Quinta puntata. Gli elementi che determinano lo scioglimento del consiglio comunale devono essere “concreti, univoci e rilevanti”.

Gli elementi da cui emergono i collegamenti o i condizionamenti di tipo mafioso che determinano lo scioglimento dei consigli degli enti locali devono essere “concreti, univoci e rilevanti”. Tale previsione riprende sostanzialmente il contenuto della circolare esplicativa del 25 giugno 1991 n. 7102 del Ministro dell’Interno richiamata dalla Corte Costituzionale nella sopra citata sentenza n. 103 del 1993 quale parametro interpretativo idoneo a garantire obiettività e coerenza nell’esercizio del potere straordinario di scioglimento. Al riguardo la circolare richiedeva la sussistenza di “situazioni di fatto evidenti e quindi necessariamente suffragate da obiettive risultanze che rendano attendibili le ipotesi di collusione anche indirette degli organi elettivi con la criminalità organizzata, sì da rendere pregiudizievole per i legittimi interessi delle comunità locali il permanere di quegli organi alla guida degli enti esponenziali di esse”.

Se dunque l’accertamento dell’infiltrazione deve basarsi su specifici fatti e circostanze, suffragati da risultanze concordanti che provino l’esistenza di una contiguità tra criminalità organizzata e amministratori in carica, non è tuttavia necessario raggiungere la pienezza del riscontro probatorio essendo sufficiente l’acquisizione di elementi con un grado di significatività inferiore alle prove processuali necessarie per l’applicazione di sanzioni penali o di misure di sicurezza personali.

Fine quinta puntata (a domani, per la sesta puntata).

tratto da: Governo degli enti locali e gestioni commissariali, SCUOLA SUPERIORE DELL’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO

La scelta delle parti fedelmente pubblicate è stata effettuata da Marco Prestileo

 

2 pensieri su “Quinta puntata. Gli elementi che determinano lo scioglimento del consiglio comunale devono essere “concreti, univoci e rilevanti”.

  1. Si capisce chiaramente, almeno mi pare:
    – che gli elementi da cui emergono i collegamenti o i condizionamenti di tipo mafioso che determinano lo scioglimento dei consigli degli enti locali devono essere necessariamente “concreti, univoci e rilevanti”;
    – che non è quindi possibile scioglere un consiglio comunale democraticamente eletto sulla base di semplici illazioni o falsi sillogismi;
    – che non è neanche possibile sciogliere un consiglio comunale sulla base di semplici presunzioni, non logicamente collegate, anzi spesso irragionevoli.
    Marco Prestileo

  2. Ai sensi del citato art. 143, così come modificato dalla novella del 2009 (art. 2, co. 30, legge 15 luglio 2009, n. 94), è ora espressamente stabilito che, affinché si possa procedere allo scioglimento di un consiglio comunale, è necessario anzitutto che emergano «concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi…».
    In questo senso, la giurisprudenza ha avuto modo di approfondire il nuovo dato normativo suindicato, conseguente alla suddetta novella, affermando espressamente quanto segue: «Con tale specificazione il legislatore ha inteso conformare il potere istruttorio e valutativo dell’autorità statale in materia di scioglimento degli organi di governo degli enti locali, attraverso una più rigida perimetrazione degli ambiti del giudizio di apprezzamento, ora astretto dall’osservanza di canoni oggettivi di rilevanza degli elementi indiziari raccolti e ritenuti valutabili. (…) // Analizzando partitamente le tre caratteristiche introdotte dalla novella ed esclusa ogni possibile conforma-zione del potere valutativo in termini di necessaria dimensione quantitativa minima del coacervo di elementi sufficiente a sostenere validamente un giudizio di collegamento o condizionamento mafioso, ciascuna di esse esprime una qualità relazionale diretta con il bene-interesse tutelato dalla norma, così finendo per attenuare l’utile ricorso ad un ragionamento probatorio di tipo presuntivo che costituisce espressione consueta dell’esercizio del potere amministrativo di prevenzione e contrasto al fenomeno della criminalità organizzata. // In questo senso, il riferimento ad elementi “concreti” esprime la volontà del legislatore di limitare la rilevanza indiziaria ad elementi fattuali, da intendersi come vicende ed accadimenti storicamente verificatisi ed accertati, senza attribuire eccessiva rilevanza a mere congetture o ragiona-mento di tipo deduttivo. // La caratteristica di “univocità” fa invece riferimento ad una significatività tendenzialmente oggettiva dell’elemento indiziario, a cui deve accompagnarsi una coerenza d’insieme di tutti gli indizi raccolti, tra cui deve sussistere un rapporto di non contraddizione, armonia ed assenza di possibili interferenze interpretative. // Infine, la “rilevanza” attiene, più propriamente, al giudizio valutativo in sé ed impone al titolare del potere una particolare attenzione nel motivare la ragione dell’assunzione di un determinato elemento di fatto ad indizio di condizionamento o collegamento con la criminalità organizzata» (Tar Campania, Napoli, sez. I, 9 giugno 2010, n. 13720).
    Nel caso di Ventimiglia, però, si è dimostrato che tutti gli elementi addotti a preteso supporto dell’esistenza ora dell’una, ora dell’altra delle due situazioni alternativamente indicate dalla norma in esame (con la conseguente perplessità della motivazione) sono per la maggior parte privi addirittura di concretezza (costituendo pure illazioni) e, in ogni caso, assolutamente non univoci, né rilevanti.
    Si è infatti evidenziato che tutti gli elementi indicati nella relazione prefettizia e nella proposta ministeriale si prestano, più correttamente, ad interpretazioni radicalmente diverse da quelle seguite dall’Amministrazione.
    Infine, resta comunque assolutamente indimostrata la concludenza, ai fini di specie, degli episodi citati ed altresì il necessario coinvolgimento in essi della «criminalità organizzata di tipo mafioso o similare».
    Di qui, la fondatezza della grande ingiustizia subita dallo scioglimento.

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