GLI ENTI PUBBLICI, COMPRESO LE SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, POSSONO AFFIDARE DIRETTAMENTE, SENZA GARA, BENI E SERVIZI (STRUMENTALI) ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B”, SINO AD UN IMPORTO DI EURO 200.000: LO DICE L’AUTORITA’ DI VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI.

Con la Determinazione n. 3 del primo agosto 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 09/08/2012) l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici ha emanato le “Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991”.

L’ufficiale documento chiarisce quanto a Ventimiglia si dice da tempo in merito all’affidamento di servizi strumentali alle cooperative sociali di tipo “B”, regolarmente iscritte negli appositi registri.

 

Il tutto in base all’art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 che dispone che gli enti pubblici, compresi quelli economici e le società a partecipazione pubblica (compresa la Civitas srl a socio unico), possano stipulare convenzioni con le cd. cooperative sociali di tipo B, finalizzate alla fornitura di determinati beni e servizi – diversi da quelli socio-sanitari ed educativi – in deroga alle procedure di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, Codice dei contratti), purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (soglia variabile, fissata negli ultimi anni in circa euro 200.000 e da non confondere, come purtroppo qualcuno a Ventimiglia ha fatto, con la soglia prevista del codice dei contratti per gli affidamenti diretti, ben più bassa ed attualmente pari ad euro 40.000) .

 

Ecco cosa continua a precisare, nelle premesse, la Determinazione della massima Autorità nazionale di Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP):

“La previsione, tesa alla promozione ed all’integrazione sociale, costituisce concreta attuazione di quanto stabilito dall’art. 45 della Costituzione, secondo cui la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei, assicurandone, con opportuni controlli, il carattere e le finalità.  E’ da rimarcare, altresì, come gli affidamenti in deroga alle cooperative sociali di tipo B si collochino in un contesto normativo, nazionale ed europeo, sempre più attento all’integrazione di aspetti sociali nella contrattualistica pubblica.

La Commissione europea si è pronunciata più volte in materia, ponendo in rilievo, già nella comunicazione interpretativa del 15 ottobre 2001, le possibilità in tal senso offerte dal diritto comunitario. Le direttive 17/2004/CE e 18/2004/CE hanno, poi, previsto la possibilità di integrare i criteri sociali nelle specifiche tecniche, nei criteri di selezione, nei criteri di aggiudicazione e nelle condizioni di esecuzione dell’appalto, giungendo a consentire l’indizione di appalti riservati, in presenza di determinate condizioni, a laboratori protetti o l’esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti. Tali disposizioni sono state recepite nel Codice dei contratti e nel Regolamento attuativo adottato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (in particolare, si vedano gli artt. 52 e 69 del Codice dei contratti).

Nell’ottobre del 2010, inoltre, la Commissione ha pubblicato la “Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, ribadendo, con indicazioni operative ed esempi, la valenza strategica dell’integrazione di aspetti sociali nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, anche nel contesto della prossima riforma delle direttive appalti. Si rammenta, infine, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle Regioni del 25 ottobre 2011, “Iniziativa per l’imprenditoria sociale – Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell’economia e dell’innovazione sociale”, che, come parte della  Strategia Europa 2020 e delle diverse iniziative correlate, definisce le imprese sociali come quelle per le quali l’obiettivo sociale o socio-culturale di interesse comune è la ragion d’essere dell’azione commerciale ed i cui utili sono principalmente reinvestiti nel perseguimento di tale obiettivo. Il Codice dei contratti prevede, al riguardo, che il principio di economicità possa essere subordinato, entro i limiti consentiti dalla vigente normativa, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile (art. 2, comma 2).

Di  recente, anche questa Autorità ha sottolineato, con la determinazione n. 7 del 24 novembre 2011, l’importanza delle considerazioni sociali nell’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione di contratti di servizi e forniture.

L’Autorità ha condotto alcune indagini di settore sull’applicazione del citato art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991, dalle quali è emersa la necessità di fornire alle stazioni appaltanti chiarimenti in ordine alle modalità di affidamento delle convenzioni.

E’ stata quindi esperita una consultazione degli operatori e delle istituzioni coinvolte (documenti consultabili) propedeutica all’emanazione delle presenti linee guida.”

 

Le precisazioni dell’Autorità di Vigilanza confermano quanto gli addetti ai lavori più attenti avevano già sostenuto, fornendo alcuni chiarimenti interpretativi anche su una delle questioni più controverse, cioè sull’oggetto della convenzione. La massima Autorità di Vigilanza dice: 

“L’utilizzo dello strumento convenzionale è, quindi, ammesso per la fornitura di beni e servizi strumentali, cioè svolti in favore della pubblica amministrazione e riferibili ad esigenze strumentali della stessa. Occorre tuttavia precisare che l’attività delle cooperative di tipo B può riguardare servizi diversi da quelli strumentali, nell’ambito di specifici appalti, nel caso in cui il servizio all’utenza sia espletato direttamente dalla stazione appaltante.”

 

 

 

3 ottobre 2012 – Marco Prestileo

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