Tra gli strumenti introdotti per rendere più incisiva la lotta alla mafia rientra l’incandidabilità temporanea degli amministratori locali che hanno determinato lo scioglimento dell’ente (articolo 143, comma 11).
L’ottavo comma del nuovo articolo 143 disciplina i casi di collegamento tra amministratori e criminalità organizzata di tipo mafioso. In particolare, ove dalla relazione prefettizia emergano elementi concreti, univoci e rilevanti circa i suddetti collegamenti, il Ministro dell’interno trasmette la relazione del Prefetto all’autorità giudiziaria ai fini dell’ eventuale applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, alla camorra o ad altre associazioni criminose similari.
L’applicazione della misura di prevenzione agli amministratori dell’ente locale produce effetti restrittivi sul diritto di elettorato passivo, in quanto il TUEL prevede la sospensione di diritto dalle cariche elettive per coloro nei confronti dei quali il tribunale abbia applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione e l’incandidabilità o la decadenza dalle medesime cariche, quando la misura sia applicata con provvedimento definitivo.
Appare tuttavia doverosa una precisazione. Pur riferendosi all’accertamento di elementi concreti, univoci e rilevanti in ordine ai collegamenti degli amministratori con la criminalità organizzata, la norma non amplia le categorie dei destinatari delle misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, ma si limita a prevedere che il Ministro dell’interno informi l’autorità giudiziaria che, a sua volta, valuterà l’applicabilità di tali misure.
Fine settima puntata (a domani, per l’ottava puntata).
tratto da: Governo degli enti locali e gestioni commissariali, SCUOLA SUPERIORE DELL’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO
La scelta delle parti fedelmente pubblicate è stata effettuata da Marco Prestileo
L’art.143 del TUEL prevede, al commando 11, quanto segue:
– Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d’incandidabilità il Ministro dell’interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa.
– Non tutti gli amministratori sono quindi incandidabili e non esiste nessuno automatismo che renda incandidabile gli amministratori dei consigli comunali sciolti.
– Su segnalazione del Ministero, il Tribunale competente deve valutare, sulla base di elementi concreti, univoci e rilevanti(nel senso indicato in una puntata precedente) se vi sono stati collegamenti (sembrerebbero esclusi i condizionamenti) con malavitosi(anche in questo caso i collegamenti devono essere quelli “veri”, nel senso indicato in una puntata precedente).
– L’esito della valutazione del tribunale è naturalmente appellabile sulla base delle argomentazioni difensive dell’amministratore eventualmente interessato.
Marco Prestileo