NUOVO OSPEDALE SAINT CHARLES DI BORDIGHERA

In primo piano

Gestione pubblica/privata società G.V.M.

Recentemente è stata avviata la riorganizzazione dell’Ospedale di Bordighera, con il modello di

gestione pubblico-privato e solo nel mese di Giugno e stato “finalmente “aperto il Nuovo Pronto Soccorso.

La privatizzazione è stata una scelta controversa, ma sta’ iniziando a mostrare i primi segnali positivi, in seguito al ripristino della piena operatività, di molti reparti già attivi e soprattutto del Pronto Soccorso, essenziale per dare una pronta risposta di caso di emergenza, che il servizio a Sanremo o Imperia era diventato inaccettabile e soprattutto preoccupante., considerata la distanza.

E doveroso ricordare il grande lavoro svolto dalla conferenza dei 17 Sindaci del Distretto Socio Sanitario Intemelio ( Olivetta, Airole, Ventimiglia, Camporosso, Dolceacqua, Isolabona, Rocchetta, Apricale, Pigna, Castelvittorio, Vallecrosia, San Biagio, Soldano, Perinaldo, Baiardo, Bordighera, Vallebona ), che durante la mia Presidenza si sono, tutti assieme, battuti per la salvaguardia e il rilancio dell’Ospedale Saint Charles, ed hanno contribuito in maniera significativa al risultato che oggi vediamo finalmente concretizzarsi.

Numerosi sono stati gli incontri, sia a livello locale che a Genova in Regione con l’allora Presidente Giovanni Toti, che ha mantenuto l’impegno, con tutti noi, e soprattutto con il Sindaco Ingenito e il sottoscritto, quando disse : “Vi assicuro che l’Ospedale di Bordighera non sarà chiuso o maggiormente indebolito, ma sarà fortemente rilanciato, saremo una gara e lo assegneremo ad un privato altamente qualificato.”.

Dopo qualche anno di attesa posso affermare che le cose stanno evolvendo nel migliore dei modi, quindi un mio doveroso ringraziamento va a Giovanni Toti, e al suo staff.

Durante una mia recente visita ad un amico ricoverato in Medicina, ho potuto costatare il buon livello di professionalità, cortesia e attenzione alle esigenze dei pazienti, del personale Medico, e paramedico, nonchè la crescente efficienza dei locali, grazie alla recente riorganizzazione del reparto, un aspetto importante in momento in cui la sanità pubblica, a livello nazionale, e messa a dura prova da sfide senza precedenti.

Questo mi rende fiducioso, ma consapevole che c’e’ ancora molto lavoro da fare, perche’ esistono ancora alcune criticità che dovranno essere affrontate e risolte con determinazione, come la organizzazione del Pronto Soccorso, soprattutto in questi mesi estivi, che come ho potuto costatare personalmente, molte decine di persone hanno atteso diverse ore prima di essere visitate e diagnosticate e quindi ricoverate o dismesse.

Il reparto ha la necessità di miglioramenti organizzativi e sopratutto di personale medico e infermieristico aggiuntivo, auspicando che scelgono di vivere e lavorare stabilmente nella nostra zona.

Si stima che in questo periodo estivo, le presenze di residenti e turisti sia raddoppiata, e quindi nonostante la buona volontà, e la professionalità, un solo medico e tre infermieri non sono umanamente sufficienti, per dare una risposta pronta alle ,purtroppo, numerose richieste di intervento.

Un’altra area che merita una veloce apertura e il reparto di Sub Intensiva, e Rianimazione, da tempo completati di tutti gli arredi e macchinari di ultima generazione, fondamentale per affrontare con maggiore sicurezza eventuali complicazioni che possono sorgere durante gli interventi, ma che ancora non funzionante a causata dalla carenza di medici specialistici; mi auguro che a breve tutto il personale occorrente sia impiegato.

La divisione di Chirurgia Generale è sicuramente molto migliorata, ottimi professionisti oggi eseguono numerosi e importanti interventi che prima non si realizzavano, ma richiede un potenziamento, specialmente nelle aree specialistiche come la Protesica, la chirurgia Bariatrica e quella del piede.

Il reparto di Radiologia è efficace e professionale, l’apporto di nuovo personale tecnico, ha decisamente migliorato il servizio.

Grazie alla gentile disponibilità dei medici che mi hanno accompagnato a visitare i vari Reparti, ho potuto costatare che la Riabilitazione segue giornalmente circa 30 pazienti ed è attiva nei due turni per cinque giorni la settimana; una area che necessità di maggiore attenzione e potenziamento, soprattutto per i pazienti anziani che, dopo un intervento protesico, non possono essere dismessi dopo pochi giorni perché spesso vivono soli, tenere queste persone in Ospedale più a lungo potrebbe evitare, in futuro, accessi in Pronto Soccorso.

Credo che il nostro territorio debba sfruttare al massimo il potenziale della Sanità anche attirando pazienti da altre regioni, grazie al nostro favorevole clima, con la creazione di strutture sanitarie e recettive RSA di alta professionalità, ma soprattutto evitando le numerose fughe di cittadini che preferiscono farsi curare in strutture fuori Regione.

E’doveroso precisare che molte delle indicazioni sopra esposte sono il frutto di informazioni, segnalazioni, preoccupazioni e richieste ricevute, anche da chi giornalmente opera professionalmente nel settore, con cui sarebbe auspicabile una forte collaborazione tra l’Ente e i medici di famiglia e i numerosi specialisti.

Aspettiamo quindi la fine di questo anno per fare un bilancio definitivo, basato su dati concreti sulla attività svolta, che mi auguro sia positivo, nel frattempo invio il mio personale BUON LAVORO

alla nuova gestione pubblico/privata della Società G.V.M.

Gaetano Antonio Scullino

Consigliere comunale

Ventimiglia, 20 Agosto 2024

 

Delocalizzazione delle ADS nautiche

In primo piano

Amministrazione Comunale comunica ufficialmente alle quattro associazioni di pescatori amatoriali attualmente presenti nella porzione di spiaggia compresa tra il Resentello e Via Dante, che i lavori di riqualificazione dei moli di protezione avranno inizio nel mese di ottobre.
Di conseguenza, sarà necessario spostarsi dalle aree demaniali attualmente occupate dai natanti,  verso altre zone designate: a levante, via Varaldo “Nervia”, e a ponente via Marconi “Margunaira”, con possibilità di assegnazione di un locale per organizzare la sede sociale . 

 

Il progetto prevede:

 

• La completa demolizione delle scogliere orizzontali.

• La realizzazione di tre moli di protezione.

• Il ripascimento e livellamento della spiaggia con una completa pulizia .

• La costruzione di una scogliera soffolta (reef) per proteggere la passeggiata e la nuova ciclopedonale in prossimità di Via Varaldo.

 

Questo ambizioso progetto, voluto dalla nostra amministrazione nel 2020, è stato approvato dalla Regione ed è interamente finanziato con fondi PNRR per un importo totale di circa tre milioni di euro.

 

Comprendo che lo spostamento possa rappresentare un disagio per le associazioni di pescatori amatoriali,  ma questo importante intervento risolverà definitivamente la vera protezione e ripascimento  di tutta la spiaggia dalla Foce del Roja al torrente Nervia. Comunque, spero per  riservare a tutte le associazioni  una collocazione definitiva che sia ripreso  il progetto di costruzione di una darsena/rifugio con pontili galleggianti in prossimità di Via Varaldo . Tale auspicabile soluzione  offrirebbe un luogo stabile , protetto e agevole per gli amanti del mare e della pesca.

La realizzazione del  prolungamento del molo di protezione,  lungo 300metri,     comporterebbe una spesa di circa 250.000 euro, un investimento che la  amministrazione potrebbe agevolmente sostenere.

Sebbene in passato il progetto non sia stato compreso dai funzionari regionali, l’attuale amministrazione, considerato il reale miglioramento delle spiagge cittadine, dovrebbe  farsene  carico e realizzarlo,  rispondendo positivamente alle reali esigenze delle associazioni.

Gaetano Scullino

 

Città di Ventimiglia _ PROVINCIA DI IMPERIA
Demanio Marittimo
di Ventimiglia
Spett.li ASD,
come preannunciato negli incontri tenutisi con le SSVV sul tema in oggetto, e come già previsto dal Piano di Utilizzo del Demanio (PUD) adottato dal Consiglio Comunale nel Dicembre 2023, sono in procinto di iniziare i lavori per la realizzazione del progetto cd “Reef” e contestuale rimozione di tutte le scogliere parallele alla costa tra il Resentello e Via Dante (sostituite da pennelli ortogonali).
Come comunicato dal settore Lavori Pubblici, il cantiere sarà insediato l’1 OTTOBRE 2024, data entro la quale tutte le aree occupate dalle associazioni della nautica e della pesca devono necessariamente essere liberate. Tutte le spiagge, a partire dalla foce del Roia e fino, all’incirca, alla corrispondenza con Via alla Spiaggia, rappresenteranno in grande parte “area di cantiere” non accessibile.
Il PUD ha previsto la delocalizzazione delle CDM delle ASD nella darsena di Lungomare Varaldo e, in alternativa, nella spiaggia compresa tra il Porto e la cd “Margunaira”.
Risulta pertanto urgente, con la VS indispensabile collaborazione, avviare un piano di razionalizzazione delle occupazioni che riguarderà tutte le ASD nautiche e della pesca, e di stabilire un cronoprogramma delle operazioni.
Si richiede in questa prima fase di fornire entro il 31/07/2024 le seguenti informazioni e documentazioni:
1. Statuto aggiornato e nominativo del rappresentante legale dell’Associazione;
2. Indirizzo PEC della ASD, mail e recapito telefonico del rappresentante legale
dell’Associazione;
Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA (IM) – Tel. 0184 2801 – Fax 0184 352581 P. IVA / C.F. : 00247210081 Sito Internet: www.comune.ventimiglia.it – E-Mail Certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it
e, p.c.
Assessore al Demanio Assessore ai LLPP Assessore allo Sport Ufficio LLPP
Ufficio Legale
Alle ASD nautiche e della pesca
OGGETTO: Delocalizzazione delle ASD nautiche e della pesca per l’esecuzione di opera pubblica PNRR cd “Reef”.
Avvio procedimento per l’organizzazione e il coordinamento delle operazioni

3. Copia aggiornata del libro degli associati;
4. Numero di natanti attualmente ricoverati in spiaggia;
5. Numero di natanti deteriorati o in abbandono, non in condizione di salpare;
6. Numero di natanti a motore attualmente privi di copertura assicurativa;
7. Eventuali recessi o procedimenti di esclusione pendenti, nelle forme previste dai propri statuti;
Raccolti ed elaborati i suddetti dati, saranno avviati incontri congiunti per concordare
strumenti e modalità per il trasferimento e l’alaggio dei natanti, che dovrà avvenire preferibilmente via mare durante il mese di settembre.
La responsabilità del procedimento è in capo all’Ufficio Demanio, nella persona del responsabile pro-tempore, che rimane disponibile ad ogni chiarimento e approfondimento necessario.
Cordiali saluti
Il dirigente AREA TECNICA Ing. Stefano SCIANDRA
Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA – Tel. 0184 2801 – Fax 0184 352581 – P. IVA / C.F. : 00247210081 Sito Internet: www.comune.ventimiglia.im.it – E-Mail Certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it

Rigenerazione urbana, Scullino “Quattro interventi determinanti per il rilancio della

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POLITICA | 05 luglio 2024, 16:37

Ventimiglia: rigenerazione urbana, Scullino “Quattro interventi determinanti per il rilancio città

“Dobbiamo insieme pensare al futuro di Ventimiglia e non perdere altro tempo prezioso, che potrebbe provocare la rinuncia definitiva degli investitori internazionali e soprattutto quelli privati”

Ventimiglia: rigenerazione urbana, Scullino "Quattro interventi determinanti per il rilancio della città"

“Sono rimasti quattro gli interventi possibili di rigenerazione urbana determinanti per il rilancio e lo sviluppo della città e uno di questi, è sicuramente il risanamento del ‘fronte mare’, con la costruzione di residenze di prestigio e attività commerciali, turistiche ed alberghiere”.

Interviene in questo modo l’ex sindaco di Ventimiglia ed attuale Consigliere di opposizione Gaetano Scullino, dopo la presentazione della mozione (a firma sua e di tutta la minoranza). “Sicuramente cambierà l’estetica di una zona veramente degradata – prosegue Scullino – con importanti ricadute occupazionali per 150 circa nuovi posti di lavoro più l’indotto, e un investimento privato da 250 milioni di euro. Il secondo è il recupero totale delle ex officina ferroviaria del Campasso, dove il privato propone di  costruire una scuola internazionale per 150 studenti, un centro congressi e una ampia zona verde e giardini, con  giochi, piscina, campi di tennis e di padel. Anche questo intervento è collegamento al fronte mare, per affrontare e risolvere un grave problema di totale abbandono e degrado di tutta la zona (quattro ettari), che è inaccettabile”.

“Gli altri due importantissimi sono – va avanti Scullino – la oramai indispensabile galleria Ventimiglia-Camporosso  dell’Aurelia Bis, per risolvere definitivamente il grave problema di viabilità e sicurezza in città. In ultimo l’oramai  famoso, in senso negativo, Parco Roya con la sua messa in sicurezza e il rilancio-vendita di 35 ettari di terreno,  dove oggi si possono  realizzare 250.000 metri quadri di costruzioni, attività commerciali, artigianali e industriali e con un sicuro ritorno occupazionale di almeno 1.000 nuovi posti di lavoro”.

“Dobbiamo insieme pensare al futuro di Ventimiglia – termina Gaetano Scullino – e non perdere altro tempo prezioso, che potrebbe provocare la rinuncia definitiva degli investitori internazionali

La sentenza del Consiglio di Stato sul caso Talea (Coop)

In primo piano

 

N. 06803/2023 REG.RIC.
N. _____/____REG.PROV.COLL. N. 06803/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6803 del 2023, proposto da Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A. e Coop Liguria S.C.C., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Cocchi, Alessandro Ghibellini, Franco Gaetano Scoca, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello n. 55;
contro
Ermanno Palmero, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Marconi, Alessandro Manenti, con domicilio digitale come da pecda Registri di Giustizia; Antonella Balduzzi, Andrea Bergamasco, Davide Bonsignore, Elvio Bonsignore, Carmen Bruno, Michelle Cagna, Natalina Cali, Maria Rita Cervetto, Lina Cioeta, Luca Coluccio, Roberta Corda, Sivia Crippa, Francescantonio D’Aloi, Margherita Damiano, Helene Francoise Diez, Giuseppe Falsone, Alessio Faustini, Emanuele Febbraio, Giuseppina Florio, Elena Gaglio, Concetta Giacco, Stefania Gisondi, Tommaso Gisondi, Maria Rosa Guglielmi, Anna Ippolito, Antonia Isaia, Lucia

N. 06803/2023 REG.RIC.
Isaia, Domenico Lo Coco, Salvatore Marchetta, Vincenzo Marchetta, Alfredo Matino, Mirella Mattalia, Angelo Mazzotti, Gloria Mazzotti, Marco Mazzotti, Giorgio Odoardo, Manuela Odoardo, Maria Vittoria Palmero, Pier Luigi Palmero, Carla Parodi, Tiziana Parodi, Maria Paterno, Gennaro Persico, Raffaella Riboldi, Andrea Romeo, Maria Caterina Scarfone, Francesco Spista, Loredana Tabbacchiera, Debora Tabbacchiera, Francesca Turturro, Daniela Zantedeschi, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Marconi, Alessandro Manenti, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Marconi in Genova, via XX Settembre 19/7;
Franco Ventrella, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Ventimiglia, Regione Liguria, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 718 del 13 luglio 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ermanno Palmero e di Antonella Balduzzi e di Andrea Bergamasco e di Davide Bonsignore e di Elvio Bonsignore e di Carmen Bruno e di Michelle Cagna e di Natalina Cali e di Maria Rita Cervetto e di Lina Cioeta e di Luca Coluccio e di Roberta Corda e di Sivia Crippa e di Francescantonio D’Aloi e di Margherita Damiano e di Helene Francoise Diez e di Giuseppe Falsone e di Alessio Faustini e di Emanuele Febbraio e di Giuseppina Florio e di Elena Gaglio e di Concetta Giacco e di Stefania Gisondi e di Tommaso Gisondi e di Maria Rosa Guglielmi e di Anna Ippolito e di Antonia Isaia e di Lucia Isaia e di Domenico Lo Coco e di Salvatore Marchetta e di Vincenzo Marchetta e di Alfredo Matino e di Mirella Mattalia e di Angelo Mazzotti e di Gloria Mazzotti e di Marco Mazzotti e di Giorgio Odoardo e di Manuela Odoardo e di Maria Vittoria Palmero e di Pier Luigi Palmero e di Carla Parodi e di Tiziana Parodi e di Maria Paterno e di Gennaro Persico e di Raffaella Riboldi e di Andrea Romeo e di Maria

N. 06803/2023 REG.RIC.
Caterina Scarfone e di Francesco Spista e di Loredana Tabbacchiera e di Debora Tabbacchiera e di Francesca Turturro e di Daniela Zantedeschi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2024 il Cons. Luigi Furno, uditi per le parti gli avvocati e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO
1. Il PUC di Ventimiglia, nell’ambito della zona denominata Nervia, ha ripartito un’area dismessa e non edificata, con superficie di circa 10.000 mq, in due distretti
di trasformazione contigui (DT5a1 e DT5a2).
La schede del PUC, contenenti gli obiettivi della trasformazione, identiche per i suindicati distretti, hanno previsto la realizzazione di un “nuovo tessuto urbano analogo a quello dei quartieri ottocenteschi di città bassa, costituito da fronti di caseggiati prospettanti su pubbliche vie intervallati da aree adibite a piazze, verde pubblico e servizi” caratterizzato dalla compresenza armonica della funzione residenziale e di quella commerciale con le ulteriori destinazioni tipiche delle zone urbane secondo il modello urbanistico-edilizio storico presente nella città bassa di Ventimiglia.
Per entrambi i distretti è stata garantita la presenza equilibrata di volumi edilizi (edifici a destinazione mista e spazi pubblici), delle funzioni previste per le zone urbane (ricettive, uffici, studi professionali, servizi alla persona, attività artigianali, parcheggi) e delle attività di vendita al dettaglio nel limite degli esercizi di vicinato con superficie netta di vendita (snv) non superiore a 250 mq.
Lo strumento attuativo previsto in relazione a tali distretti – in coerenza con quanto previsto dagli artt. 29 e 32 della Legge urbanistica regionale n. 36/1997 – è costituito dal Piano Urbanistico Operativo (PUO).
Le società Talea e Dedra nel 2017 hanno presentato congiuntamente un progetto di PUO, di iniziativa privata, per l’attuazione dei due Distretti mediante accorpamento e realizzazione, con variante semplificata al PUC, ex art. 43 della Legge urbanistica

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regionale n. 36/1997, di due sub-ambiti aventi rispettivamente destinazione esclusivamente edilizia ed esclusivamente commerciale (media struttura di vendita con superficie netta di vendita di 1.210 mq.)
2.Il T.a.r Liguria., con sentenza n. 89/2019, ha accolto il ricorso annullando il PUO, rilevando che la natura degli interventi imporrebbe la procedura della variante sostanziale di cui all’art. 44 della citata Legge regionale n. 36/1997 e non quella semplificata di cui all’art. 43.
Il Consiglio di Stato, con sentenza 24.12.2019, n. 8801, ha confermato la sentenza di primo grado.
3. Dopo l’annullamento del predetto progetto, la società Talea ha presentato un secondo progetto in data 28.10.2020, questa volta con richiesta di variante al P.U.C. ex art. 44 della Legge urbanistica regionale 36/97.
Il nuovo progetto ha limitato l’intervento nel solo distretto DT5a2, prevedendo la costruzione di un nuovo fabbricato con destinazione commerciale ove insediare una media struttura di vendita alimentare con 1210 mq di snv, del tutto analoga a quella oggetto del primo progetto annullato.
Il Comune, con delibera del Consiglio comunale n. 52/2021, ha iniziato il procedimento di variante urbanistica di iniziativa privata, così come proposta dalla società Talea.
Con la delibera n. 52/2021, in particolare, il Comune ha ritenuto che le opere di urbanizzazione proposte evidenziano la sussistenza dell’interesse pubblico prevalente su quello dei privati residenti nella zona in quanto “1) il costo delle opere pubbliche proposte, totalmente a carico del privato, è superiore al triplo degli oneri di urbanizzazione esigibili ex lege per l’intervento in oggetto. Ciò comporta un beneficio pubblico, in termini di surplus di opere pubbliche, di circa un milione di euro”.
La stessa delibera ha, quindi, elencato le opere di urbanizzazione che sarebbero state realizzate per effetto del suddetto apporto economico.
Infine, la delibera in esame ha ritenuto che la limitazione dell’intervento in un solo

N. 06803/2023 REG.RIC.
Distretto (dei due contigui), avrebbe diminuito la complessità dell’intervento, giustificando la declassificazione dell’area da “Distretto di trasformazione” (assoggettato a PUO) a mero Ambito di conservazione commerciale ad “attuazione diretta” (salva la previsione di una convenzione per l’attuazione delle opere di urbanizzazione).
Con determina n. 814 del 24.10.2022, in esito alla conclusione positiva della Conferenza dei servizi, è stata assentita la costruzione del nuovo fabbricato a destinazione commerciale previa riclassificazione dell’area in “Ambito di riqualificazione commerciale” ad attuazione diretta.
In data 17 novembre 2022 è stata sottoscritta la Convenzione urbanistica e in data 7 dicembre 2022 è stato rilasciato alla società Talea il permesso di costruire convenzionato n. 56/2022.
4. Alcuni proprietari di immobili e/o residenti nella zona hanno impugnato, con ricorso di primo grado, sia gli atti relativi alla variante urbanistica, sia quelli concernenti le abilitazioni edilizie e commerciali, deducendo il vizio di eccesso di potere e di violazione di legge sotto plurimi profili.
5.Il T.a.r. Liguria, con sentenza 13 luglio 2023, n. 718, ha accolto il ricorso ritenendo, in sintesi, che gli atti pianificatori impugnati sono illegittimi in quanto una proposta di natura economica – seppure in astratto vantaggiosa per le casse comunali -–non può di per sé assorbire gli ulteriori interessi pubblici (quali l’assetto dei territorio e gli interessi di derivazione costituzionale) cui deve essere finalizzata la funzione di alla pianificazione, i quali devono comunque essere valutati e ponderati nell’ambito di una , istruttoria, che, nel caso di specie sarebbe stata totalmente omessa.
6. Talea ha proposto appello per i motivi riportati nella parte in diritto.
7. Si sono costituiti nel giudizio di appello i ricorrenti in primo grado chiedendo il rigetto dell’appello.
8. All’udienza del 7 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

N. 06803/2023 REG.RIC.
DIRITTO
1. La questione all’esame del Collegio attiene alla legittimità della variante
urbanistica con la quale il Comune di Ventimiglia ha autorizzato la realizzazione di una media struttura da parte delle società appellanti.
2. L’appello, nei limiti di seguito esposti, è fondato.
3. Con un primo mezzo di gravame le società appellanti deducono l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse dei ricorrenti in primo grado. In particolare, la parte appellante evidenzia:
a) l’insufficienza della vicinitas come fattore di legittimazione alla luce dell’insegnamento della Ad. Plen. n. 20/2021;
b) la concreta inesistenza di qualsiasi effettivo pregiudizio oggettivamente vantabile dai ricorrenti in primo grado.
3.1. Il motivo non è fondato.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 9 settembre 2021, n. 22, ha chiarito che la c.d. vicinitas inerisce all’individuazione di una posizione soggettiva differenziata e qualificata, e quindi, identifica, tra le condizioni dell’azione, la c.d. legittimazione a ricorrere. In proposito, l’Adunanza Plenaria ha affermato che la vicinitas comporta una sorta di presunzione dell’interesse a ricorrere e di conseguenza la necessità di allegazioni ulteriori o di prova in merito a tale interesse si configurerano soltanto in presenza di contestazioni delle parti o di richieste di chiarimenti del giudice (anche ai sensi dell’art. 73, 2° comma, c.p.a.). La Plenaria ha, inoltre, ulteriormente evidenziato che la possibilità di ricavare la sussistenza dell’interesse a ricorrere dal complesso delle allegazioni della parte e la possibilità di una sua dimostrazione anche nel corso del giudizio (specie nel caso in cui emergano contestazioni). Ne discende che, alla luce dei principi affermati dalla sentenza in esame, allorquando ricorre la fattispecie della c.d. vicinitas, la verifica dell’interesse a ricorrere assume normalmente una rilevanza essenzialmente in

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termini negativi: di interesse a ricorrere si tratta essenzialmente quando ne sia esclusa o contestata la sussistenza.
In applicazione di tali principi, ritiene il Collegio che la decisione di primo grado sul punto meriti di essere integralmente confermata.
Dalle risultanze probatorie in atti si ricava, infatti, che i ricorrenti in primo grado sono proprietari di immobili posti in prossimità del luogo del previsto intervento edilizio.
Sussiste in relazione alla posizione degli odierni appellati anche l’interesse concreto al ricorso.
Il progetto impugnato (con le conseguenti ricadute urbanistiche, edilizie e commerciali) riguarda, invero, l’insediamento nel centro abitato di Ventimiglia di una media struttura di vendita con 1210 mq di snv.
Ne discende che il pregiudizio per gli odierni appellati riguarda la vivibilità e, in ultima analisi, lo stesso valore commerciale degli immobili di cui sono titolari.
E, in effetti, il funzionamento di una tale struttura commerciale genera secondo l’id quod plerumque accidit :
– emissioni acustiche dovute al funzionamento degli impianti di refrigerazione industriale attivi 24 ore su 24, al carico e allo scarico delle merci e alla raccolta dei rifiuti effettuati spesso in ore destinate al riposto;
– emissioni odorigene per i rifiuti e gli imballaggi in attesa di raccolta;
– l’aumento del traffico veicolare anche di mezzi pesanti.
A supporto di tali dati di comune esperienza i ricorrenti in primo grado hanno allegato agli atti introduttivi del giudizio una relazione tecnica da cui risulta la perdita del valore commerciale degli immobili di loro proprietà stimata nel 30% del valore di mercato.
4. Con un secondo mezzo di gravame le società appellanti deducono l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo proposto da una pluralità di soggetti portatori di interessi potenzialmente divergenti ed opposti.

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4.1. Il motivo non è fondato.
Sussistono, nel caso di specie, tutte le condizioni richieste dalla giurisprudenza amministrativa per la proposizione di un ricorso collettivo.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nell’affermare il principio secondo cui “Il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, i requisiti dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali (ossia che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi) e dell’assenza di un conflitto di interessi tra le parti” (ex multis Consiglio di Stato, sez. V , 17 ottobre 2023 , n. 9029).
In applicazione di tale principio, rileva il Collegio che, nel caso in esame, la posizione sostanziale e processuale dei originari proponenti il ricorso collettivo è chiaramente omogenea, atteso che questi sono tutti titolari di immobili confinanti o posti nelle immediate vicinanze della realizzanda media struttura commerciale.
Non sussiste, inoltre, alcun conflitto di interessi (neppure potenziale) tra i proponenti tali domande, come dimostra l’identità contenutistica delle domande proposte.
A nulla vale evocare, per giungere a diverse conclusioni, il fatto che una minoranza degli odierni appellati sia proprietaria di immobili situati a distanza maggiore di 500 metri del luogo di realizzazione della nuova struttura di vendita.
Tale circostanza infatti, non implica la sussistenza di un conflitto di interesse, ma, a tutto voler concedere, l’assenza di interesse per quei soli soggetti che siano proprietari di immobili non vicini, ma ciò non inciderebbe sulla questione di rito esaminata.
5.Con un terzo mezzo di gravame le società appellanti deducono l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il primo motivo del ricorso di primo grado ritenendo fondato il vizio di difetto di presupposto, difetto di

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istruttoria e/o di difetto di motivazione, con riferimento alla sussistenza dell’interesse pubblico alla adozione della variante al PUC ex art. 44 L.R. 36/1997. 5.1. Con un quarto mezzo di gravame le società appellanti deducono l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il sesto ed il settimo motivo del ricorso di primo grado per le stesse ragioni illustrate nel terzo motivo di appello 5.2. I motivi terzo e quarto, che possono essere esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati.
In via generale, il Collegio rileva che ogni potere di cui l’Amministrazione dispone è attribuito per il raggiungimento di un interesse pubblico specifico, la cui definizione è rimessa al legislatore.
Tale interesse costituisce l’interesse pubblico primario.
Nell’esercizio del proprio potere discrezionale l’autorità amministrativa deve tenere conto non solo dell’interesse pubblico primario, che sta alla base del potere di cui risulta attributaria, ma anche degli altri interessi – pubblici e privati – che caratterizzano la situazione concreta, in una valutazione complessiva rivolta a determinare l’interesse pubblico del caso concreto, il quale, dunque, è il frutto di un giudizio di sintesi dell’amministrazione.
Quando si assume che l’amministrazione deve perseguire il migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico si intende dire che essa deve compiere questa valutazione di sintesi e attraverso di essa determinare quale sia in ogni caso concreto la decisione da prendere.
In coerenza con da tali premesse concettuali, secondo la definizione più accreditata e convincente, la discrezionalità consiste “nella ponderazione di più interessi secondari in ordine ad un interesse primario”.
Ne discende che la scelta ponderativa nella quale si concreta la discrezionalità richiede la completa acquisizione degli interessi e la loro comparazione secondo le regole e i principi che presiedono allo svolgimento della funzione amministrativa. Tuttavia, quando tali canoni dell’azione amministrativa vengono rispettati, l’ulteriore spazio valutativo attiene al merito dell’azione amministrativa.

N. 06803/2023 REG.RIC.
Sempre su un piano generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che le scelte urbanistiche richiedono una motivazione più o meno puntuale a seconda che si tratti di previsioni interessanti la pianificazione in generale ovvero un’area determinata.
Sotto tale profilo, è stato evidenziato che una destinazione di zona precedentemente impressa determina l’acquisizione, una volta e per sempre, di una aspettativa di edificazione non più mutabile, essendo appunto questa modificabile (oltre che in variante) con un nuovo P.R.G., conseguenza di una nuova e complessiva valutazione del territorio, alla luce dei mutati contesti e delle esigenze medio tempore sopravvenute (Cons. Stato, sez. IV, n. 3497 del 2011).
La giurisprudenza del Consiglio di stato ha ulteriormente chiarito che la motivazione delle scelte urbanistiche, sufficientemente espressa in via generale, è desumibile sia dai documenti di accompagnamento all’atto di pianificazione urbanistica, sia dalla coerenza complessiva delle scelte effettuate dall’amministrazione comunale.
5.3. Alla luce delle predette coordinate intepretative, reputa il Collegio che le motivazioni che sorreggono la sentenza impugnata, più che evidenziare un vizio della funzione amministrativa, attengono al merito delle scelte amministrative, il quale, come noto, non è suscettibile di sindacato giudiziale.
Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza di primo grado, rileva il Collegio che sia il Comune di Ventimiglia sia la Regione Liguria hanno adeguatamente rappresentato, sia negli atti deliberativi contestati sia nei preliminari atti istruttori, i motivi di interesse pubblico posti a sostegno della variante in esame.
Dall’esame di tali atti si deduce, differentemente da quanto affermato nella sentenza impugnata, che la triplicazione delle prestazioni urbanistiche assume, nella fattispecie in esame, non soltanto una valenza patrimoniale, ma di operazione che, in quanto integrante prestazioni urbanizzative, mira a soddisfare uno specifico interesse urbanistico finalizzato alla dotazione di infrastrutture pubbliche al servizio

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di una area da riqualificare e delle aree circostanti.
Di qui l’erroneità della premessa argomentativa da cui la sentenza impugnata muove per ricavarne una conclusione che, peraltro, più che evidenziare un vizio della funzione amministrativa, impinge nel merito delle scelte amministrative, il quale, come noto, non è suscettibile di sindacato giudiziale.
5.4. Più in radice, non appare condivisibile, ad avviso del Collegio, l’itinerario argomentativo seguito dalla sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di valutare, sotto i profili dell’adeguatezza dell’istruttoria svolta e della inidoneità delle motivazioni contenute negli atti di formazione e di approvazione della variante, esclusivamente l’interesse pubblico all’ottenimento di dette prestazioni urbanistiche.
L’assunto pare, infatti smentito dalla ricostruzione in fatto e dall’analisi delle risultanze acquisite al giudizio.
A tal proposito, si osserva che al punto 4 della relazione urbanistica allegata alla variante (che, per le considerazioni suesposte, fa parte della stessa) espressamente si individuano i seguenti interessi pubblici urbanistici in vista della realizzazione dei quali è stata esercitata nel caso concreto la funzione di panificazione urbanistica:
i) riqualificazione urbana dell’area;
ii) superare l’attuale stato di abbandono dell’area completando il tessuto urbano con un intervento di riordino;
iii) riqualificare il Vicolo Arene in stato di degrado e senza marciapiede;
iv) migliorare le connessioni viarie e pedonali con l’intorno;
v) incrementare i posti auto pubblici attualmente previsti nel quartiere;
vi) riassetto dell’area esterna con l’inserimento di una media struttura alimentare. Tali ragioni di interesse pubblico, che, contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio di primo grado, soddisfano propriamente esigenze urbanistiche, si rinvengono anche nelle relazioni istruttorie n. 350/2022 e 351/2022 richiamate nella DGR n. 499/2022.

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Le esposte risultanze smentiscono l’assunto, contenuto nella decisione impugnata, secondo cui la variante urbanistica approvata risulta fondata su ragioni di carattere meramente patrimoniale.
6. L’accoglimento, nei limiti indicati, del ricorso in appello implica la riforma della sentenza impugnata e il conseguente rigetto del ricorso di primo grado.
7.La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente
pronunciando:
a) accoglie, nei sensi e limiti indicati in motivazione, l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF Giuseppe Rotondo, Consigliere Michele Conforti, Consigliere Luigi Furno, Consigliere, Estensore Ofelia Fratamico, Consigliere
L’ESTENSORE Luigi Furno
IL PRESIDENTE Vincenzo Lopilato

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IL SEGRETARIO

La sentenza del Consiglio di Stato dà ragione all’ex sindaco Gaetano Scullino

In primo piano

https://www.riviera24.it/2024/06/ventimiglia-il-consiglio-di-stato-da-ragione-alla-coop-la-pratica-che-aveva-fatto-cadere-scullino-andava-approvata-871084/

Ventimiglia, il Consiglio di Stato dà ragione alla Coop: la pratica che aveva fatto cadere Scullino andava approvata

di Alice Spagnolo

Ventimiglia. Con sentenza pubblicata stamani, la IV sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto da Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A. e Coop Liguria S.C.C. nei confronti di chi non voleva la realizzazione di un supermercato Coop in vico Arene a Ventimiglia.
La sentenza del Consiglio di Stato ribalta quella di primo grado pronunciata dal Tar della Liguria e dà ragione in toto all’ex sindaco Gaetano Scullino, che aveva approvato la pratica di variante al Puc per consentire la creazione di una struttura di media vendita (al posto di un’area commerciale al minuto), con il parere contrario di alcuni esponenti della sua maggioranza, che lo avevano poi fatto cadere.

«Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza di primo grado – scrivono i giudici – Rileva il Collegio che sia il Comune di Ventimiglia sia la Regione Liguria hanno adeguatamente rappresentato, sia negli atti deliberativi contestati sia nei preliminari atti istruttori, i motivi di interesse pubblico posti a sostegno della variante in esame». E ancora: «La triplicazione delle prestazioni urbanistiche assume, nella fattispecie in esame, non soltanto una valenza patrimoniale, ma di operazione che, in quanto integrante prestazioni urbanizzative, mira a soddisfare uno specifico interesse urbanistico finalizzato alla dotazione di infrastrutture pubbliche al servizio di una area da riqualificare e delle aree circostanti».

«Avevamo ragione a far andare avanti la pratica – dichiara l’attuale consigliere di opposizione Gaetano Scullino -. Mi hanno fatto cadere per questo, ma come sostenevo in passato non si poteva non rilevare l’interesse pubblico derivante dall’azione del privato. Non bisogna mettere il bastone fra le ruote agli investitori, che portano posti di lavoro e riqualificazione delle aree, solo perché questi non si chiamano Briatore. La mia amministrazione ha sempre cercato di favorire il privato, qualora ci fossero le condizioni per farlo. E il Consiglio di Stato oggi mi ha dato ragione».

Per costruire la Coop tra via Tacito e vico Arene, la Talea aveva proposto un parcheggio pubblico con 70 posti auto, il rifacimento di tutti i marciapiedi di via Tacito, la pedonalizzazione davanti all’asilo, il rifacimento dell’illuminazione e la realizzazione di un tratto di viabilità tra via Tacito a via Cabagni Baccini.
Quando la pratica era approdata in consiglio comunale, il 5 agosto 2021, la Lega, dopo il voto contrario, si era autosospesa. A votare a favore erano stati i consiglieri di minoranza (ad esclusione di Sismondini, contrario, e D’Eusebio, astenuto).

SCUOLA FRANCESE: richiesta di precisazioni, nuovo accordo con il Comune di Mentone

In primo piano

Gaetano Antonio Scullino
18039 ventimiglia

al Dott. Flavio Di Muro
SINDACO
Al signor Roberto Nazzari
INTERROGAZIONE
PRESIDENTE del CONSIGLIO COMUNALE
SEDE

Ogg.tto: SCUOLA FRANCESE: richiesta di precisazioni, nuovo accordo con il Comune di Mentone, per l’immobile di P.zza xx settembre di proprietà della Civitas s.r.l in liquidazione.
PREMESSO CHE,
con la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 23/05/2019, esecutiva, avente ad oggetto: “Scuola Francese e ufficio consolare, proroga comodato d’uso locali piazza XX Settembre” è stato confermato il rilevante interesse pubblico alla continuazione dell’attività di scuola francese e ufficio di consolato onorario e conseguentemente è stata concessa al Comune di Mentone per la durata di anni cinque, la proroga del comodato d’uso gratuito per l’utilizzo di una porzione dell’ex Liceo Classico di piazza xx settembre, censito a catasto al fg. 65 mapp. 52, corrispondente ai locali attualmente occupati dalla scuola materna ed elementare e dei locali utilizzati come uffici consolari onorari al piano terra-escluso l’ingresso su via Hanbury, porzione piano terra con antistante giardino, tutto il primo piano, e parte del secondo piano, fatta salva comunque la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto con preavviso di sei mesi, a richiesta della Società Civitas S.r.L. in liquidazione, a cui l’immobile è stato a suo tempo conferito.
RILEVATO CHE
con nota del 02 Luglio 2019 prot. 29366 a firma del Arch. Marco Marchesi, ha seguito l’approfondimento istruttorio, aveva evidenziato l’opportunità e la necessità di disporre un planning economico-finanziario che tenesse conto dei contratti in essere che vedevano coinvolto il Comune di Mentone e poter congruamente valutare, alla luce di un quadro economico generale, il permanere del reale equilibrio dei rapporti.
Nello specifico il funzionario rilevava che la convenzione, risultava non più bilanciata dal momento che con la realizzazione e messa in servizio della nuova fognatura del ponente, lo smaltimento delle acque reflue verso il depuratore nel territorio francese (costo annuale di euro 280.000 circa) si era sensibile ridotto, e quindi si doveva rideterminate l’importo annuale, per il raggiungimento di una logica reciprocità.
CONSIDERATO CHE
nel 2019 il liquidatore della società Civitas srl in liquidazione, evidenziava da parte sua riserve sulla modalità di concessione dell’immobile attraverso l’istituto del comodato gratuito nella forma indicata
ravvisando profili di danno erariale, per la mancanza della redditività.
PRESO ATTO CHE
-il Comune di Mentone ha deciso di non farsi più carico degli oneri di manutenzione, sia ordinario che straordinario, rimanendo a loro carico soltanto l’incombenza del costo degli insegnanti, e di un “presunto”
canone di affitto di Euro 1.000 mensili;
-il Comune di Ventimiglia per il tramite della controllata Civitas srl dovrà prevedere la presa in carico totale dell’edificio e anche delle responsabilità connesse: in quanto scuola materna ed elementare franco/italiana, con circa 100 piccoli bambini e personale impiegato, che giornalmente la frequentano, presidio scolastico importantissimo per la comunità Ventimigliese, e quindi immobile deve necessariamente corrispondere alla normativa in materia di sicurezza e agibilità dei luoghi;
ACCERTATO CHE
durante la seduta del Consiglio Comunale del 28 Maggio 2024 i partiti di maggioranza, con la sola esclusione della lista Cambiamo, hanno presentato una mozione di impegno al Sindaco e alla Giunta, di adoperarsi per mantenere aperta la Scuola Franco/Italiana in quanto eccellenza della nostra Citta; tale permanenza è stata, condivisa anche da tutti i consiglieri di minoranza.
SI RICHIEDE
relazione da parte del liquidatore Dott. Massimo Rossano, circa la sussistenza o meno delle condizioni economiche per:
a) il mantenimento del comodato gratuito dell’immobile a favore del Comune di Mentone e l’adeguamento della struttura agli usi richiesti, nel contesto economico e giuridico di Civitas srl;
b) relazione della commissione per l’esercizio del controllo analogo in termini di opportunità, efficienza ed efficacia dell’azione di tale scelta, come previsto dall’art. 24 del vigente statuto;
c) copia del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 dal quale risulti il valore dell’immobile “Scuole Francesi”, e dal quale si possono accertare i valori economici/reddituali.
Dall’interrogazione della banca dati del registro imprese, il suddetto bilancio non risulta consultabile nonostante siano gia ampiamente decorsi i termini del deposito;
d). copia della relazione di revisione al suddetto bilancio ivi compresa la valutazione degli immobili e, in particolare “scuole francesi” rilasciata dal revisore nominato Dott. Domenico Abbo.
 ALLA AMMINISTRAZIONE SI RICHIEDE
e) copia della delibera di giunta esplicativa di come l’amministrazione comunale intende procedere tecnicamente per adeguare la struttura agli usi richiesti, e se l’immobile ha i sotto elencati requisiti per affrontare in estrema sicurezza il nuovo anno scolastico 2024/25:
f) copia della certificazione della conformità dellimpianto elettrico;
g) copia della certificazione della conformità dell’impianto antincendio;
h) copia della certificazione della conformità dell’impianto idraulico;
i) copia della conformità e accessibilità dei disabili nonché dei servizi igienici a norma;
J) copia della certificazione della agibilità dell’edificio;
k) copia della certificazione strutturale antisismica dell’edificio;
l) copia del nuovo importo annuale liquidato al Comune di Mentone relativo alla fognatura del ponente;
m) intendimento dell’attuale amministrazione, attraverso una deliberazione di giunta, rispetto alla concessione a titolo esclusivo e gratuito degli ampi uffici al piano terra e di due parcheggi oggi riservati all’ex console onorario, in pensione da anni, con ulteriore aggravio dei costi per la Civitas srl.
Una occupazione senza titolo e inaccettabile, che ha obbligato il nuovo Console Onorario di Francia Avv. Luca Fucini di trasferirsi presso i suoi uffici di Sanremo, per espletare le molteplici incombenze burocratiche consolari.
Si richiede risposta scritta, copia delle citate certificazioni, oltre al dibattito in Consiglio Comunale.
Ventimiglia 29 Maggio 2024
Gaetano A. Scullino

Recupero Tari ed Imu , risponde Scullino

In primo piano

 Gentile Direttore,

con riferimento all’articolo comparso ieri e titolato “Il Comune impegnato nel recupero dei morosi per Tari e Imu, nel 2023 incassato più di un milione”, devo rilevare ancora una volta come l’Amministrazione Di Muro tenti di spacciare per proprie iniziative di successo quello che è e rimane solamente il proseguimento di buone pratiche amministrative introdotte durante il mio mandato.

Con delibera di Giunta n° 241 del 3/12/2020, ad oggetto “ADOZIONE REGOLAMENTO “DISCIPLINA PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE COINVOLTO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO EVASIONE IMU E TARI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145” decidemmo di dare attuazione ad una norma di legge statale che puntava decisamente a colpire il grave fenomeno dell’evasione dei tributi locali, che tanti problemi creano ai bilanci dei Comuni.

L’impegno nella lotta per il recupero delle morosità, quindi, si ripete per la quarta annualità, e la somma recuperata nel 2023, tra l’altro, non è neppure la più alta del quadriennio.

Quanto poi al “cattivo gusto” di indicare le somme percepite dal personale, onde evitare che i nostri ottimi ed efficienti dipendenti appaiano, non come lavoratori efficienti e produttivi, bensì come “avidi gabellieri”, suscitando astio e antipatia tra i cittadini/contribuenti, sarebbe doveroso specificare che i 23.000 €uro erogati sono al lordo e vanno spartiti tra otto soggetti.

Concludendo, ben venga il fatto che l’Amministrazione in carica voglia proseguire la battaglia di giustizia ed equità contro la minoranza di chi evade a scapito della maggioranza di ventimigliesi corretti, ma eviti di rilasciare comunicati trionfali, che cozzano contro la realtà dei fatti, per autoelogiarsi ed acquisire meriti altrui.

Gaetano Scullino