Accanto alla famiglia tradizionale, fondata sul matrimonio, si sono sviluppati negli ultimi trent’anni, soprattutto dopo l’approvazione della legge sul divorzio, altri modi di fare famiglia. Molte coppie decidono infatti di convivere, senza sposarsi, o per libera scelta o perché uno o entrambi i componenti vengono da un’esperienza matrimoniale precedente. Si formano in questo modo le cosiddette famiglie di fatto.
Con il matrimonio i coniugi acquisiscono diritti e doveri stabiliti dalla legge. Le coppie di fatto invece, per poter far valere alcuni di questi diritti, devono dimostrare di vivere “more uxorio”. L’unico documento che attesta legalmente la convivenza è il certificato di stato di famiglia che deve essere richiesto all’ufficio anagrafe del comune di residenza; ai fini anagrafici la famiglia è definita dall’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989. La legge prevede inoltre che i conviventi possano attestare questa loro condizione anche per mezzo di un’autocertificazione.
Il certificato che attesta la convivenza è utile ad esempio per l’assegnazione di un alloggio popolare o per ottenere congedi lavorativi. Infatti la legge n. 53/2000 sui congedi parentali, riconosce al lavoratore e alla lavoratrice il diritto a un permesso retribuito di tre giorni all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purchè la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica.
Anche se le famiglie di fatto sono in costante aumento, la normativa in proposito è limitata. Sono state emesse invece numerose sentenze da cui vengono tratti i principi fondamentali di orientamento in materia.
E’ opportuno precisare che tra conviventi non coniugati:
- in caso di decesso non si può ottenere la pensione di reversibilità;
- in caso di “separazione” non si ha alcun diritto al mantenimento;
- si può ereditare solo per testamento, fatta salva la quota spettante agli eredi legittimi quali i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle;
- non è possibile scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni (cointestando i vari beni immobili e stabilendo contrattualmente determinate regole di convivenza, si possono ugualmente ottenere risultati se non identici, piuttosto simili).
7 novembre 2015 – Marco Prestileo