La delibera della Commissione straordinaria del Comune di Ventimiglia, del 30 ottobre 2013, che autorizza la messa in liquidazione della Ventimiglia Servizi, dice che il servizio di riscossione verrà esternalizzato (cioè affidato all’esterno, a un privato mediante gara). Prescindendo che per esternalizzare occorre prima internalizzare il servizio stesso (dalla Ventimiglia Servizi al Comune di Ventimiglia, con i necessari adempimenti ai fini della salvaguardia dei posti di lavoro esistenti), resta da vedere cosa effettivamente la complicata normativa prevede. Inoltre, il tutto, deve essere esaminato alla luce dell’importante differenza, spesso non conosciuta, tra la riscossione ordinaria (il Comune spedisce a casa il bollettino da pagare) da quella coattiva (quest’ultima eseguibile solo attraverso ruoli, vedi Equitalia, o ingiunzioni fiscali, vedi Ventimiglia Servizi).
Per farlo bisogna cadere in tecnicismi, quindi evitiamo di scriverli in questo articolo. Infatti per far comprendere quanto la materia sia particolare e di non facile interpretazione non basterebbero dieci pagine, peraltro comprensibili solo agli addetti al lavoro. Una cosa è certa, la materia non può essere gestita con improvvisazione o pressapochismo, pena il danno erariale e quello da licenziamento senza giusta causa, di cui si è già detto nel precedente articolo. In merito ai dipendenti si vuole solo ricordare l’art. 2.112 del codice civile e l’art. 31 del d.lgs. n.165/2001 in presenza dei requisiti di cui all’art. 35 dello stesso decreto, stante l’apertura della selezione a suo tempo fatta dalla Ventimiglia Servizi, riconosciuta dalla Guardia di finanza e dall’Ispettorato del lavoro, dopo i controlli eseguiti sulla società, e dal nuovo organo amministrativo nominato dalla Commissione straordinaria (che sottoscrisse il contratto di assunzione a tempo indeterminato).
Il Segretario generale del Comune di Ventimiglia certamente conosce molto bene, come anche il funzionario responsabile alle entrate comunali (prima era il Rag. Padovan, adesso non so chi sia) che con le modifiche apportate a partire dal decreto legge 201/2011 (manovra Monti, detta “Salva Italia”) si stabiliva che, dal 31 dicembre 2012 (termine che è stato spostato al 31 dicembre 2013), i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate anche tributarie (Art. 14/bis lett.a, che modifica la lettera gg-quater sino ad allora applicata, con le successive integrazioni e modificazioni).
Pertanto se prima del decreto legge 201/2011, e della successiva recente normativa, la riscossione spontanea (quindi non coattiva) poteva essere effettuata in modo diretto solo dai comuni mentre la riscossione coattiva poteva essere effettuata sia in modo diretto dai comuni, che dalle proprie società pubbliche (vedi Ventimiglia Servizi) con il metodo dell’ingiunzione fiscale con procedura esattoriale o tramite le società private iscritte all’albo dei concessionari che potevano procedere solo con l’ingiunzione fiscale ex r.d. 639/1910, dalle modifiche apportate dalla manovra Monti, in avanti, tenendo conto dei dovuti distinguo, le cose si invertono.
Non sappiamo quali siano gli scenari che la Commissione straordinaria e/o i funzionari comunali hanno valutato e deciso di attuare. Partiamo però dalla considerazione che la Ventimiglia Servizi non doveva essere sciolta per legge, ma è stata una scelta. Infatti è vero che sul fronte delle società partecipate lo scenario normativo è divenuto piuttosto incerto, dal momento che il Dl 95/12 obbliga le amministrazioni a scioglierle oppure a metterle in vendita. E’ però altrettanto vero che dalla dismissione sono tuttavia state escluse le società che svolgono «servizi di interesse generale» e quelle «che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economici» (queste ultime individuate con Dpcm). Si è quindi giunti ad affermare che dovrebbero quindi restare immuni le società, come la Ventimiglia Servizi, che curano la gestione dei tributi locali. Il decreto legge 95/12 sembra invece chiudere, per inciso, le porte alle altre società in house, come la Civitas, che hanno un anno di tregua (al massimo due), se si esclude la residua possibilità di affidamento per i servizi sotto i 200 mila euro e se si esclude la possibilità di continuare a gestire i contratti in corso sino alla scadenza degli stessi (nel caso della Civitas, che quindi potrebbe rimanere attiva, il contratto di semi glogal service la cui scadenza è prevista per il 2018 e che porterà al Comune i “famosi” soldi che qualcuno maldestramente aveva ipotizzato mancassero). E non consideriamo qui neanche la regola dei tre bilanci in utile, per quanto applicabile al caso di specie; i 4 bilanci annuali chiusi dall’Amministrazione Scullino erano sempre in utile! Il quinto, quello relativo alla gestione Commissariale 2012, non è ancora dato saperlo, ma poco rileva se non per verificare se vi è stata una cattiva gestione o no.
Tornando alla Ventimiglia Servizi, come sopra detto, la Commissione ha autorizzato lo scioglimento anticipato motivandolo solo con la volontà di produrre risparmi derivanti dall’esternalizzazione del servizio. E’ stato uno scioglimento volontario e non per legge. Cosa intende la Commissione per esternalizzare il servizio? O meglio, quale servizio? Infatti a noi non è ancora noto se intendeva esternalizzare solo il servizio amministrativo e di gestione delle banche dati, cosa che peraltro risulta essere già stata fatta nel 2012 quando fu “trasferito” un contratto che era in capo alla Ventimiglia Servizi, direttamente in capo al Comune (non sappiamo, i dubbi sono tanti, se così facendo si sia rispettata la normativa vigente e i limiti delle soglie comunitarie, ma questo è ancora un altro discorso) oppure il servizio di riscossione coattiva (che attraverso l’ingiunzione fiscale effettuava la Ventimiglia Servizi). L’Equitalia dopo l’ennesima proroga dovrebbe cessare di operare al 31 dicembre 2013. Una gara aperta, ammesso che si trovi il modo di studiarne una compatibile con le esigenze di Ventimiglia, non può essere materialmente aggiudicata prima del 31 dicembre 2013 (solo i giorni necessari per pubblicare il bando sono 54). Sempre entro la fine del 2013 occorre monitorare ed evitare che cadano in prescrizione i recuperi tributari degli anni precedenti (centinai e centinaio di migliaia di euro). L’Ufficio tributi dovrebbe essere potenziato di almeno due unità, se si volesse immaginare che negli anni (non meno di due o tre anni) assuma la piena “gestione” dei tributi locali: invece sono state licenziate due persona da Ventimiglia Servizi (a mio parere illegittimamente).
Quanto ai risparmi di spesa non si capisce dove dovrebbero essere fatti. L’Equitalia gestiva la riscossione attraverso ruoli ad un aggio mai inferiore al 9%, senza contare i costi che un comune deve sostenere per arrivare al ruolo (complessivamente il costo si poteva aggirare intorno al 20%), la Ventimiglia Servizi era organizzata, invece, per arrivare a risultati nettamente migliori con un costo equivalente del 5%, complessivamente (considerando che si prevedevano maggiori entrate riscosse). Questa scelta di chiudere la Ventimiglia Servizi, unitamente alle scelte già fatte sulla riscossione di altre entrate locali, porterà a maggiori costi e minori entrate non inferiori a 200.000 euro annui, oltreché alla non condivisa impostazione di un servizio frazionato e quindi non gestito con efficienza, efficacia e, come si diceva, economicità. Il servizio unitariamente gestito dal Comune, con la stretta collaborazione della Ventimiglia Servizi, avrebbe permesso anche di avviare una seria lotta all’evasione e la creazione di un’unica banca dati interna e a disposizione dell’Ente comunale, come Ventimiglia Servizi aveva impostato di fare e poi, con la gestione Commissariale – forse a loro insaputa – si è nuovamente abbandonata l’idea.
La Corte dei conti, a mio parere, chiederà conto a qualcuno.
3 novembre 2013 – Marco Prestileo
Speriamo che accada . Speriamo che la Corte dei Conti rilevi il concreto scostamento da quanto fin qui normato ( ottimi i richiami normativi da te indicati ! ) con quanto fin qui accaduto . Credo , nella mia profonda ignoranza , che ora piu’ che mai , un Ente Locale debba ragionare sui numeri ( sulla contabilità , sui soldini che incassa …) con responsabilità ed efficienza , poiché , come le ultime Finanziarie ci dimostrano , i trasferimenti da parte dello Stato Centrale , saranno sempre piu’ esigui , sino ad arrivare a importi pari a zero . Cercare soluzioni efficaci , economiche ed efficienti dovrà essere sempre piu’ un imperativo categorico , per ogni amministrazione locale che si rispetti . L’istituzione di una società in house come Ventimiglia Servizi mirava proprio a questo : creare un flusso dinamico ed efficiente nel gestire le entrate comunali , cooperando in maniera ottimale con l’ufficio tributi , occupandosi di una attività , quale la riscossione coattiva , che oggettivamente ha natura di per sé oltremodo delicata e complessa . Auspico che tutto si risolva per il meglio , che chi ha deciso di sciogliere questa società faccia un passo indietro , riconoscendo di aver sbagliato valutazione ( puo’ succedere …. tutti noi sbagliamo per il solo fatto di essere umani ! ) . Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni …. B.M.
Il T.A.R. Campania Napoli, sez. I – 11/4/2013 n. 1925 ha sostenuto che “.. la scelta dell’ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e in particolare la opzione tra modello in house e ricorso al mercato, debba basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire:
– valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;
– individuazione del modello più efficiente ed economico;
– adeguata istruttoria e motivazione”. Chissà se mettere in liquidazione una società prima di aver capito che cosa fare, dove andare e come e a chi esternalizzare, rientra tra queste valutazioni…
Giova altresì riportare la deliberazione n. 188/2013 della Corte dei Conti , Sezione Regionale di controllo per la Campania , che mette in collegamento la disciplina art. 4 del Decreto legge 95/2012 ,convertito in Legge 135/2012 e l’art. 13 del D.L. 223/2006 , con i dovuti distinguo , precisando comunque che le due norme non sono di così facile lettura ed applicazione . La lettura in combinato disposto delle due norme porta la Corte dei Conti a concludere che si possono evidenziare una serie di esclusioni per le società controllate , direttamente o indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni dalle procedure previste di alienazione e scioglimento , ( previste dall’art. 4 del d.l. 95/2012 ) , individuate per quelle società che svolgono
” servizi di interesse generale anche aventi rilevanza economica ” , oltre a ” quelle società che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obbiettivi economico-finanziari , individuate in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati ” . Vi pongo un quesito molto semplice : secondo voi la gestione della banca dati di un Ufficio Tributi ( con tutte le attività che ne conseguono , quali aggiornamenti , cancellazioni , variazioni , rendicontazioni , etc. ) contenente dati sensibili , di natura tributaria , il cui utilizzo è strumentale all’attività dello stesso , è preferibile che rimanga in capo all’Ente , o puo’ essere parcellizzata e frammentata attraverso attività di esternalizzazione ? Avere il pieno controllo delle proprie banche dati garantisce sempre che le attività poste in essere da qualsiasi ufficio o ente pubblico , rispondano a quei criteri di efficacia , efficienza ed economicità , richiesti dalla legge nazionale . ( art. 1 legge n. 241/90 ) .
Un ulteriore rafforzativo per comprendere la vexata questio su Ventimiglia Servizi , è data da un articolo pubblicato su ” Il Sole 24 ore ” del 04/11/2013 , di cui riporto per brevità un estratto . Buona lettura .
” Affidamenti tributi locali
04/11/2013 – Il Sole 24 Ore
La riscossione dei tributi locali va verso la quarta proroga per Equitalia, ma lascia 6mila comuni nel caos del passaggio alle funzioni associate. Dal 1° gennaio 2014, infatti, scatta per gli enti sotto i 5mila abitanti (3mila se appartenenti alle comunità montane), l’obbligo di gestire in forma associata quasi tutte le funzioni fondamentali, compresa la riscossione delle entrate.
Andrebbe inoltre risolta la questione delle società comunali che gestiscono le entrate locali e che coprono un bacino di utenza di oltre cinque milioni di cittadini.
Il legislatore vede con sfavore le società partecipate, assoggettandole alla normativa sul patto di stabilità e ai vincoli di assunzione di personale e impedendo la costituzione ai comuni sotto i 30mila abitanti.
Inoltre, l’articolo 4 del Dl 95/2012 (sebbene mutilato dalla sentenza 229/13 della Consulta, ma solo per le società delle Regioni) impone entro la fine del 2013 di privatizzare o liquidare le aziende strumentali. Una disposizione, questa, ritenuta non applicabile alle società in house (Corte dei Conti Campania 188/2013) ed esclusa se configuriamo la riscossione dei tributi come svolgimento di funzioni.
Sulla natura dell’attività, però, ci sono posizioni diverse: per la giurisprudenza
maggioritaria si tratta di un servizio pubblico locale (Consiglio di Stato 5461/11, 236/06, 5318/05; Tar Catania 621/10; Tar Napoli 1458/08). Per l’Antitrust e altra giurisprudenza è un’attività meramente strumentale (AS580, 581 e 596/09; Tar Toscana 377/11, Corte dei Conti Toscana 15/11). Per l’Anci si tratta invece di una pubblica funzione (nota 13/9/2010). Occorre peraltro fare i conti con la giurisprudenza comunitaria, che ritiene applicabile all’attività di riscossione la direttiva servizi 2006/123 (conclusioni avvocato generale Ue del 16/11/11 e sentenza 10/5/2012).
È auspicabile, quindi, che la legge delega – che utilizza indifferentemente i termini
«funzioni» e «servizi» – chiarisca definitivamente anche questo aspetto.
Giuseppe Debenedetto