IL PRESIDENTE DEL REPUBBLICA: REQUISITI, PROCEDURE, DURATA IN CARICA E POTERI

Dopo aver preso atto dai giornali che il capogruppo di un importante movimento presente alla Camera dei Deputati non sapeva quali fossero i requisiti minimi per essere eletti Presidente della Repubblica, di seguito facciamo una sintesi dei requisiti, delle procedure di nomina, della durata del mandato e, soprattutto, dei poteri  attribuiti alla più alta carica istituzionale italiana.

I requisiti per essere eletto Presidente della Repubblica  sono tre:

– cittadinanza italiana;

– compimento dei 50 anni;

– godimento dei diritti civili e politici

Il Presidente della Repubblica rimane in carica per sette anni, e può essere rieletto. Trenta giorni prima che scada il termine del mandato presidenziale, il Presidente della Camera dei deputati convoca la nuova elezione. Se le Camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione, l’elezione ha luogo entro 15 giorni dalla riunione delle nuove Camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del presidente in carica.

La procedura prevista per la sua elezione è prevista nell’articolo 83 della Costituzione:

–          Comma 1: Il Presidente della Repubblica  è eletto dal Parlamento in seduta comune, in questo caso le due camere si riuniscono a Montecitorio per motivi di spazio.

–          Comma 2: All’elezione partecipano anche tre delegati per ogni regione eletti dal consiglio regionale, tranne la Valle d’Aosta che ne ha soltanto uno.

–          Comma 3: L’elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei 2\3 dell’assemblea (maggioranza qualificata); dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta (1\2+1 dei componenti).

Dopo l’elezione, scaduto il mandato del predecessore, il nuovo Presidente della Repubblica  giura fedeltà alla Repubblica davanti al Parlamento in seduta comune e, attraverso questo atto, entra ufficialmente in carica.

I poteri del Presidente della Repubblica sono indicati negli articoli 87 e 88 della nostra Costituzione.

a)      Nell’ambito della funzione legislativa il Presidente della Repubblica:

. indice le elezioni delle Camere e ne fissa la riunione;

. può nominare un massimo di 5 senatori a vita per ampi meriti in campo scientifico, sociale e culturale;

. promulga le leggi e i decreti;

. può inviare  messaggi alle Camere;

. può sciogliere anticipatamente le Camere dopo averne sentito i Presidenti; questa funzione non può essere esercitata negli ultimi sei mesi del suo incarico, che per tale motivo prendono il nome di semestre bianco.

b)      Nell’ambito della funzione esecutiva il capo dello Stato:

. nomina il Presidente del Consiglio e su sua proposta anche i Ministri (solo una formalità);

. emana i decreti del Governo;

. nomina i più alti funzionari dello Stato (Ministeri);

. ha il comando delle Forze Armate;

. riceve i rappresentanti diplomatici.

c)       Nell’ambito della funzione giudiziaria il Presidente della Repubblica:

.presiede al Consiglio Superiore della Magistratura (CSM);

. nomina 5 giudici della Corte Costituzionale (mentre gli altri 10 vengono eletti dalla Magistratura);

. può concedere la grazia.

Come annunciato da tutti gli organi di stampa, le elezioni per il nuovo Presidente della Repubblica iniziano giovedì 18 aprile 2013. Il Parlamento riunito in seduta comune (deputati e senatori  insieme) è stato convocato per le ore 10.

16 aprile 2013 – Marco Prestileo

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