Un modo alternativo per creare ricettività turistica è diventato anche quello di aprire un Bed and Breakfast o un’attività di affittacamere in un condominio. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, con la sentenza n. 24707/2014. I supremi Giudici hanno sancito che l’apertura dell’attività di Bed and Breakfast all’interno di un condominio non obbliga ad apportare una variazione della destinazione d’uso.
Per la Cassazione le attività di Bed & Breakfast e di affittacamere non implicano un utilizzo diverso degli immobili rispetto alle civili abitazioni evidenziando come la destinazione d’uso a “civile abitazione” sia proprio un presupposto per poter svolgere in appartamento un’attività di Bed and Breakfast.
Altra importante affermazione sentenziata dalla Corte di Cassazione è che non si ritiene che tali attività possano arrecare danni agli altri condomini, quindi chiunque sia in possesso di un appartamento situato all’interno di un condominio può decidere di “affittarlo” senza che l’assemblea condominiale possa impedirlo o vietarlo a monte. Eventuali divieti o sanzioni previsti dal regolamento condominiale sono da considerarsi nulli, con un’unica eccezione: il caso in cui si possa dimostrare mediante prove concrete che le persone che sono ospiti del Bed and Breakfast arrechino danni materiali o immateriali al condominio e/o ai condomini. Solo in questo caso può essere richiesta la chiusura del B&B.
Un modo nuovo per fare turismo, per cercarsi del lavoro e forse provocare anche qualche litigio condominiale!
16 febbraio 2015 – Marco Prestileo