Leggendo la seguente sintesi apparsa oggi su “Il Sole 24 ore”, si comprende come il nostro Fisco sia oppressivo. Come noto in Italia durante il 2013 si pagano già le imposte sul 2014. Si paghiamo in anticipo le imposte su quello che guadagneremo l’anno prossimo. Qualcuno dirà (credo in molti pochi) però è solo un acconto! Quello che lo dicono sono coloro che non sanno su che base percentuale deve essere pagato detto acconto: se utilizziamo il così detto metodo storico le nuove percentuali sono il 100% per l’IRPEF e il 101% per l’IRES.
Si avete capito bene, l’acconto è già di importo uguale al saldo o persino superiore, nel caso delle imposte sul reddito delle società. Cioè ipotizzando di guadagnare nel 2014 lo stesso importo guadagnato nel 2013, nel 2013 si pagano anticipatamente tutte le imposte dovute su quanto guadagnerò nel 2014!!! Credo sia pazzesco.
Ai fini del calcolo del secondo acconto delle imposte dirette, in scadenza il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre quest’anno cade di sabato) occorre infatti ricordare alcune recenti disposizioni che impattano sul periodo 2013, e quindi sul calcolo degli acconti. Prima fra tutte l‘incremento delle percentuali applicabili in caso di utilizzo del metodo storico, per effetto dell’art. 11 del D.l. 76/2013. Per l‘Irpef si passa dal 99% al 100%, e si tratta di un incremento a regime, mentre per l’Ires si passa dal 100 al 101%, con effetto solo sugli acconti 2013. I versamenti (se dovuti, stante l’anomalia di questi “acconti”) quindi saranno pari alla differenza fra l’acconto complessivamente dovuto e l’importo versato dell’eventuale prima rata.
Il Fisco è stato però troppo buono prevedendo che sui maggiori importi dovuti (a seguito di questa modifica con effetto retroattivo), per effetto delle nuove percentuali, non dovranno essere corrisposti interessi ….. e ci mancherebbe, si rasenta la follia.
Si dovrà poi tener conto della stretta alla deducibilità dei costi auto, passata al 20%, e al 70% per le auto in uso promiscuo al dipendente.
A favore del contribuente si dovrà considerare l’abbattimento dell’aliquota della cedolare secca, che passa dal 19 al 15%.
Infine si dovrà considerare la nuova misura di tassazione per il triennio 2013-2015 per i redditi agricoli e dominicali, soggetti ad una “doppia” rivalutazione della rendita catastale: prima quella dell’80% o 70%, rispettivamente per il reddito dominicale e il reddito agrario, e poi una seconda del 15%, ad eccezione dei redditi provenienti da terreni agricoli, non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti nella previdenza agricola, per i quali la rivalutazione è al 5 per cento.
28 ottobre 2013 – Marco Prestileo