La Legge di Stabilità per il 2013 (L. 228/2012) ha prorogato il beneficio fiscale per i soggetti che svolgono la propria attività all’estero in zone di frontiera.
In particolare, il comma 549, dell’art. 1, della Legge di Stabilità per il 2013 ha prorogato per il 2013 l’applicazione del limite di 6.700. Di conseguenza, al di sotto di tale soglia non ci sarà alcuna imposizione.
In particolare, il comma 549, dell’art. 1, della Legge di Stabilità per il 2013 ha prorogato per il 2013 l’applicazione del limite di 6.700. Di conseguenza, al di sotto di tale soglia non ci sarà alcuna imposizione.
La norma ha però un’anomalia che è bene evidenziare al fine di evitare in futuro equivoci e magari porvi immediato rimedio.
Prima di analizzare la piccola anomalia della norma interna in tema di lavoratori frontalieri, è bene precisare che nonostante le indicazioni del Modello OCSE 2010 sanciscano per i redditi dei lavoratori frontalieri una potestà impositiva concorrente tra il Paese di residenza del lavoratore e il Paese in cui il reddito viene generato, spesso le Convenzioni stipulate dall’Italia prevedono criteri diversi.
La Convenzione Italia – Francia, contro le doppie imposizioni, ad esempio, prevede all’art. 15, par. 4, la potestà impositiva esclusiva del paese in cui il soggetto è residente. Qundi per i nostri frontalieri residenti a Ventimiglia che si recano a lavorare in Francia, la potestà impositiva spetta al Fisco italiano.�
Invece la convenzione Italia – Svizzera , all’art. 15, comma 4, si dispone che “il regime fiscale applicabile ai redditi ricevuti in corrispettivo di un’attività dipendente dei lavoratori frontalieri è regolato dall’Accordo tra l’Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, del 3 ottobre 1974, i cui articoli da 1 a 5 costituiscono parte integrante della presente Convenzione”.
In particolare, ai sensi dell’art. 1 del citato accordo del 3 ottobre 1974, si prevede espressamente che “i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della remunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta”.
Di conseguenza, diversamente dalle indicazioni del Modello OCSE 2010 e dalla Convenzione stipulate dall’Italia con la Francia, i lavoratori italiani che si recano quotidianamente in Svizzera in quanto vi svolgono attività di lavoro dipendente, vedranno tassati quei redditi in Svizzera e non dovranno preoccuparsi della tassazione italiana.
La Convenzione Italia – Francia, contro le doppie imposizioni, ad esempio, prevede all’art. 15, par. 4, la potestà impositiva esclusiva del paese in cui il soggetto è residente. Qundi per i nostri frontalieri residenti a Ventimiglia che si recano a lavorare in Francia, la potestà impositiva spetta al Fisco italiano.�
Invece la convenzione Italia – Svizzera , all’art. 15, comma 4, si dispone che “il regime fiscale applicabile ai redditi ricevuti in corrispettivo di un’attività dipendente dei lavoratori frontalieri è regolato dall’Accordo tra l’Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, del 3 ottobre 1974, i cui articoli da 1 a 5 costituiscono parte integrante della presente Convenzione”.
In particolare, ai sensi dell’art. 1 del citato accordo del 3 ottobre 1974, si prevede espressamente che “i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della remunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta”.
Di conseguenza, diversamente dalle indicazioni del Modello OCSE 2010 e dalla Convenzione stipulate dall’Italia con la Francia, i lavoratori italiani che si recano quotidianamente in Svizzera in quanto vi svolgono attività di lavoro dipendente, vedranno tassati quei redditi in Svizzera e non dovranno preoccuparsi della tassazione italiana.
Com’è semplice comprendere dai casi esposti, la determinazione della potestà impositiva sui redditi dei lavoratori frontalieri non è standard, ma varia in ciascuna Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia.
Ma dicevamo che esiste un’anomalia nella norma in commento. In tutti i casi in cui spetterà all’Italia l’esercizio della potestà impositiva sui redditi dei lavoratori dei frontalieri, come nel caso dei frontalieri che lavorano in Francia, è bene tener presente che il comma 549, dell’art. 1, della Legge di Stabilità per il 2013 dispone che la franchigia non deve essere considerata ai fini del calcolo dell’acconto Irpef per gli anni 2013 e 2014.
Quindi quando i nostri frontalieri ventimigliesi si troveranno a pagare le imposte per gli anni sopra indicati, se la norma rimane così, dovranno pagare gli acconti sul 100% del loro reddito, senza tener conto della franchigia di euro 6.700. Di conseguenza, i lavoratori frontalieri si troveranno ad anticipare la tassazione da recuperare in sede di saldo.
Nulla di preoccupante, si potrebbe dire, visto che non sono maggiori imposte pagate ma “solo” un’anticipazione, se non fosse per gli effetti finanziari penalizzanti, soprattutto in un periodo di crisi economica come quello che stiamo attraversando.
Ma dicevamo che esiste un’anomalia nella norma in commento. In tutti i casi in cui spetterà all’Italia l’esercizio della potestà impositiva sui redditi dei lavoratori dei frontalieri, come nel caso dei frontalieri che lavorano in Francia, è bene tener presente che il comma 549, dell’art. 1, della Legge di Stabilità per il 2013 dispone che la franchigia non deve essere considerata ai fini del calcolo dell’acconto Irpef per gli anni 2013 e 2014.
Quindi quando i nostri frontalieri ventimigliesi si troveranno a pagare le imposte per gli anni sopra indicati, se la norma rimane così, dovranno pagare gli acconti sul 100% del loro reddito, senza tener conto della franchigia di euro 6.700. Di conseguenza, i lavoratori frontalieri si troveranno ad anticipare la tassazione da recuperare in sede di saldo.
Nulla di preoccupante, si potrebbe dire, visto che non sono maggiori imposte pagate ma “solo” un’anticipazione, se non fosse per gli effetti finanziari penalizzanti, soprattutto in un periodo di crisi economica come quello che stiamo attraversando.
25 gennaio 2013 – Marco Prestileo
ma mi scusi visto che noi frontalieri siamo considerati persone non del terzo,e neanche del quarto(non siamo considerati per niente,solo per pagare poi non abbiamo nessun diritto)perche gli debbo anticipare dei soldi e se vengo licenziato lo stato meli ridà forse dopo 5 anni e con gli interessi che dice lui se io gli debbo 1 euro dopo poco questo euro diventa mille allora che vanno a lavorare e vedere come si suda per guadagnare la pagnotta sono talmente inc……..o non con lei ma con ci governa e con coloro che fanno finta di impegnarsi e poi lascia il tempo che vuole,se vuole le posso raccontare quello che mi successo poco tempo fa sono stato male e sono stato ricoverato in ospedale esco dopo un po di tempo circa un mese dovevo rifare le analisi vado dal mio dottore il quale mi dice che se non o il modello e 106 non mi puo far fare le analisi glielo porto tutto ok vado a fare le analisi e mi dice se pago il ticket gli rispondo di si e mi dice che debbo pagare su 69 euro l’impiegata mi dice aspetti che vediamo se li paga tutte cosa gli viene ok se li paga spende 49 euro(pagare il ticket non vuol dire un contributo alla spesa??),altro sempre con la asl mi ordina delle medicine il mio dottore vado in farmacia la farmacista mi dice che gli debbo firmare la ricetta le dico che non c’è nessun problema la firmo e le chiedo il motivo mi dice perchè sono frontaliere le chiedo mi scusi ma se viene un exstracomunitario gliela firma pure lui mi sento dire NO allora noi frontalieri siamo considerati meno di nulla,mi sembrava che solo in francia non ci potevano vedere ma qui in italia non siamo considerati per nulla.Almeno in francia con le tasse che paghi ti aiutano qui ti lasciano morire,saluti domenico