ISI, ICI, IMU+TARSU,TARES,TARI=IUC+TASI+IMUS= CONFUSIONE

confusioneL’humus rappresenta la parte più attiva, sotto l’aspetto chimico e fisico, della sostanza organica del terreno. Con un buon humus le piante crescono rigogliose. Concetto semplice che i nostri legislatori sembrano non conoscere: continuano a parlare di riduzione delle imposte e tasse e di semplificazione fiscale ma introducono nuove imposte e cambiano nome alle imposte e tasse già esistenti. Non solo il peso fiscale che grava sulle spalle di ogni contribuente continua ad aumentare, ma complicano la vita ai contribuenti continuando a cambiare le regole, non rendendosi conto che solo il cambio di nome di un’imposta crea confusione e panico, figuriamoci poi applicare le nuove regole. La gente non sa più cosa deve pagare e, quando paga, non sa cosa sta pagando e perché!

La nuova arrivata, in assenza di humus fiscale, è l’IMUS (IMU + S finale). In base alle modificazioni in questi giorni apportate, l’IMUS  imposta municipale secondaria è introdotta a decorrere dall’anno 2016. La nuova imposta sarà in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e del canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari. Va bene accorpare ma pensiamo all’applicazione pratica. E’ evidente che se un contribuente deve pagare tutte le imposte accorpate tra loro, può anche accogliere con favore l’IMUS, se però viene lui consentito di non pagare tutti in un’unica volta. Se un contribuente deve però affiggere un manifesto cosa paga? Sempre l’IMUS, ma, non si può pensare diversamente, limitata al servizio di affissione e pubblicità: quindi la chiameremo IMUS ma sarà sempre l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni. Salvo che con la scusa dell’accorpamento non vogliano farci pagare di più!

L’imposta doveva essere introdotta con il 2014. Il termine è stato poi differito al 2015 dall’art. 1, comma 714, della legge di Stabilità 2014. In sede di conversione in legge (il Ddl, che ha ricevuto ieri il via libera della Camera, passa ora all’esame del Senato),  con il decreto Milleproroghe decorrerà dal 2016. 
20 febbraio 2015 – Marco Prestileo
 

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