A differenza di quello che siamo abituati a vedere in qualche film americano, in Italia non si può diseredare un figlio o il coniuge. La legge italiana protegge i congiunti più stretti (per esempio il coniuge e i figli), limitando la libertà di disporre con il proprio testamento: nella successione testamentaria infatti una parte del patrimonio deve essere “riservata” a determinate persone (dette “riservatari” o “legittimari”), anche se ciò è contrario alla volontà espressa dal testatore.
Se si vuole “punire” i congiunti più stretti lo si può fare solo entro certi limiti, vi è quindi solo una “quota disponibile” che può quindi essere definita quella parte del patrimonio caduto in successione della quale il testatore può liberamente disporre, senza alcun vincolo.
Il codice civile stabilisce con chiarezza quali siano le quote disponibili e le quote non disponibili, cioè di quali parti un testatore possa liberamente disporre con il proprio testamento, e quali parti debbano invece essere riservate ai legittimari.
Le persone (i legittimari) che hanno diritto alla riserva (alla legittima) sono:
- il coniuge
- i figli (o i loro discendenti, se i figli sono premorti)
- i genitori (solo in assenza di figli)
Ai legittimari spettano di diritto le seguenti quote (le cosiddette “quote di riserva” o “di legittima”), sulle quali non possono imporsi né oneri, né condizioni di alcuna specie da parte del testatore. (fonte www.successione-testamento.it).
Quote di riserva per le singole categorie di legittimari:
FIGLI
Ai figli è riservata la metà del patrimonio del genitore, se questi lascia un solo figlio:
1/2 disponibile 1/2 legittima al figlio
due terzi se i figli sono due o più (art. 537 c.c.):
1/3 disponibile 2/3 legittima ai figli
ASCENDENTI
Agli ascendenti legittimi è riservato un terzo del patrimonio (art. 538 c.c.):
2/3 disponibile 1/3 legittima ai genitori (in assenza di figli)
CONIUGE
Al coniuge è riservata la metà del patrimonio. Inoltre al coniuge sono sempre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, se la casa era di proprietà della persona della cui eredità si tratta, o comune. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile:
1/2 disponibile 1/2 legittima al coniuge
Quote di riserva nei casi di concorso:
CONIUGE E FIGLI
Se con il coniuge concorre un solo figlio legittimo o naturale, la quota di riserva per il figlio è di un terzo. Al coniuge spetta un altro terzo del patrimonio oltre al diritto di abitazione:
1/3 disponibile 1/3 legittima la coniuge 1/3 legittima al figlio
Se i figli sono due o più, la complessiva quota di riserva è di tre quarti, di cui spettante al coniuge un quarto del patrimonio e un mezzo ai figli, da dividersi in parti uguali tra tutti. Al coniuge spetta inoltre il diritto di abitazione:
1/4 disponibile 1/4 legittima al coniuge 1/2 legittima ai figli
CONIUGE CON ASCENDENTI
Se con il coniuge concorrono gli ascendenti legittimi, a questi spetta un quarto ed al coniuge la metà del patrimonio (art. 544 c.c.). La disponibile è inoltre gravata dal diritto di abitazione a favore del coniuge superstite. Se gli ascendenti sono più di uno, la quota ad essi riservata è ripartita con le stesse modalità previste per la successione legittima:
1/4 disponibile 1/4 legittima all’ascendente 1/2 legittima al coniuge
Ricordiamo che le violazioni testamentarie delle regole sopra ricordate sono comunque valide solo se non viene impugnato il testamento; in caso di impugnazione la “legittima” prevale.
8 novembre 2015 – Marco Prestileo