Due novità che non possono passare inosservate. Si parla della possibilità di ravvedersi con l’Agenzia delle Entrate, sui capitali e investimenti detenuti illecitamente anche in Italia, e di parlare di ampliare i limiti all’uso del denaro contante, per aumentare il limite che oggi è di 999,99 euro.
Due provvedimenti diversi, disciplinati normativamente senza legami tra loro, con in comune solo la volontà di usare lecitamente la propria ricchezza, liberamente, senza avere eccessive restrizioni, purché venga fatto in collaborazione volontaria con il Fisco.
Il primo provvedimento prende il nome di “collaborazione volontaria nazionale”. In base al dettato della Legge 184/2014 la procedura di collaborazione volontaria si applica non solo al fine di dichiarare i capitali illecitamente detenuti all’estero (collaborazione volontaria internazionale) ma anche a contribuenti, differenti da quelli che detengono capitali all’estero, che sono comunque assoggettati al controllo fiscale italiano.
Per chi aderisce alla procedura di collaborazione volontaria nazionale sono previste le stesse disposizioni previste per la collaborazione volontaria internazionale (tranne la possibilità di applicare il metodo semplificato), soprattutto relativamente alle modalità di presentazione dell’istanza, ai termini per la presentazione della domanda e alle cause di inammissibilità. Sostanzialmente, con l’estensione della procedura di collaborazione volontaria viene riconosciuta la possibilità a chi ha commesso violazioni fiscali e detiene patrimoni “nascosti” in Italia, di regolarizzare la propria posizione, indipendentemente dalla circostanza che questa riguardi anche consistenze illecitamente detenute all’estero, fermo restando il pagamento delle imposte dovute, in misura piena e delle sanzioni, in misura ridotta.
Il secondo provvedimento, che il Governo ha emanato, è inserito nella bozza del decreto sulla delega fiscale e studia la possibilità, tra l’altro, di aumentare il limite all’uso per i pagamenti in contanti dall’attuale limite di 999,99 a 3.000 euro. Fino ad oggi, a dire il vero, si è assistito al fenomeno contrario. Si tratta, quindi, di un’inversione di tendenza, dal momento che negli ultimi anni, tale limite è stato sempre ridotto passando da 12.500 euro (nel 2008) a 999,99 euro (limite introdotto nel 2012 e tutt’ora in vigore).
Sono oggi rimasti fuori dai limiti solo i pagamenti effettuati dai turisti non provenienti dall’Unione Europea (come ad esempio gli americani, i giapponesi, i russi o i cinesi) ai quali è consentito effettuare acquisti in contanti nel nostro paese fino alla soglia di 15.000 euro. Un cittadino europeo, invece, oggi non può usare liberamente i contanti, così come un francese o un tedesco non avrà la possibilità di pagare cash fino a 3.000,00 euro, come consentito in Francia o in Germania, ma per entrambi resta valido il limite “italiano”.
Vedremo quali saranno gli sviluppi e vedremo se anche in Italia si arriverà ad alzare il limite dell’uso dei contanti ad euro 3.000. Il nuovo provvedimento è comunque inserito in una serie di azioni volte a tracciare nel miglior modo possibile gli adempimenti fiscali, attraverso un uso più intenso dell’informatizzazione e degli strumenti di pagamento elettronici e tracciabili. In particolare, viene previsto un uso più esteso della fattura elettronica (anche nelle transazioni con i privati) e dello scontrino digitale, volto a garantire maggiori possibilità di controllo per la lotta all’evasione.
2 maggio 2015 – Marco Prestileo