L’Agenzia delle Entrate con Circolare dell’8 Ottobre 2012 n. 40 ha chiarito alcuni aspetti maggiormente critici delle nuove regole fiscali sulla responsabilità solidale negli appalti, quali la decorrenza dei relativi effetti (solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012) e la certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’IVA (si allega una bozza realizzata a titolo esemplificativo)DICHIARAZIONE per appaltatore o subappaltatore.
Si ricorda che lo scorso 12 agosto è entrato in vigore l’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto crescita) che, sostituendo integralmente il comma 28 dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006, ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.
La disposizione, in estrema sintesi, prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto.
Nessuna responsabilità se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore.
Nessuna responsabilità anche se al posto della documentazione richiesta viene rilasciata un’asseverazione da CAF o da professionisti abilitati.
La Circolare prevede, inoltre, che sia valida, in alternativa alle asseverazioni prestate
dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva – resa
ai sensi del DPR n. 445 del 2000 – con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta
l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
12 ottobre 2012 – Marco Prestileo