Ad oggi la Corte dei Conti non ha emesso ancora nessun provvedimento definitivo sulla contestazione avviata per la nomina dei due dirigenti a tempo determinato. Vi è stata la notifica di un atto di contestazione con l’invito a produrre una memoria entro 30 giorni, memoria regolarmente presentata. Entro 120 giorni dalla presentazione della memoria la Procura regionale valuterà se vi sono effettivamente i presupposti per richiedere alle parti in causa il risarcimento del danno erariale eventualmente provocato e solo successivamente, se riterrà che sussistano i presupposti, citerà le parti che dovranno pertanto formalmente costituirsi per difendersi in sede giurisdizionale, presso l’apposita e diversa sezione della Corte dei conti regionale (l’eventuale sentenza negativa e appellabile presso l’apposita sezione della Corte dei conti centrale ed eventualmente ancora in cassazione).
La Procura regionale ha formalizzato l’invito sulla base di due presupposti sostanziali (a mio parere non esistenti) per poter avanzare la pretesa del risarcimento agli amministratori:
a) che sia stato creato un danno erariale, individuato nello “sviamento di risorse pubbliche a favore di soggetti non legittimati”, cioè avere pagato lo stipendio a due dirigenti non legittimamente nominati;
b) che sia stato creato il suddetto danno con colpa grave o dolo, non è infatti responsabile l’amministratore che crea un danno se realizzato con un atto illegittimo ma posto in essere in buona fede (senza dolo) o anche con colpa ma non grave.
Siccome devono realizzarsi entrambi le due sopra citate condizioni, per poter avanzare richieste di risarcimento agli amministratori, nel caso di specie mi pare davvero poco fondata la contestazione avanzata dalla Procura Regionale, partendo anche dal presupposto che:
a.1.) non è stato creato nessun danno erariale perché non è stata sostenuta una maggiore spesa rispetto a quella che l’Amministrazione comunale era ”autorizzata” a sostenere: la stessa Procura regionale riconosce che “Nel caso di specie, poiché la dotazione organica del Comune di Ventimiglia prevedeva 5 dirigenti, non sarebbe stata possibile la nomina di “esterni” ai sensi dell’art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/00 …”; la spesa sostenuta non è stata superiore a quella corrispondente ai 5 dirigenti in dotazione organica e non sono stati nominati dirigenti “esterni”;
b.1.) non si comprende onestamente dove e come possa essere intravisto, nel caso di specie, l’elemento del “dolo” da parte degli amministratori!!! Per esserci dolo occorre l’intenzionalità di creare il danno a vantaggio personale o di terzi, nel caso di specie assolutamente inesistente. Non rientra nella definizione di dolo l’eventuale semplice errore interpretativo (ove esistente, e si vedrà che così non è) della norma. Non vi è però neanche “colpa grave” (semmai, proprio a volere, anche se così non è, si tratterebbe di colpa lieve che non comporta responsabilità per gli amministratori), avendo gli amministratori solo riconosciuto la necessità, al fine di consentire il buon funzionamento dell’Ente, di confermare la copertura di tutti i posti della dotazione organica dirigenziale (su 5 dirigenti, tre a tempo indeterminato, più i due a tempo determinato scelti all’interno dell’Ente), sulla base di pareri tecnici e di legittimità favorevoli espressi dagli uffici comunali.
Precisato quanto sopra la Procura generale evidenzia sostanzialmente due illegittimità.
La prima è la mancata applicazione del Decreto Brunetta (D.lgs. 150/2009) che la Procura regionale oggi sostiene dovesse essere applicata anche agli enti locali dal 15 novembre 2009, dimenticando che in tutto il territorio nazionale e i maggiori esperti in materia, le stesse fonti ministeriali, i maggiori commentatori e persino la Corte dei Conti (si veda, tra le tante, Corte dei Conti Lombardia – par. n. 308 del 4 marzo 2010 e Corte dei Conti Lombardia – par. n. 375 del 16 marzo 2010) sostenevano che il decreto Brunetta non si applicasse immediatamente agli Enti locali ma solo alle amministrazione pubbliche statali.
Pare quindi che non sia sostenibile che con dolo i pur bravi e preparati amministratori locali di Ventimiglia potessero interpretare la norma diversamente. E se non si applicava il decreto Brunetta, non solo non esiste dolo e danno erariale, ma non esiste neanche l’illegittimità della nomina di per se – si ripete – non sufficiente per chiedere il risarcimento del danno agli amministratori pubblici.
In ogni caso, lo stesso Ministero ed i nostri legislatori nazionali sono successivamente intervenuti a chiarire l’equivoco con il:
DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2011, n. 141
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15. (11G0183) (GU n.194 del 22-8-2011 ), in vigore dal 06/09/2011, il cui art. 6, “ Norme transitorie”, recita:
“ 1. La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli
19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione
collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai
fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti
rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie
aggiuntive destinate all’erogazione dei premi dall’articolo 16, comma
5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all’articolo 19,
comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
introdotto dall’articolo 1 del presente decreto, per gli enti locali
i contratti stipulati in base a previsioni legislative, statutarie e
regolamentari, nel rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa
del personale e sull’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo
determinato, che hanno superato i contingenti di cui all’articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in essere al 9
marzo 2011, possono essere mantenuti fino alla loro scadenza , fermo
restando la valutabilita’ della conformita’ dei contratti stessi e
degli incarichi ad ogni altra disposizione normativa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 1° agosto 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione
Tremonti, Ministro dell’economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Palma”
E’ quindi assolutamente evidente che il decreto di cui sopra puntualizza come le nomine dei dirigenti effettuate dai Comuni anche sforando il contingente Brunetta fossero valide sino alla scadenza del loro incarico. E’ il decreto legge, che interviene appositamente per chiarire la confusione creatasi a livello nazionale, a dire che i due dirigenti in questione dovevano rimanere al loro posto sino alla scadenza contrattuale.
La seconda illegittimità rilevata riguarda invece la presunta elusione della norma con la nomina ex art. 110, ma secondo comma anziché primo comma, in applicazione proprio del decreto Brunetta ritenuto applicabile dal 9 marzo 2011, in avanti.
Sul punto si ricorda che la Giunta ha espressamente rifiutato la proroga dei contratti dei due dirigenti in scadenza a metà 2011, demandando espressamente al Segretario generale di verificare se esistessero soluzioni diverse compatibile con la normativa vigente. Il segretario generale personalmente, stante la delicatezza dell’argomento, ha predisposto e sottoscritto, fornendo anche parere tecnico (perché è stato lui stesso a redigere la proposta di delibera), oltreché che di legittimità, la delibera n. 104 del 14 luglio 2011, avente come oggetto: COSTITUZIONE DI N. 2 UNITA’ DI PROGETTO (ART. 110, COMMA 2, DLGS 267/2000) ALL’INTERNO DELLA MACROSTRUTTURA COMUNALE. Nella citata delibera il segretario generale Dott. Achille Maccapani, precisa e chiarisce alla Giunta, in modo puntuale, argomentato e motivato, tutti i passaggi tecnici giuridici che giustificano l’assunzione della stessa delibera.
Non si comprende quindi il dolo che la Procura regionale sostiene essere in capo agli amministratori: gli stessi hanno con deliberazione di giunta n. 99 del 30 giugno 2011 reintegrato i due dirigenti a tempo determinato al loro ruolo di funzionari DELIBERANDO:
1) DI ESPRIMERE, per i motivi di cui in premessa che quivi s’intendono integralmente richiamati e trascritti, l’indirizzo politico amministrativo favorevole a reintrodurre le aree di posizione organizzativa all’interno, rispettivamente, della 1^ e della 3^ ripartizione;
2) DI DEMANDARE, per quanto attiene le modalità operative successive, al Segretario Generale dell’Ente anche al fine a porre in essere quanto necessario per tutelare e salvaguardare l’Ente con tutte le azioni necessarie.
In seguito il Segretario generale ha proposto alla Giunta la delibera n. 104 del 14 luglio 2011, sopra citata, e la giunta ha deliberato conseguentemente.
Si può davvero imputare un’azione dolosa ed elusiva ai componenti della giunta? Credo proprio di no!!!
Non vi è stata nessuna elusione della norma da parte della Giunta, la Giunta non aveva prorogato infatti i due dirigenti che erano tornati a svolgere il loro precedente incarico di funzionari. La Giunta ha demandato l’interpretazione della norma al Segretario Generale, Dott. Achille Maccapani, la cui competenza peraltro era riconosciuta da tutti. Egli ha nella delibera proposta alla Giunta dettagliatamente argomentato le ragioni per cui la legge consentiva la nomina e la Giunta l’ha approvata.
Vedremo cosa ne penserà la Corte regionale, dopo aver letto la memoria presentata dalla Giunta.
16 novembre 2012 – Marco Prestileo