Conti correnti esteri

conti esteriIl Senato, dopo l’approvazione alla Camera, ha convertito in legge il D.L. n. 4/2014. Come previsto è stato soppresso l’art. 1 del decreto legge, sulla voluntary disclosure * (collaborazione volontaria con il Fisco per chi ha capitali all’estero che rientrano in Italia), che dava anche il titolo al provvedimento. L’istituto della collaborazione volontaria dovrebbe essere inserito in un nuovo disegno di legge del Governo.

La conversione del D.L. n. 4/2014 contiene in ogni caso importanti interventi in tema di soppressione delle norme di riduzione delle agevolazioni fiscali e anticipazioni di tesoreria, di differimento del pagamento dei premi INAIL e altri provvedimenti.

La novità che volevo qui porre in risalto, che riguarderà la dichiarazione di molti contribuenti che abitano in zona di frontiera, ma non solo, è l’emendamento che ripristina, per i soli conti correnti e depositi bancari detenuti all’estero, il limite minimo di 10.000 euro al di sotto del quale non scatta l’obbligo di indicare tali attività nel quadro RW della dichiarazione dei redditi (quadro da compilare per chi ha investimenti e attività finanziarie all’estero).

L’eliminazione del limite minimo di 10.000 euro (avvenuta a seguito della procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia) aveva comportato reazioni decisamente negative tra gli operatori, dal momento che essa faceva, almeno in parte, venire meno la riduzione degli oneri burocratici e le semplificazioni richieste dalla Commissione Europea.

Con l’approvazione dell’emendamento che re-introduce il limite di 10.000, numerosi contribuenti saranno sgravati da un onere probabilmente troppo significativo in proporzione al vantaggio che l’Agenzia delle Entrate ritrarrebbe dalla possibilità di monitorare anche i conti correnti e i depositi bancari con valore massimo durante l’anno inferiore a 10.000 euro.

L’emendamento rafforza nuovamente l’interpretazione data già favorevole ai frontalieri che hanno un conto corrente aperto nel Paese in cui prestano la propria attività lavorativa per le spese correnti, in quanto tali soggetti venivano considerati già esonerati dagli obblighi di monitoraggio.

Attenzione, la re-introduzione del limite di 10.000 euro non si applica alle altre attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero. Rimane dunque invariata la modalità di indicazione nel quadro RW, ad esempio, per chi ha dei titoli detenuti all’estero, per i quali nell’attuale struttura del quadro è previsto l’obbligo di indicare il valore delle singole attività e passività detenute all’inizio e alla fine del periodo.

Con riferimento alle modalità di calcolo del limite di 10.000 euro, dalla lettera della norma sembra intendersi che il valore di 10.000 euro è un valore massimo e non un valore medio e neanche il valore esistente alla fine dell’anno. Tra le tre soluzioni il legislatore sembra aver voluto prediligere quella a favore del Fisco (e che da maggiori oneri al contribuente), anche se la più ragionevole sarebbe stata, a mio parere, quella di assumere la media del saldo del conto corrente durante l’anno.  Quindi se l’Agenzia delle Entrate non chiarirà semplificando gli adempimenti, ad esempio, chi a seguito di un versamento dovesse superare anche per solo un giorno il limite di 10.000 e per tutto l’anno avrà quale saldo del conto corrente sempre valori nettamente inferiori, dovrebbe comunque compilare il quadro RW (ciò comporterà che prima di compilarlo bisognerà visionare l’estratto conto di tutto l’anno per verificare l’eventuale supero).

29 marzo 2014 – Marco Prestileo

 * la denominaizone inglese non è una scelta dell’autore ma è quella comunemente utilizzata per individuare l’argomento trattato.

 

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