Le sentenze vanno prima lette e poi capite, non commentate senza averlo fatto.
Il TAR ritiene che non vi sia stato equilibrio tra “interesse pubblico” visto dal Comune in termini economici (€ 1.400.000 di cui € 400.000 scomputati) e sull’altro piatto della bilancia, “interesse dei privati” (Articolo 32 Costituzione: diritto alla “tranquillità, riposo e salute”).
La mia Amministrazione, con assessore l’avvocato Panetta, era competente sul primo punto, quello economico.
L’Amministrazione regionale (Presidente Toti, vice Presidente Piana e Assessore delegato Scajola) era competente sul secondo punto, quello ambientale.
La Regione ha esercitato le sue competenze attraverso una VAS, valutazione ambientale strategica, (Delibera Giunta regionale n. 499 del 1° giugno 2022) consistente nella approfondita analisi della compatibilità dell’intervento con il rispetto dei valori costituzionali richiamati dal TAR.
Sia il Comune e sia la Regione Liguria si sono costituiti in giudizio a difesa dei rispettivi provvedimenti, uno sulla congruità economica e l’altra sulla compatibilità ambientale.
La sentenza del TAR ha annullato la VAS regionale perché ignora i diritti costituzionali sanciti dall’articolo 32 che “non sono in vendita” e poi in via derivata ha annullato l’intero procedimento comunale aggiungendo critiche secondarie sotto i profili comunali della pianificazione (articolo 117 Costituzione) e della “convenienza economica dell’operazione”.
La sentenza, pertanto, ha sconfessato la Regione Liguria e non l’Amministrazione Scullino che sul punto di sua competenza, la “valutazione economica” ha lasciato liberi i 17 membri del Consiglio comunale di votare secondo coscienza.
Quanto alla incompatibilità/ineleggibilità/decadenza del collega Franco Ventrella non mi pronuncio, è competenza d’altri e sia il Segretario generale e sia il Presidente del Consiglio comunale che hanno sottoscritto la delibera di convalida degli eletti non hanno bisogno dei miei suggerimenti.
Gaetano Scullino