Un pensiero su “Circolare 40 8ott12 appaltatore committente”
CIRCOLARE N. 40/E
Agenzia delle Entrate – Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti – Via C. Colombo 426 – 00145 Roma
Tel. 06.5054.5536 – Fax 06.50769803 -06.50545958 e-mail: dcn.registroedaltritributiindiretti@agenziaentrate.it
Roma, 8 ottobre 2012
OGGETTO: Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 – Disposizioni in materia di
responsabilità solidale dell’appaltatore – Chiarimenti
Premessa
Direzione Centrale Normativa
______________
2
Lo scorso 12 agosto è entrato in vigore l’articolo 13-ter del decreto legge
22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto crescita) – convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134 – che, sostituendo integralmente il comma 28
dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006, ha modificato la disciplina in materia di
responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e
servizi.
La disposizione, in estrema sintesi, prevede la responsabilità
dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta
dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate
nell’ambito del contratto. La norma esclude tale responsabilità se
l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i
versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati
correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore, documentazione che,
secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella
asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati. La disposizione
prevede, inoltre, che sia l’appaltatore che il committente possono sospendere il
pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino
all’esibizione della predetta documentazione.
L’incertezza sull’ambito applicativo della norma sta generando difficoltà
applicative. Le associazioni delle categorie interessate hanno, infatti,
rappresentato che, in attesa di specifiche istruzioni che consentano la puntuale
individuazione dei limiti di responsabilità dei soggetti coinvolti, sono stati
sospesi i pagamenti da parte dei committenti/appaltatori a favore di appaltatori e
subappaltatori.
In considerazione della necessità di fornire urgenti indicazioni, si
forniscono i seguenti chiarimenti in merito agli aspetti maggiormente critici della
disposizione, individuati nella decorrenza dei relativi effetti e nella certificazione
idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’IVA.
3
Entrata in vigore della disposizione
Una delle questioni maggiormente avvertite attiene all’individuazione
del momento di entrata in vigore delle disposizioni dell’articolo 13-ter ed, in
particolare, del momento a partire dal quale il committente/appaltatore è tenuto,
in forza delle nuove disposizioni, a verificare che gli adempimenti fiscali –
consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e
nel versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta all’Erario in relazione
alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto/subappalto – scaduti
alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti
dall’appaltatore/subappaltatore.
Si è dell’avviso che le disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del DL
n. 83 del 2012 debbano trovare applicazione solo per i contratti di
appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della
norma, ossia dal 12 agosto 2012.
Inoltre, considerato che la norma introduce, sia a carico dell’appaltatore
che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, si deve ritenere che,
in base all’articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del
contribuente), tali adempimenti siano esigibili a partire dal sessantesimo giorno
successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la
certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati
a partire dall’11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12
agosto 2012.
Tale soluzione si basa sulla considerazione che la disposizione,
intervenendo su un elemento fondamentale delle prestazioni contrattuali quale il
pagamento del corrispettivo, potrebbe alterare il rapporto sinallagmatico relativo
ai contratti già stipulati. La norma attribuisce, infatti, ad una delle parti
(appaltatore/committente) il diritto potestativo di sospendere la propria
prestazione (il pagamento) in attesa che l’altra parte (appaltatore/subappaltatore)
produca una documentazione attestante la regolarità degli adempimenti fiscali.
4
Acquisizione della documentazione
Un’altra criticità sollevata con riferimento alla norma in questione attiene
alla documentazione che l’appaltatore/subappaltatore deve produrre per
dimostrare il regolare versamento dell’IVA e delle ritenute, scaduti alla data del
pagamento del corrispettivo, al fine di superare il vincolo di responsabilità
solidale del committente/appaltatore.
Poiché la disposizione prevede che l’attestazione dell’avvenuto
adempimento degli obblighi fiscali può essere rilasciata anche attraverso
l’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un
soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.
241, e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al DPR 22
luglio 1998, n. 322, si può ammettere il ricorso ad ulteriori forme di
documentazione idonee a tale fine.
In particolare, si ritiene valida, in alternativa alle asseverazioni prestate
dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva – resa
ai sensi del DPR n. 445 del 2000 – con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta
l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve:
– indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i
lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta
liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in
relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime
dell’IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la
disciplina del reverse charge;
– indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro
dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
– riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti
dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente,
sono stati effettuati;
5
– contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono
quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la
dichiarazione viene resa.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
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responsabilità solidale dell’appaltatore – Chiarimenti
Premessa
Direzione Centrale Normativa
______________
2
Lo scorso 12 agosto è entrato in vigore l’articolo 13-ter del decreto legge
22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto crescita) – convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134 – che, sostituendo integralmente il comma 28
dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006, ha modificato la disciplina in materia di
responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e
servizi.
La disposizione, in estrema sintesi, prevede la responsabilità
dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta
dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate
nell’ambito del contratto. La norma esclude tale responsabilità se
l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i
versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati
correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore, documentazione che,
secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella
asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati. La disposizione
prevede, inoltre, che sia l’appaltatore che il committente possono sospendere il
pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino
all’esibizione della predetta documentazione.
L’incertezza sull’ambito applicativo della norma sta generando difficoltà
applicative. Le associazioni delle categorie interessate hanno, infatti,
rappresentato che, in attesa di specifiche istruzioni che consentano la puntuale
individuazione dei limiti di responsabilità dei soggetti coinvolti, sono stati
sospesi i pagamenti da parte dei committenti/appaltatori a favore di appaltatori e
subappaltatori.
In considerazione della necessità di fornire urgenti indicazioni, si
forniscono i seguenti chiarimenti in merito agli aspetti maggiormente critici della
disposizione, individuati nella decorrenza dei relativi effetti e nella certificazione
idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’IVA.
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Entrata in vigore della disposizione
Una delle questioni maggiormente avvertite attiene all’individuazione
del momento di entrata in vigore delle disposizioni dell’articolo 13-ter ed, in
particolare, del momento a partire dal quale il committente/appaltatore è tenuto,
in forza delle nuove disposizioni, a verificare che gli adempimenti fiscali –
consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e
nel versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta all’Erario in relazione
alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto/subappalto – scaduti
alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti
dall’appaltatore/subappaltatore.
Si è dell’avviso che le disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del DL
n. 83 del 2012 debbano trovare applicazione solo per i contratti di
appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della
norma, ossia dal 12 agosto 2012.
Inoltre, considerato che la norma introduce, sia a carico dell’appaltatore
che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, si deve ritenere che,
in base all’articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del
contribuente), tali adempimenti siano esigibili a partire dal sessantesimo giorno
successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la
certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati
a partire dall’11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12
agosto 2012.
Tale soluzione si basa sulla considerazione che la disposizione,
intervenendo su un elemento fondamentale delle prestazioni contrattuali quale il
pagamento del corrispettivo, potrebbe alterare il rapporto sinallagmatico relativo
ai contratti già stipulati. La norma attribuisce, infatti, ad una delle parti
(appaltatore/committente) il diritto potestativo di sospendere la propria
prestazione (il pagamento) in attesa che l’altra parte (appaltatore/subappaltatore)
produca una documentazione attestante la regolarità degli adempimenti fiscali.
4
Acquisizione della documentazione
Un’altra criticità sollevata con riferimento alla norma in questione attiene
alla documentazione che l’appaltatore/subappaltatore deve produrre per
dimostrare il regolare versamento dell’IVA e delle ritenute, scaduti alla data del
pagamento del corrispettivo, al fine di superare il vincolo di responsabilità
solidale del committente/appaltatore.
Poiché la disposizione prevede che l’attestazione dell’avvenuto
adempimento degli obblighi fiscali può essere rilasciata anche attraverso
l’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un
soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.
241, e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al DPR 22
luglio 1998, n. 322, si può ammettere il ricorso ad ulteriori forme di
documentazione idonee a tale fine.
In particolare, si ritiene valida, in alternativa alle asseverazioni prestate
dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva – resa
ai sensi del DPR n. 445 del 2000 – con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta
l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve:
– indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i
lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta
liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in
relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime
dell’IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la
disciplina del reverse charge;
– indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro
dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
– riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti
dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente,
sono stati effettuati;
5
– contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono
quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la
dichiarazione viene resa.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA