Ecco il quesito del nostro lettore: “Cercherò di spiegare come meglio posso, grazie comunque per la disponibilità. Il 15 maggio inizierò a lavorare come dipendente presso Mentone, la mia residenza attuale è Savona. Per i primi mesi ( presumibilmente tutto il 2013 ) alloggerò presso una camera a Mentone mantenendo però la residenza in Italia, il mio stipendio dovrebbe essere mediamente di 1900 euro netti. Non ho altri redditi prodotti precedentemente in italia nel 2013. Il mio dubbio viene in merito alla tassazione, oltre alle trattenute sullo stipendio francesi sarò sottoposto ad una qualche forma di tassazione da parte dello stato italiano o da parte di quello francese ( o entrambi? )? nel caso in cui invece trasferissi la residenza nello stato francese cosa cambierebbe? In generale, quale sarebbe la soluzione finanziariamente più conveniente? Cordialmente S.D.”
Un soggetto residente in Italia che si reca a lavorare in Francia (Mentone), in quanto lì svolge attività di lavoro dipendente percependo (in Francia) redditi superiori ad euro 6.700,00 su base annua, deve pagare le imposte solo in Italia, sulla base della Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni, come di seguito sarà meglio illustrato, se considerato lavoratore frontaliere, come nel caso di specie deve considerarsi – si anticipa la risposta – chi ha posto il quesito, essendo il soggetto interessato residente in un comune della Regione Liguria.
Senza voler annoiare il lettore con un eccesso di tecnicismi, ma solo per dare un quadro più ampio e magari utile ad altri lettori di Ventimigliablog, possiamo dire che il regime di tassazione dei lavoratori frontalieri ha subito modifiche nel corso del tempo.
Inizialmente, fino al 31.12.2000, l’art. 3, co. 3, lett. c), D.P.R. 917/1986 prevedeva una totale esclusione di tali redditi ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRPEF.
Successivamente, la citata disposizione fu abrogata (a decorrere dal periodo di imposta 2001, ex art. 5, D.Lgs. 2.9.1997, n. 314), e il Legislatore sancì l’esclusione dalla base imponibile dei redditi percepiti dai lavoratori frontalieri per il periodo di imposta 2001 (art. 3, co. 2, L. 23.12.2000, n. 388), successivamente estesa anche al periodo di imposta 2002 (art. 9, co. 23, L. 28.12.2001, n. 448).
Un successivo intervento del Legislatore (art. 2, co. 11, L. 27.12.2002, n. 289) sancì, per i periodi d’imposta successivi al 2002, la tassazione dei redditi percepiti dai lavoratori frontalieri per l’importo superiore ad euro 8.000.
Tuttavia, l’articolo 29, comma 16-sexies, del D.L. 216/2011 (decreto Milleproroghe), prorogando la deduzione per il 2012, ha previsto però che la soglia di esenzione scenda da 8.000 a 6.700 euro.
Infine, il comma 549, dell’art. 1, della Legge di Stabilità per il 2013 ha prorogato per il 2013 (e il 2014) l’applicazione del limite di 6.700.
Come preannunciato, al fine di evitare la doppia imposizione, l’Italia ha stipulato numerose Convenzioni internazionali (che, come noto, essendo accordi tra più Stati prevalgono sulla norma interna) e, rimanendo al caso di specie, anche una con la Repubblica francese che passiamo rapidamente ad analizzare.
La Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia all’articolo 15, paragrafo 4, sancisce che “i redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati, e che lavorano nella zona di frontiera dell’altro Stato, sono imponibili soltanto nello Stato del quale dette persone sono residenti”.
La disposizione richiamata prevede per i redditi dei lavoratori frontalieri una potestà impositiva esclusiva nel Paese di residenza del frontaliero (nel nostro caso l’Italia), che soggiace pertanto alle relative norme di diritto interno.
In particolare:
– qualora il soggetto frontaliero sia fiscalmente residente in Francia, verrà esercitata la potestà impositiva esclusiva francese;
– diversamente, qualora il frontaliero sia fiscalmente residente in Italia, come nel caso di specie, troverà applicazione la normativa interna italiana, cosicché il Paese in cui il reddito è prodotto (nel caso di specie la Francia)dovrà astenersi dalla tassazione.
Quanto sopra, si ripete, è applicabile ai lavoratori frontalieri e non a tutti i lavoratori residenti in Italia che lavorano in Francia. E’ pertanto importante stabilire quando un residente italiano che lavora in Francia sia considerato “lavoratore frontaliere”.
Sul tema, il protocollo della citata Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Francia e Italia sancisce al paragrafo 9, che “per quanto concerne il paragrafo 4 dell’articolo 15, per zone frontaliere si intendono, per l’Italia, le Regioni, e per la Francia, i Dipartimenti, confinanti con la frontiera”.
La disposizione presente nel protocollo sembra definire l’ambito soggettivo dei lavoratori frontalieri a coloro che risiedono esclusivamente nelle Regioni o Dipartimenti situati al confine.
Di conseguenza, per l’Italia il confine tocca tre regioni alle quali sarà limitato l’ambito di applicazione delle disposizioni convenzionali in tema di frontalieri:
– Valle d’Aosta;
– Piemonte;
– Liguria.
Per ciò che concerne la Francia, la linea di confine interessa cinque dipartimenti:
– Alta Savoia;
– Savoia;
– Alte Alpi;
– Alpi dell’Alta Provenza;
– Alpi Marittime.
Nel nostro caso, quindi, un soggetto che risiede a Savona (in Liguria) e che lavora a Mentone (nel Dipartimento delle Alpi Marittime) rientra nella disposizione sopra richiamata.
Di conseguenza, si conferma, che la potestà impositiva spetta esclusivamente all’Italia, sino a quando lei manterrà la residenza a Savona (o in altra Regione di confine), e che pertanto Lei dovrà dichiarare il reddito da lavoro dipendente prodotto in Francia nella sua dichiarazione dei redditi (UNICO 2014 per il 2013), anche se non possiede altri redditi in Italia. Il reddito di lavoro dipendente che concorre a formare il reddito complessivo insieme ad altri eventuali redditi sarà decurtato della franchigia dell’importo di Euro 6.700 su base annua (nel suo caso, iniziando lei a lavorare il 15 maggio, avrà diritto a decurtare euro 4.187,50). Sul reddito complessivo verranno applicate le ordinarie detrazioni di imposta.
Dopo aver calcolato il reddito da lavoro dipendente dovuto nel quadro RC, il lavoratore frontaliero potrà calcolare l’imposta lorda nel Quadro RN e scomputare da quest’ultima l’importo delle imposte già versate in via definitiva all’estero sul reddito di lavoro dipendente mediante la compilazione del Quadro CE.
Come stabilito dall’art. 165 del TUIR, le imposte pagate all’estero possono essere scomputate dalle imposte italiane fino a concorrenza della quota di imposta italiana che corrisponde al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo al netto delle perdite. E’ evidente che se l’unico reddito del lavoratore frontaliero è il reddito di lavoro dipendente, l’imposta estera sarà scomputabile dalle imposte italiane fino a concorrenza del 100% delle stesse.
La Legge di Stabilità modifica ulteriormente il comma 204 dell’art. 1 della Finanziaria 2008, prevedendo che, ai fini del solo calcolo degli acconti 2013 e 2014, non si tiene conto dell’esenzione fiscale concessa. In sostanza, il lavoratore frontaliero dovrà ricalcolare l’imposta dovuta per il 2012 e il 2013 rispettivamente come se non fosse prevista alcuna esenzione dal reddito e dunque facendo concorrere integralmente il reddito di lavoro dipendente.
Concludo precisando che un soggetto è realmente residente in Italia se per la maggior parte del periodo dell’anno (quindi almeno per 183 giorni all’anno) è iscritto all’anagrafe di un Comune italiano.
Se lei decidesse di trasferire la sua residenza in Francia, cancellandosi dall’ufficio anagrafe italiano, divenendo residente in Francia con reddito di lavoro prodotto su territorio francese, nulla dovrà dichiarare per detto reddito in Italia ma solo in Francia.
Per quanto concerne la convenienza fiscale ad essere residente in Francia, nell’ipotesi che lei sia solo (assenza di altri soggetti all’interno del proprio nucleo familiare), credo vi sia, essendo le aliquote applicate in Francia più basse di quelle italiane.
Tabella francese per il 2013: fino a euro 5.963, aliquota applicabile
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0% |
da 5.964 € a 11.896 € | 5,5% |
da 11.897 € a 26.420 € | 14% |
da 26.421 € a 70.830 € | 30% |
da 70.831 € a 150.000 € | 41% |
oltre 150.000 € | 45% |
Spero di esserle stato utile.
29 aprile 2013 – Marco Prestileo
Assolutamente, grazie per la risposta completa ed esaustiva. buona giornata.
Cordialmente
S.D.