La Camera ed il Senato hanno approvato – ed il Presidente della Repubblica promulgato – la legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione con modifiche del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre, in vigore dal 17 settembre 2011;
L’art. 1, comma 2, della legge di conversione dispone che: “Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalita’ di cui all’articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e’ delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;
b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l’assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d’impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
c) ridefinire l’assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilità di accorpare più uffici di procura anche indipendentemente dall’eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l’ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali e che l’accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalità ed efficienza che consentano una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economia di specializzazione ed una piu’ agevole trattazione dei procedimenti;
d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);
e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell’attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;
f) garantire che, all’esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d’appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;
g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell’organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;
h) prevedere che l’assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, ne’ costituisca trasferimento ad altri effetti;
i) prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;
l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell’analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;
m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l’ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse;
n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare;
o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell’amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell’organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;
p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o);
q) dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica“;
L’art. 1, commi 4 e 5, della legge di conversione recitano, rispettivamente, che:
“Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell’espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest’ultimo e’ prorogata di sessanta giorni” (comma 4).
“Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, puo’ adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi” (comma 5);
L’art. 1, comma 1, del decreto legge convertito, rubricato “Revisione integrale della spesa pubblica“, statuisce che: “Dato l’obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con i Ministri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica. Il programma prevede in particolare, in coerenza con la legge 4 marzo 2009, n. 15, le linee-guida per l’integrazione operativa delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell’amministrazione dello Stato e la loro tendenziale concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento delle attività delle forze dell’ordine, ai sensi della legge 1º aprile 1981, n. 121, l’accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la razionalizzazione dell’organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica. Il programma, comunque, individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate“.
L’art. 1, comma 5, del decreto legge convertito soggiunge che: “Restano esclusi dall’applicazione dei commi 3 e 4 il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorita’ di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l’Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare applicazione l’articolo 6, comma 21-sexies, primo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni“;
L’art. 1, comma 29, del decreto legge convertito declama infine che: “I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di’ cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi i magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento e’ consentito in ambito del territorio regionale di riferimento; per il personale del Ministero dell’interno il trasferimento puo’ essere disposto anche al di fuori del territorio regionale di riferimento. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica“;
L’iter istruttorio del decreto legislativo è giunto all’elaborazione, da parte del gruppo di studio ministeriale all’uopo costituito, di una relazione, già rassegnata al Ministro della Giustizia, dalla quale si evince la possibilità dell’accorpamento del Tribunale di Sanremo al Tribunale di Imperia e la conseguente soppressione della Sezione Distaccata di Ventimiglia.
Lo schema di decreto legislativo recante «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148» ha previsto l’accorpamento del Tribunale di Sanremo – e conseguentemente della relativa Sezione Distaccata di Ventimiglia – al Tribunale del Capoluogo (Imperia).
Presentati gli schemi di pareri della seconda Commissione Permanente del Senato e della Commissione Giustizia della Camera (in merito allo schema di d. lgs. di riordino degli uffici giudiziari) il Parlamento ha definitivamente deciso la soppressione del Tribunale di Sanremo – e, conseguentemente, della relativa Sezione Distaccata di Ventimiglia – approvando il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148“, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12-9-2012 – Suppl. Ordinario n. 185, entrato in vigore il 13/09/2012.
Contro la soppressione del Tribunale di Sanremo e della Sezione Distaccata di Ventimiglia si sono espressi, ai diversi livelli istituzionali, diversi esponenti politici, non soltanto locali; parimenti sono stati approvati ordini del giorno contro la soppressione, tanto a livello locale, quanto a livello provinciale e regionale.
Trattasi di segnali che lasciano ben sperare sulla possibilità che il Governo, in esecuzione di quanto previsto all’art. 1, comma 5, della legge 148/2011, nel biennio che andrà a scadere il 13 settembre 2014 riveda la propria posizione e corregga il decreto legislativo 155/2012, eliminando dall’elenco dei tribunali soppressi quello di Sanremo e/o, quantomeno, la Sezione Distaccata di Ventimiglia.
Solo in tal modo, come vedremo meglio in appresso, si potranno davvero conseguire l’incremento di efficienza ed il risparmio di spesa che dovrebbero essere assicurati dall’attuazione della redistribuzione sul territorio degli uffici giudiziari prevista dalla legge delega.
Limitandoci, in questa sede, a quanto più interessa il territorio intemelio osserviamo infatti che la Sezione Distacca di Ventimiglia è competente per le cause monocratiche, civili e penali, ricadenti nel territorio di 17 Comuni: Airole, Apricale, Bordighera, Camporosso, Castelvittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia e Ventimiglia;
Due 2 di questi Comuni – precisamente il Comune di Bordighera ed il Comune di Ventimiglia – sono stati sciolti per sospette, ancorché indimostrate, infiltrazioni mafiose, ai sensi dell’art. 143 T.U.E.L., pertanto l’eliminazione della Sezione Distaccata di Ventimiglia verrebbe percepita, contrariamente a quanto dovrebbe avvenire, come un arretramento dello Stato rispetto all’attività di contrasto alla criminalità organizzata, attività che, semmai, imporrebbe una maggiore presenza delle istituzioni ed una valorizzazione degli Uffici Giudiziari presenti su un territorio che continua ad assumersi contaminato (anche se, un primo riscontro giudiziario, ha negato l’esistenza di una stabile organizzazione mafiosa: caso Pellegrino – Bordighera);
La Sezione Distacca di Ventimiglia, inoltre, rappresenta un importante presidio di confine, con quanto ne consegue anche in merito alla trattazione delle controversie internazionali e dei crimini di frontiera (traffico di droga, armi, prodotti contraffatti, immigrazione etc.);
Il Tribunale di Sanremo e la Sezione Distaccata di Ventimiglia sono i secondi per carico di lavoro ed i primi per efficienza tra gli Uffici Giudiziari della Liguria.
Se non bastasse assumere – quale criterio utile al fine del mantenimento di un Ufficio Giudiziario – il dato delle “sopravvenienze” significa premiare gli Uffici Giudiziari meno efficienti (che non riescono a smaltire in tempi brevi il contenzioso arretrato).
Ed ancora, la Sezione Distaccata di Ventimiglia è stata da poco ristrutturata interamente, con una spesa a carico dello Stato di circa 1.500.000 di euro.
V’è da notare, poi, che il Tribunale di Sanremo, incluso il carico di lavoro della Sezione Distaccata di Ventimiglia, cura il triplo del contenzioso del Tribunale di Imperia, dunque la decisione del Governo si traduce in un decentramento, anziché in un accentramento, del servizio, non solo, peraltro, rispetto al numero delle liti (dunque alle reali necessità di utenti e destinatari del servizio giustizia), ma anche rispetto alla conformazione del territorio, dacché il Tribunale di Imperia risulta geograficamente collocato ai margini della Provincia, a confine con la Provincia di Savona.
L’enorme mole di lavoro compiuta quotidianamente dal Tribunale di Sanremo e dalla Sezione Distaccata di Ventimiglia rendono agevole ipotizzare che la fusione di queste realtà con il Tribunale di Imperia determinerà il rapido intasamento di quest’ultimo, col conseguente aumento della durata dei processi e la probabile estinzione per prescrizione di molti di essi. Ciò non potrebbe che tradursi in un’ampia sequela di casi di denegata giustizia, a immediato nocumento dei cittadini.
Il Ponente Ligure, com’è noto, è caratterizzato da un sistema viario carente, da una rete di trasporto pubblico inadeguata, dalla cronica mancanza di parcheggi e da un territorio morfologicamente impervio e complesso. Sopprimere la Sezione Distaccata di Ventimiglia ed accorpare il Tribunale di Sanremo a quello di Imperia comporterà, quindi, notevoli disagi per la popolazione e le imprese. Basti pensare che i tempi medi di percorrenza per giungere ad Imperia superano in ogni caso un ora e, in taluni casi, addirittura le due ore.
Il cosiddetto “riordino”, se attuato nei termini descritti, finirebbe quindi per ostacolare migliaia di persone, soprattutto quelle residenti nei comprensori più decentrati e mal serviti, nell’esercizio di quel diritto al servizio di amministrazione della giustizia sancito dall’art. 24 della Costituzione.
E’ appena il caso di ricordare che il Tribunale di Sanremo ed il suo Distaccamento Ventimigliese servono un bacino di utenza di 150.000 persone e ciò dimostra, una volta di più, la loro indiscutibile quanto elevata utilità pubblica.
L’accorpamento comporterà un incremento di costi, anche per le pratiche più semplici, quali quelle per cui non è necessaria l’assistenza di un difensore, tipo un atto notorio, un’accettazione od una rinuncia di eredità, un’autentica di firma, l’asseverazione di una perizia tecnica, una testimonianza ecc.
I citati provvedimenti, pur finalizzati alla riduzione della spesa pubblica, non tengono conto dei costi che lo Stato dovrebbe sostenere per definire e mantenere il Tribunale ad Imperia (es. spese per il trasporto di fascicoli e attrezzature; maggiori oneri a carico dello Stato per la conduzione ad Imperia di tutti gli arrestati nell’area Sanremasca e Ventimigliese; maggiori oneri a carico dello Stato per l’impiego dei magistrati attualmente impiegati presso il Tribunale di Sanremo e la Sezione Distaccata di Ventimiglia etc.).
Stranamente per il personale attualmente impiegato negli Uffici che verrebbero soppressi – a differenza di quanto accade per i magistrati – non sono previste maggiorazioni di stipendio per lo spostamento ad Imperia.
La Sezione Distaccata di Ventimiglia ha un costo di gestione di soli 150.000 euro annui (di cui 60.000 a titolo di locazione al Comune di Ventimiglia ed i rimanenti per la manutenzione e le utenze), oltre alle spese di personale: 2 magistrati, uno Civile ed uno Penale (che esercita le proprie funzioni anche a Sanremo), oltre agli impiegati.
Il Tribunale di Saremo ha un costo di gestione di 600.000 euro annui, cui si aggiungono i costi della Procura e le spese di personale: 13 magistrati (inclusi quelli di Ventimiglia), oltre agli impiegati di cancelleria, anche del GIP/GUP e dell’ufficio notifiche esecuzioni e protesti.
In buona sostanza il Tribunale di Sanremo e la Sezione Distaccata di Ventimiglia non sono strutture inutili, pletoriche, inefficienti e costose per il bilancio dello Stato, dunque non riflettono certo il modello negativo che ha ispirato il piano di riordino, trattandosi di realtà gravate da un notevole carico di lavoro e dotate di una straordinaria capacità operativa.
In detto contesto, fatti salvi eventuali e futuri approfondimenti nelle sedi opportune (TAR e Corte Costituzionale), appare evidente che:
1. la scelta di garantire necessariamente la permanenza del Tribunale di Imperia si pone in linea con “il criterio della spesa storica” che i citati provvedimenti si proponevano invece di superare e risulta dettata unicamente dalla circostanza, in sé neutra e priva di significato pratico, che detto Tribunale ha sede nel Capoluogo di Provincia;
2. tra le ipotesi astrattamente ipotizzabili per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari l’accorpamento del Tribunale di Sanremo e la soppressione della Sezione Distaccata di Ventimiglia è incontestabilmente quella che meno garantisce un risparmio di spesa ed un incremento di efficienza;
3. la scelta adottata non tiene conto dell’estensione e delle peculiarità del territorio, né della specificità territoriale del bacino di utenza (che emerge dai carichi di lavoro), né della produttività ed efficienza degli Uffici esistenti (tanto meno alta quanto più sono alte le sopravvenienze), né della situazione infrastrutturale, né del tasso d’impatto della criminalità comune, né della pretesa – ed a tutt’oggi indimostrata – presenza della criminalità organizzata;
4. non pare neppure esaminata la possibilità di limitarsi ad accorpare più uffici di procura, indipendentemente dall’eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali.
Per questi ed altri motivi – che il limitato spazio a nostra disposizione non ci consente di illustrare dettagliatamente – esprimiamo la nostra assoluta e ferma contrarietà all’accorpamento del Tribunale di Sanremo al Tribunale di Imperia e, comunque, alla soppressione della Sezione Distaccata di Ventimiglia.
5 ottobre 2012 –
Avv. Marco Mazzola