Dopo un lungo silenzio , dettato da necessità lavorative ( lavoro sempre troppo , forse dovrei smettere , dopo un po’ certi atteggiamenti danno assuefazione !! ) , eccomi nuovamente a voi , cari lettori di Ventimigliablog , con un argomento che , sono certa , anche se un po’ tecnico , potrà interessarvi .
Premetto che quanto vi diro’ è solo una parte di quanto previsto dalle recenti normative in materia tributaria ( Tares – IUC – IMU e TASI ) , ma rappresenta sicuramente , ad opinione di chi scrive , l’aspetto piu’ drammaticamente nuovo per tutti coloro i quali pagano le tasse fino all’ultimo euro .
La Tasi , insieme con Tari ( tassa rifiuti – prima Tarsu , poi Tares nel solo 2013 ) ed IMU , costituisce quella che il legislatore nazionale , al culmine del parossismo normativo , ha chiamato IUC ( Imposta Comunale Unica ) . E’ la tassa che dovrebbere permettere ai comuni italiani di finanziare i cd. servizi indivisibili : verde pubblico ( orizzontale e verticale ) , illuminazione pubblica , in alcuni casi polizia locale , etc. Ossia tutti quei servizi di cui usufruiscono indefinitamente tutti i cittadini ( residenti e non ) di un comune .
Si rivela oltremodo interessante capire e comprendere cosa stia accadendo in tutti gli 8000 comuni italiani alle prese con la redazione di un nuovo ( l’ennesimo !! ) regolamento , che dovrebbe aiutare gli stessi nell’applicazione di quelle norme nazionali che hanno previsto la creazione di questo nuovo impianto tributario .
Molti comuni hanno infatti già deliberato, o stanno deliberando, di applicare la Tasi solo sulle prime case, escludendo tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili. Alcuni enti, inoltre, faranno pagare l’imposta sui servizi in base alle quote di possesso, per porre rimedio alla diversità delle aliquote deliberate, nonostante sia espressamente disposto che l’obbligazione è solidale. Anche questa previsione si pone in contrasto con le norme di legge che disciplinano il tributo contenute nella legge di stabilità (147/2013).
Assoggettare all’imposta sui servizi indivisibili solo le abitazioni principali è oltremodo rischioso, ancorché per gli altri immobili i comuni fissino per l’Imu l’aliquota massima o comunque aliquote elevate. Non è una motivazione idonea quella che giustifica l’applicazione della Tasi solo alle prime case, poiché a differenza degli altri immobili sono esenti dal pagamento dell’Imu.
Questa scelta non è corretta e potrebbe essere sindacata dai giudici amministrativi per eccesso di potere in caso di contestazione di regolamenti e delibere. La Tasi, che è diretta a recuperare i costi che l’amministrazione comunale sostiene per garantire i servizi indivisibili (trasporto, illuminazione pubblica e così via), che devono essere espressamente individuati nel regolamento comunale e per i quali è imposto l’obbligo di specificare i relativi costi, è in parte a carico dell’occupante dell’immobile che fruisce dei servizi stessi.
Non è consentito, poi, richiedere il pagamento del tributo rapportato alle quote di possesso, per superare il problema, che pure esiste, della diversità di aliquote applicabili allo stesso immobile a seconda della destinazione. Per esempio, se un comune intende tassare le abitazioni principali e gli altri immobili con aliquote differenti, quale delle due aliquote va applicata allo stesso immobile, posseduto da due fratelli con una quota ciascuno del 50%, se è destinato solo da uno dei due a prima casa?
A questo problema può essere data una soluzione solo per via normativa. Gli enti locali non possono, con regolamento, derogare alla disposizione di legge che stabilisce che l’obbligazione sia solidale e non collega il pagamento alle quote di possesso. Stando così le cose, la scelta migliore sarebbe quella di non diversificare le aliquote.
Per essere piu’ chiari : cari contribuenti , prima di versare la TASI in autoliquidazione ( come per la vecchia ICI per capirci … ) premuratevi di andare a leggere il regolamento del vostro comune di residenza ( in genere lo trovate sul sito Internet comunale ) , e verificate cosa ha previsto lo stesso comune . Nel caso in cui la normativa nazionale non intervenga con ulteriori correttivi infatti , potrebbe essere configurabile , da parte dei contribuenti , la possibilità di contestare alle amministrazioni locali la scelta scellerata di assoggettare a TASI le sole abitazioni principali .
Un caro saluto .
29 aprile 2014 – Beatrice Manzini
P.S. : vi starete chiedendo cosa hanno deciso a Ventimiglia i commissari ….. Lo scoprirete a breve !! Saluti .
Grazie di averci molto bene ricordato come nasce e funziona la TASI. In attesa che sia fatta un po’ più di chiarezza, riporto di seguito quanto detto su Fiscal Focus sulle regole per il calcolo che rimarrà, per quanto da te detto, almeno sino al 31 maggio, approssimativo.
Ciao
Marco Presitleo
Il DL 16/2014, approvato lo scorso 30 aprile 2014 dal Senato, e quello che potremmo considerare il primo atto del Governo Renzi, ha reso definitivi gli accordi assunti fra il precedente Governo Letta e i Comuni, relativi alla possibilità di aumentare le aliquote Tasi rispetto a quanto previstodalla legge di Stabilità 2014. Oltre a tale aspetto prioritario, il D.L. ha anche introdotto significativi interventi di razionalizzazione su alcune norme della fiscalità locale.Tecnicamente, la modifica apportata dal DL 16/2014 ha integrato il comma 677 della legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) ai sensi del quale “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puòdeterminare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima nonpuò eccedere il 2,5 per mille”.
L’aumento delle aliquote – Dunque, l’art. 1, comma 1, del D.L. 16/2014 ha stabilito ora, aggiungendo i periodi di seguito precisati in coda al comma 677, che “Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote Tasi possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13,comma 2, del D.L. n. 201/2011 (…), detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.”
In sostanza, è stato concesso agli enti impositori di poter elevaredi una percentuale che può arrivare finoallo 0,8 per mille l’aliquota massima Tasi, stabilita per il 2014 dalla recente legge di Stabilità nella misura del 2,5 per mille, tetto che è quindi stato ora portato al 3,3 per mille.
Tuttavia, il D.L. consente che l’aliquota massimadella Tasi per l’anno 2014 “per ciascuna tipologia di immobile” possa essere aumentata “per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille”.
In concreto, a seguito del D.L., il range delle aliquote Tasi e Imu per le varie tipologie di immobili nel 2014 potrà essere il seguente, ipotizzando per le singole tipologie di immobili che su ciascuna di esse si scarichi per intero il possibile aumento di aliquota nella misura massima consentita dello 0,8 per mille, cosa di fatto da escludersi:
– Abitazioni principali non di lusso e altre situazioni assimilate: da 0 a 3,3per mille ai fini TASI – esenti da IMU;
– Abitazioni principali di lusso: da 0 a 3,3 per mille ai fini TASI – da 2 a 6 per mille ai fini IMU;
– Fabbricati rurali strumentali: da 0 a 1 per mille ai fini TASI – da 1 a 2 per mille ai fini IMU;
– Altri immobili da 0 a 3,3 per mille ai fini TASI – da 4 a 10,6 per mille ai fini IMU;
– Terreni agricoli esenti da TASI – da 7,6 a 10,6 per mille ai fini IMU;
– Fabbricati “merce” costruiti o ristrutturati e invenduti da 0 a 3,3 per mille ai fini TASI –esenti da IMU se non locati.
Dunque, la tipologia che, in genere, subirà il più elevato carico impositivo risulterà quella degli “altri immobili” (es. seconde case, fabbricati delle imprese, aree fabbricabili), per i quali è stato elevato dal 10,6 all’11,4 per mille il tetto cumulativo “Imu + Tasi”.
La base imponibile – La base imponibile utilizzata ai fini IMU è quella che verrà utilizzata anche ai fini del calcolo della TASI: si tratta cioè di considerare la rendita catastale rivalutata, incrementata del coefficiente moltiplicatore, a cui va applicata l’aliquota dell’1 per mille (aliquota base). Va comunque verificata la delibera comunale, in quanto l’ente può ridurre o azzerare l’aliquota o aumentarla (con il tetto massimo del 2,5+0,8 per mille per il 2014).
Le delibere devono essere inviate al MEF, da parte degli enti locali, entro il 23 maggio 2014. Si ritiene che entro il 31 maggio 2014 siano visibili su tale sito (http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm ) tutte le delibere, e sia quindi possibile effettuare il calcolo.
Termini di versamento – Anche in questo caso le scadenze vengono mutuate da quelle già vigenti ai fini IMU (art.9 D.Lgs. n.23/2011) . Le scadenze sono quelle del 16.06.2014 e del 16.12.2014.
E’ possibile versare in un’unica soluzione la TASIe la TARI entro il 16.06.2014.
Se l’ente locale non provvedesse entro il 31 maggio 2014 alla pubblicazione della delibera, il contribuente può versare entro il 16 dicembre 2014 in un’unica soluzione la TASI e la TARI.
Modalità di versamento – Sarà possibile utilizzare i modelli F24, in alternativa al bollettino di conto corrente postale, indicando i codici tributo, pubblicati con Risoluzione n. 46/E del 24.04.2014, che si riportano di seguito:
– “3958” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
• “3959” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
• “3960” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
• “3961” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”