo – o gli accertatori mi fanno notare – che nella dichiarazione dei redditi di tre anni fa ho omesso di dichiarare un ricavo oppure mi sono impropriamente detratto un costo, posso ancora intervenire e, a differenza di oggi, sanare la mia posizione fiscale con sanzioni molto ridotte.

In pratica, viene concessa una sorta di ravvedimento senza limiti e la sanzione piena (il 30%) scatta solo nel momento in cui interviene il Fisco con una notifica in seguito a un accertamento fiscale o l’emissione di un avviso bonario.

17 dicembre 2014 – Marco Prestileo

 

 

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