Un pensiero su “Circolare 40 8ott12 appaltatore committente

  1. CIRCOLARE N. 40/E
    Agenzia delle Entrate – Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti – Via C. Colombo 426 – 00145 Roma
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    Roma, 8 ottobre 2012
    OGGETTO: Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 – Disposizioni in materia di
    responsabilità solidale dell’appaltatore – Chiarimenti
    Premessa
    Direzione Centrale Normativa
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    Lo scorso 12 agosto è entrato in vigore l’articolo 13-ter del decreto legge
    22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto crescita) – convertito, con modificazioni, dalla
    legge 7 agosto 2012, n. 134 – che, sostituendo integralmente il comma 28
    dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006, ha modificato la disciplina in materia di
    responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e
    servizi.
    La disposizione, in estrema sintesi, prevede la responsabilità
    dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute
    fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta
    dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate
    nell’ambito del contratto. La norma esclude tale responsabilità se
    l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i
    versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati
    correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore, documentazione che,
    secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella
    asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati. La disposizione
    prevede, inoltre, che sia l’appaltatore che il committente possono sospendere il
    pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino
    all’esibizione della predetta documentazione.
    L’incertezza sull’ambito applicativo della norma sta generando difficoltà
    applicative. Le associazioni delle categorie interessate hanno, infatti,
    rappresentato che, in attesa di specifiche istruzioni che consentano la puntuale
    individuazione dei limiti di responsabilità dei soggetti coinvolti, sono stati
    sospesi i pagamenti da parte dei committenti/appaltatori a favore di appaltatori e
    subappaltatori.
    In considerazione della necessità di fornire urgenti indicazioni, si
    forniscono i seguenti chiarimenti in merito agli aspetti maggiormente critici della
    disposizione, individuati nella decorrenza dei relativi effetti e nella certificazione
    idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’IVA.
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    Entrata in vigore della disposizione
    Una delle questioni maggiormente avvertite attiene all’individuazione
    del momento di entrata in vigore delle disposizioni dell’articolo 13-ter ed, in
    particolare, del momento a partire dal quale il committente/appaltatore è tenuto,
    in forza delle nuove disposizioni, a verificare che gli adempimenti fiscali –
    consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e
    nel versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta all’Erario in relazione
    alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto/subappalto – scaduti
    alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti
    dall’appaltatore/subappaltatore.
    Si è dell’avviso che le disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del DL
    n. 83 del 2012 debbano trovare applicazione solo per i contratti di
    appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della
    norma, ossia dal 12 agosto 2012.
    Inoltre, considerato che la norma introduce, sia a carico dell’appaltatore
    che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, si deve ritenere che,
    in base all’articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del
    contribuente), tali adempimenti siano esigibili a partire dal sessantesimo giorno
    successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la
    certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati
    a partire dall’11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12
    agosto 2012.
    Tale soluzione si basa sulla considerazione che la disposizione,
    intervenendo su un elemento fondamentale delle prestazioni contrattuali quale il
    pagamento del corrispettivo, potrebbe alterare il rapporto sinallagmatico relativo
    ai contratti già stipulati. La norma attribuisce, infatti, ad una delle parti
    (appaltatore/committente) il diritto potestativo di sospendere la propria
    prestazione (il pagamento) in attesa che l’altra parte (appaltatore/subappaltatore)
    produca una documentazione attestante la regolarità degli adempimenti fiscali.
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    Acquisizione della documentazione
    Un’altra criticità sollevata con riferimento alla norma in questione attiene
    alla documentazione che l’appaltatore/subappaltatore deve produrre per
    dimostrare il regolare versamento dell’IVA e delle ritenute, scaduti alla data del
    pagamento del corrispettivo, al fine di superare il vincolo di responsabilità
    solidale del committente/appaltatore.
    Poiché la disposizione prevede che l’attestazione dell’avvenuto
    adempimento degli obblighi fiscali può essere rilasciata anche attraverso
    l’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un
    soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.
    241, e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al DPR 22
    luglio 1998, n. 322, si può ammettere il ricorso ad ulteriori forme di
    documentazione idonee a tale fine.
    In particolare, si ritiene valida, in alternativa alle asseverazioni prestate
    dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva – resa
    ai sensi del DPR n. 445 del 2000 – con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta
    l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
    Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve:
    – indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i
    lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta
    liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in
    relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime
    dell’IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la
    disciplina del reverse charge;
    – indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro
    dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
    – riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti
    dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente,
    sono stati effettuati;
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    – contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono
    quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la
    dichiarazione viene resa.
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    Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
    istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle
    Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

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