Una Stazione della “Via Crucis” comunale.

In primo piano


Ieri Baby Yoda mi ha informato della mannaia della scadenza al 31 dicembre di quest’anno di tutte le concessioni demaniali marittime ad uso turistico e ricreativo che sarebbero scadute tra dieci anni, il 31 dicembre 2033, se il Governo Draghi non avesse abrogato quella norma adottata nel 2018 dal Governo gialloverde.
Lui ieri mi ha mandato soltanto il primo dei 22 identici casi definiti martedì scorso dal TAR Liguria, quello della sentenza n. 00019/2023 che riguarda 11 concessionari del Comune di Moneglia, nelle Cinqueterre, ma poi il Tribunale amministrativo ha usato la fotocopiatrice dal numero di ruolo 00020/2023 al numero di ruolo 00041/2023 per definire 16 identici casi sollevati a Genova, uno ciascuno a Lavagna, Sori, Ameglia e Deiva e 2 a Monterosso per un totale di 43 concessionari.
È l’elenco di una microscopica pattuglia se penso che l’esercito balneare e ricreativo savonese e imperiese è assente.
È un flash nel buio della notte cosmica nel quale è stato abbandonato un settore fondamentale dell’economia turistica e non solo.
Penso all’habitat marino, all’ambiente, al paesaggio, alla cultura e alla tradizione, elementi dei quali specialmente qui in Liguria gli stabilimenti balneari sono stati per un secolo sentinelle vigili e attente e, ovviamente, custodi interessate.
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Il mio consulente legale è in disaccordo con il TAR su un punto e d’accordo invece su un altro, entrambi riguardanti l’oscurità della notte “demaniale”.
Il disaccordo riguarda gli effetti della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla pregiudiziale sollevata dal T.A.R. Lecce in merito ai rapporti tra la normativa interna italiana e quella europea e me lo ha spiegato.
Scrive il TAR: “Quale che sia la decisione eventualmente adottata dalla CGUE sui quesiti proposti da suddetto giudice a quo, la stessa NON INCIDEREBBE sulla sopravvenuta legislazione italiana con la quale è stata disposta l’abrogazione…”.
Per Baby Yoda, invece, se la Corte Europea in Lussemburgo decidesse che la “Bolkestein” non è “self executive” la sovranità legislativa italiana tornerebbe piena e insindacabile e fino al 31 dicembre 2023 ore 23 e 59 un decreto-legge “Milleproroghe” potrebbe prorogare anche la scadenza balneare che doveva avvenire un secondo dopo.
L’accordo è sulla opportunità di sondare tempestivamente il livello della merda nella quale è finito il settore e di farlo quindi nei primi giorni dell’anno, per non buttare nel cesso investimenti in impianti e attrezzature che tra 12 mesi cambierebbero titolare senza risarcire quello precedente.
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Baby Yoda ha attirato la mia attenzione su un particolare sfuggito a noi terrestri impegnati come siamo nelle giurie dei concorsi di bellezza che servono a selezionare i sindaci del “nulla”, destinati a guardarsi l’ombelico nel prossimo quinquennio mentre la conduzione degli affari è di esclusiva competenza dirigenziale.
Si tratta della solitudine molecolare del concessionario dopo il sequenziamento del genoma demaniale marittimo: dal livello statale per gli usi militare e nazionale a scendere al livello regionale per tutti gli altri usi e per finire al livello comunale per l’uso turistico e ricreativo.
I Comuni sono tanti, costieri e non costieri, quelli costieri in Liguria sono grandi come Genova oppure piccoli come Deiva, i primi hanno risorse e apparati manageriali e i secondi un funzionario a scavalco.
L’offerta “turistica” non è soltanto balneare ma spazia nel commerciale, nei servizi alla persona e negli eventi e quella ricreativa include la pratica sportiva dal nuoto al remo, dalla vela al surf, dalla motonautica alla pesca sportiva e ovviamente tutto l’indotto strumentale.
Entrambi gli usi sul medesimo spazio demaniale convivono con le opere pubbliche a difesa dell’abitato e della costa e il Comune nel gestirle fa l’equilibrista.
Nel caos del concedente la solitudine è l’inevitabile risposta del concessionario e su di lui adesso si abbatte la mannaia della “Bolkestein”.
“Rifugiarsi nella Fede è la soluzione” mi suggerisce il consulente alieno.
Bruno Giri

L ultima spiaggia

In primo piano

Baby Yoda ieri commentava ironicamente le strane abitudini di noi terrestri che con i cenoni e le sbronze di fine anno ci illudiamo di cancellare le disgrazie.
Non si riferiva a questo fine anno 2022 ma al prossimo 31 dicembre 2023 ore 24, quando, in tema di concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, scadranno quelle “in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 118 del 2022 che ha abrogato la legge n. 145 del 2018”.
Da quel momento in poi se la Corte di Giustizia Europea non avrà ancora deciso sulla validità e sulla efficacia della direttiva 123/2006/CE, la c.d. “Bolkestein”, per i “balneari” italiani, che in Liguria sono davvero tantissimi, saranno cazzi amari e a Capodanno per loro ci sarà poco da festeggiare.
Lo ha stabilito il TAR Liguria martedì scorso con la sentenza 00019/2023 e la cosa è passata inosservata un po’ perché riguardava un piccolo centro delle Cinqueterre e un po’ perché l’attenzione generale era rivolta all’ultima festa, l’Epifania.
Su Saturno, invece, non funziona così e il mio consulente legale mi ha subito informato.
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Se a Sanremo l’Atene che piange è il Porto Vecchio, mi ha detto Baby Yoda, la Sparta che non ride è l’insieme del sistema balneare cittadino, tutti e due del demanio marittimo.
E lui continua a girarci attorno a quest’ultimo fatto.
Non ha digerito che nella sentenza di annullamento degli atti del restyling di un bacino di mare non si parli mai del demanio marittimo e neppure del signor Bolkestein i quali invece sono comparsi martedì scorso per fottere il popolo dei bagnini e dei bagnanti.
Senza bisogno di formalizzare la mia curiosità con un quesito pro veritate ecco le sue perplessità “saturnine”.
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Sul nostro pianeta loro hanno il “SIB” acronimo di “Sindacato Italiano Balneari” e sono iscritti alla “FID”, acronimo di “Federazione Imprese Demaniali”, ma viste dal cosmo le assurdità hanno aspetti surreali che noi umani non riusciamo a percepire.
Come il fatto che il Demanio marittimo debba per definizione del codice civile rispondere a una domanda indifferenziata di fruizione pubblica collettiva ma poi possa essere “privatizzato”, segregato e concesso in esclusiva per un certo periodo a un “quivis ex populo” dietro un canone irrisorio.
Però a Sanremo se il “quivis” copre il mare con un enorme silos galleggiante di plastica, vetro e acciaio per 65 anni e paga in project financing non c’è bisogno di chiedergli “libretto e patente”, se invece ci fa nuotare il popolo dei bagnanti deve essere scelto a brevi intervalli tra i “quivis” di 27 Stati, compresi quelli che il bagno lo fanno con le foche e i trichechi.
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Niente di personale con il “Reuben Brothers Fund”, sia chiaro, però Baby Yoda mi ha citato un’altra assurdità surreale che lui vede da Saturno e che riguarda la proroga della concessione demaniale di Portosole a Sanremo.
Dopo 50 anni doveva scadere il 30 luglio 2024, cioè 212 giorni dopo la scadenza legale del 31 dicembre 2023 di tutte le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo di cui si dice prima.
Invece, all’insaputa di tutti e in particolare di noi sanremesi e alla faccia della trasparenza e della “par condicio”, con atto suppletivo 14 dicembre 2001 Registro concessioni n. 505, Registro atti n. 155, l’Amministrazione Marittima l’ha prorogata per 40 anni cioè fino al 31 luglio 2064.
La “Bolkestein” non c’era ancora, sarebbe arrivata solo il 12 dicembre 2006, 5 anni dopo, non c’era neppure il TFUE, cioè il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in piedi c’era solo l’articolo 43 del “platonico” Trattato istitutivo.
Da noi operava un italianissimo, duttile, malleabile e elastico regolamento D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 recante “disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
E la “Pantera Rosa” deve averne approfittato per prendere in braccio e coccolare l’Agenzia del Demanio che vedeva la luce proprio in quei giorni.
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Con quel cognome da feldmaresciallo SS, la Marzabotto della “Bolkestein” si chiama “Proroga automatica”, quando incappa in una proroga l’ordine è “Kaputt!”.
Appena approvata a Bruxelles quella panzer-direttiva e ecco che il ministro Frattini buonanima il 2 febbraio 2009 si beccava una costituzione in mora per l’articolo 37 del nostro Codice della Navigazione che con il “diritto di insistenza” favoriva il concessionario uscente e poi, avendo fatto il furbo, il 10 giugno 2010 con il numero 4967 di protocollo si prendeva sui denti una formale procedura di infrazione, la “n°. 2008/4908”, celeberrima.
Diciamocelo, se l’era cercata.
Aveva mandato a Bruxelles il decreto-legge n.194/2009 che ubbidiva abrogando l’articolo 37 e fissando al 31 dicembre 2012 l’ultima improrogabile scadenza ma poi lo aveva convertito nella legge 25/2010 che con un emendamento aveva fatto rientrare dalla finestra quello che era uscito dalla porta, e loro se ne erano accorti.
Il 27 febbraio 2012 il Governo Monti chiudeva la procedura di infrazione con una solenne presa per il culo: il 31 dicembre 2015 basta proroghe.
La vaselina era un ordine del giorno del Senato del 5 maggio 2011 e una risoluzione del 27 settembre 2011 del Parlamento europeo, approvati all’unanimità, sul riordino e sulla revisione della normativa nazionale, il primo li prometteva e il secondo fingeva di credergli.
A questo punto copio e incollo un passaggio delle 25 pagine dell’Ordinanza del TAR Puglia, Sezione I di Lecce che l’11 maggio 2022 ha preso di petto la questione della validità o meno della “Bolkestein” e l’ha messa sul tavolo della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Eccole: “In definitiva, la normativa di secondo livello non è mai infatti intervenuta e, per contro, il termine di proroga delle concessioni in essere, originariamente fissato al 31/12/2015, è stato quindi ulteriormente differito dapprima al 31/12/2020 e, successivamente, al 31/12/2033 (Legge145/2018)” e poi al 31 dicembre 2023 con la legge n. 118 del 2022 del Governo Draghi, aggiungo io.
E a proseguire: “In assenza di una effettiva legge di attuazione della direttiva e di una regolazione della materia con norme vincolanti ed efficaci sull’intero territorio nazionale, la competenza dei singoli dirigenti comunali ha intanto determinato uno stato di caos e di assoluta incertezza del diritto, con gravi ricadute negative sull’economia dell’intero settore, un settore strategico per l’economia nazionale.”
Baby Yoda ha commentato: “Tra Frattini, Monti e Draghi, voi terrestri avete una strana idea dei tecnici, anche quando sono i migliori”.
Bruno Giri

Super Mario Tano !

In primo piano

Nuovi giochi per le feste …(per bambini😀)
Sono arrivati i nuovi Magi
Super Mario Tano e Luigi
La passerella posson fare
Anche se in gioco virtuale
Portan soldi, e con i fondi
Costruiran passaggi e ponti
Nel paese dei tramonti…
Si andrà al porto e alle Calandre
E senza restare in mutande…
Tutti quanti son contenti 🤣🙈😜

Walter Pettrorossi

Grattacapi.

In primo piano

“Puta caso che i Biancheri Boys so’ annati a Roma e nun hanno visto er Papa, che famo?”.
Baby Yoda dovrebbe rispondermi a breve giro di posta perché loro sono in zona Cesarini, alle 13 in punto del 30 gennaio prossimo scade il bando e hanno solo 25 giorni per segnare almeno un gol, magari su rigore.
Per tirare dal dischetto i “Biancheri Boys” devono andare a Roma a Palazzo Spada a convincere il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato a sospendere “per decreto” l’esecutività della sentenza che è esecutiva “per legge”, e questo il Presidente in veste di Giudice monocratico dovrebbe farlo perchè siamo in presenza di un “caso di eccezionale gravità ed urgenza” che impone di non fare scadere lo yogurt, pardon! il bando.
Nell’altro caso, invece, cioè su azione cautelare, il pallone del “pregiudizio grave e irreparabile” dovrebbe oltrepassare la linea bianca della porta tra due pali, il “periculum in mora”, cioè che nel frattempo scada il bando e il “fumus boni iuris”, cioè che a Genova fumano erba tagliata male.
Non è semplice, anche perché i “Biancheri Boys” dovranno prima depositare il ricorso principale di merito e chiedere la fissazione dell’udienza di trattazione, altrimenti il Consiglio di Stato non sa di cosa si sta parlando.
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Parlano, invece, senza sapere cosa dicono gli attori dello psico-dramma e il coro delle prefiche cartacee e digitali, e francamente stringe il cuore dover constatare che non hanno capito un cazzo.
Tra ieri e oggi c’è da compilare un manuale di psichiatria clinica con un glossario delle voci più gettonate in calce al volume.
Il capitolo I° si intitola: “NON È SUCCESSO NIENTE!” nel senso che il TAR nella 26ma pagina fuori onda gli ha gridato: “Siete su scherzi a parte!”.
Incuriosito dalla locandina uno prende un quotidiano cartaceo e scopre che hanno letto le motivazioni, che sono meno dure del previsto, che possono “ribandire” la gara sempre col loro progetto ma però con rinuncia alla prelazione e al rimborso spese di progettazione, qualora non risultassero vincitori.
Come dire che Maometto è stato scomunicato perché ha detto Messa da solo e col Corano sul messale ma che adesso può dirla di nuovo, sempre col Corano però in pubblico e senza raccogliere le elemosine.
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Più intrigante il II° capitolo dal titolo sado-maso: “INSULTAMI, CHE GODO!” nel senso che il TAR li ha “bacchettati” perché loro, tradizionalisti, erano in modalità “orgasmo di coppia”, però il Tribunale dopo averli insultati, non ha nulla da eccepire se l’orgasmo è di gruppo tra libidinosi.
Il bello è che le facce di bronzo pubblicano tutto come se le bacchettate fossero “sado” su youporn o, se preferite, il “mea culpa” espiatorio di peccatori pentiti e perdonati.
Il glossario farebbe arrossire Cicciolina se l’avessero eletta sindaco di Sanremo.
Si parte da un peccato amministrativamente VENIALE ma politicamente MORTALE.
“Idea progettuale sviluppata in un dialogo tête-à-tête con lo scopo di tramutarla, da proposta MACROSCOPICAMENTE NON CONFORME ALL’INTERESSE PUBBLICO SOTTO I PROFILI DEI RISCHI DELL’INTERVENTO E DELL’IMMENSO GUADAGNO DEL SOLO IMPRENDITORE, in una congrua proposta di project.”
Si passa dal peccato politicamente MORTALE della “Sovrapposizione indebita dei ruoli dell’Amministrazione e del proponente” al peccato giuridicamente MORTALE della “Negazione incomprensibile di una pari opportunità di rinnovamento anche agli altri competitors.”
E qui si fermano gli “Scherzi a parte!” e le risate assolutorie su Maometto che dice Messa in pubblico e l’ammucchiata smette di scherzare.
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Il capitolo III° ha un titolo serio: “SCUDO PENITENZIALE”, a protezione dai misteri del confessionale sacramentale che evoca gli “Avvertimenti ai Confessori e il Direttorio della Confessione Generale del B. Leonardo da Porto-Maurizio.”
“Misteri del confessionale” perché possono essercene altri di peccati, politici e legali, e a giudicarli non ci sarebbe soltanto il confessionale amministrativo che per penitenza annulla il procedimento, ma altri confessori competenti a esaminare i comportamenti “fotografati” dal TAR nelle tre sentenze del 19 dicembre 2022, numero 1111/2022 e numero 11112/2022, e del 3 gennaio 2023 numero 00008.
Per esempio il confessionale civile nel caso che i “Biancheri Boys” non facciano gol a Roma al Palazzo Spada e che il Consiglio di Stato confermi la sentenza.
Ecco allora che la “determina a contrarre del 12 agosto 2022 ed il bando di gara pubblicato il 23 agosto 2022” diventano carta straccia, venduta, dice un giornale, a 13 milioni ai “Reuben Brothers” più un milioncino di spese tecniche e amministrative.
Chi paga?
Viene in mente, in tal caso, un episodio della commedia all’italiana ispirato a una novella di Italo Calvino.
Il glossario su questo III° capitolo del manuale di psichiatria clinica è ispirato alla buonafede, alla separazione tra indirizzi politici e responsabilità dirigenziale, alla manleva nei contratti aleatori di cessione azionaria, alla presunzione iuris et de iure degli atti amministrativi e, diciamocelo, alla protezione di San Romolo, il nostro Patrono.
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In appendice sotto lo scudo c’è sempre l’arma segreta, quella giudiziaria “ad personam”, ma finora nessuno ha offeso l’onore e la reputazione di nessuno, i “Biancheri Boys” sono tutti brave perzone, Senatores boni viri, Senatus, eventualmente, mala bestia.
Bruno Giri

 

Quando il Potere annega in un bicchiere d’acqua…

In primo piano


Non devo farmi sentire per evitare che mi aumenti la parcella, però bisogna riconoscere che i consulenti legali di Saturno sono più bravi di quelli terrestri.
L’altro giorno Baby Yoda paragonava l’Amministrazione comunale di Sanremo a Rocambole perché aveva rubato lo “ius variandi et corrigendi” a due dei tre concorrenti e l’aveva considerata una specie di Houdini che cambia in continuazione le carte in tavola e questa mattina arriva il TAR a dargli ragione.
In pratica per il Tribunale i “Biancheri Boys” erano partiti bene, niente da dire, con 7 parametri di valutazione come si fa anche a Miss Italia con taglia, inclinazione del capezzolo e coppa di champagne come unità di misura del seno, per non parlare del resto.
Ma poi hanno miscelato i parametri nello shaker di Giunta e il cocktail se lo è bevuto il primo proponente, predestinato alla vittoria grazie al diritto di prelazione.
Agli altri due neanche gli stuzzichini, anzi il 27 maggio 2019 nel mandarli a fanculo i “Biancheri Boys” li hanno sfidati a ricorrere al TAR “secondo il disposto dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990” e loro, come abbiamo visto, hanno accettato la sfida.
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Il Collegio giudicante adesso spiega che quando a ballare non è un ballerino solo ma ce ne sono tre si deve rispettare la “par condicio” e in questo caso, come aveva detto il mio consulente alieno, tutti devono poter cambiare il passo di danza adeguandolo alla 5 richieste dei “Biancheri Boys”.
Adeguamento del Piano finanziario e della convenzione, rimodulazione dei rischi, indagini, sondaggi geologici e scavi archeologici definiti da loro “non sostanziali”, belinate che non cambiano la proposta che avevano scelto, però senza di quelli undici mesi dopo non poteva esserci la dichiarazione di pubblico interesse e l’inserimento negli atti di programmazione delle OO.PP. comunali.
Il che, diciamocelo, non è prova di lucidità di mente.
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Le carte in tavola cambieranno di nuovo nella Conferenza dei Servizi asincrona tra gennaio 2020 e aprile 2021 per accontentare i privati coinvolti nell’avventura, baristi, pescatori e canottieri e anche gli Enti pubblici partecipanti a vario titolo, senza dimenticare l’enorme incremento degli investimenti previsti e l’adeguamento alle ultime linee-guida ANAC.
Un altro cambiamento avverrà alla Robin Hood, per ridare al partner privato quello che quel rompicoglioni di RUP gli aveva tolto con l’adeguamento del Piano finanziario e della convenzione e con la rimodulazione dei rischi che erano state tra le 5 richieste che i “Biancheri Boys” “obtorto collo” avevano dovuto imporgli.
Il TAR ha scoperto gli altarini di Robin Hood con queste parole: “… pur in presenza di una matrice dei rischi formalmente corretta, il trasferimento dei rischi … in capo al concessionario può non essere effettivo se a vantaggio di quest’ultimo sono previsti extra-redditi”.
Detta alla Oxfordiana, l’operazione è nata col partner privato che faceva il bulicio con il culo del Comune, poi il RUP se ne è accorto e il Comune ha dovuto rimodulare la situazione, però per restituirgli con la mano sinistra quello che gli aveva tolto con la mano destra ha aumentato le tariffe praticate dal partner privato e quindi i suoi redditi.
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Le 25 pagine della Sentenza del TAR confermano quello che Baby Yoda mi aveva detto e confermato per scritto, mi ricordo bene, era il giorno del mio Onomastico, San Martino, di tre anni fa, cioè che l’iniziativa sarebbe finita a puttane per due stupide questioni procedurali, violazione di “par condicio” in presenza di più proposte e varianti sostanziali del progetto a base d’asta.
Correttamente adesso il Tribunale chiamato a giudicare la legalità dell’atto amministrativo e non il merito lo conferma in due semplici passaggi “ad escludendum” che riassumo:
I. La legge accorda al Comune una amplissima discrezionalità tecnica e “politica” nella scelta progettuale di pubblico interesse e nella interlocuzione con il proponente soltanto quando è “unico”.
II. In tutti e due i casi, unico oppure più d’uno, il progetto a base d’asta non può variare le motivazioni di pubblico interesse alla base della scelta effettuata.
Detto alla Oxfordiana, due stronzate, figlie dell’arroganza del Potere.
Lo dico per tutti gli umili come me che si interrogano sul destino di una comunità che ne subisce duramente le conseguenze.
Bruno Giri