La zona franca urbana di Ventimiglia è una realtà che da anni aspetta di essere lanciata con un semplice decreto e una circolare ministeriale. In questi anni sono realmente partite molte zone franche urbane, l’ultima credo sia quella delle zone dell’Emilia colpite dall’alluvione del gennaio 2014 e dal sisma del 2012. La circolare che chiarisce il suo funzionamento è uscita solo ieri. Dalla sua analisi possiamo capire come potrebbe funzionare anche quella di Ventimiglia.
Nella zona franca emiliana, le agevolazioni sono solo fiscali e rivolte alle micoimprese esistenti ad un a certa data che operano con determinati requisiti all’interno del perimetro della zona. Per Ventimiglia la perimetrazione è quella varata, sulla base dei rigidi requisiti ministeriali per le zone sottosviluppate, dall’Amministrazione Scullino.
Si evidenzia che, ai sensi della normativa comunitaria, sono considerate “microimprese” le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato, oppure un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni di euro. Per Ventimiglia si prevedeva l’estensione anche alle “piccole imprese” e non solo alle microimprese nel tentativo di aprire a nuove realtà imprenditoriali. Vedremo il decreto di attuazione cosa dirà, i soldi che saranno messi a disposizione sono determinanti, insieme alla volontà dell’amministrazione cittadina, per individuare esattamente i requisiti dimensionali che l’impresa dovrà avere.
La zona Emiliana limita alle imprese già costituite entro una certa data le agevolazioni (31 dicembre 2014) mentre per Ventimiglia, agli arbori, si era pensato alle nuove imprese per agevolare l’afflusso di nuove realtà imprenditoriali nella zona. Non è neanche errato pensare alle imprese esistenti ma allora occorrerebbe dare il tempo a nuove realtà di insediarsi. Lo scopo originario della zfu non era solo quello di aiutare le imprese ma anche di consentire lo sviluppo di zone depresse.
E’ molto importante che sia indicato tra ministero e amministrazione comunale il codice di attività ammissibile alle agevolazioni, primario o secondario, ritenendosi tale quello dell’attività svolta nella sede principale o nell’unità locale ubicata nella zona franca che deve risultare dal certificato camerale dell’impresa istante e da un’attestazione comunale. Il genere di attività agevolabile dovrebbe essere pensato unitamente alle possibilità di sviluppo della zona franca.
Nei limiti delle risorse disponibili, le imprese potranno beneficiare delle seguenti agevolazioni fiscali:
- a) esenzione dalle imposte sui redditi;
- b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive;
- c) esenzione dall’imposta municipale propria.
L’agevolazione principale, quella dalle imposte sui redditi, sarà limitato al solo reddito derivante dall’attività svolta dall’impresa all’interno del territorio della zona franca, fino a concorrenza di un determinato importo (ad esempio euro 100.000,00), fatto salvo quanto previsto in termini di maggiorazioni. Per incentivare nuove assunzioni si potrebbe dire che detto importo sia maggiorato, ad esempio, di euro 5.000 per ogni nuovo dipendente assunto.
Le agevolazioni, nel caso della zona Emiliana, sono ripartire sulla base della somma stanziata per i primi due anni, di euro 39.200.000, in base alla richieste pervenute entro un certo termine da stabilirsi e ripartite pro quota, sotto forma di credito d’imposta, tra le imprese richiedenti e aventi titolo. Le agevolazioni sono pertanto fruite dalle imprese beneficiarie fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione concessa, così come determinato dal Ministero a seguito del riparto effettuato sulla base delle valide domande pervenute, in compensazione sul modello F24 con il quale si pagano le imposte e tasse.
26 novembre 2015 – Marco Prestileo